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=== AVVISO ALL'UTENZA === NOVITA' NEL CORSO DEL 2024 ===

Nel corso dei prossimi mesi, le procedure riguardanti la richiesta e l’emissione dei certificati di origine non preferenziale e degli altri documenti destinati all’estero presenteranno diverse novità, di seguito descritte. In attuazione di processi di digitalizzazione sempre più avanzati e all’applicazione di standard internazionali qualificati, la procedura di richiesta con “stampa in azienda” dovrà diventare, entro l’anno, lo standard per tutte le richieste.

* Dal 4 marzo 2024 il ritiro presso la portineria della CCIAA dei documenti per l’estero richiesti tramite il portale Telemaco/Cert’ò potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DELLA DISTINTA PRATICA, scaricabile in autonomia dalla Vostra scrivania Cert’ò, entrando nel dettaglio pratica: questo documento, recando gli estremi del certificato emesso, consente una maggiore tracciabilità e controllo delle procedure di consegna dei documenti al richiedente. Non sarà quindi più possibile procedere con il ritiro dei documenti con la presentazione della email di “Chiusura pratica” inviata dal sistema.

* Dal 1° aprile 2024 NON SARÀ PIÙ ATTIVO IL SERVIZIO DI RECAPITO DEI DOCUMENTI PER L’ESTERO, che attualmente può essere richiesto dall’impresa allegando alla pratica telematica in Telemaco/Cert’ò anche la distinta di richiesta del servizio e selezionando l’opzione “Invio postale” in sede di inoltro telematico, con contestuale impegno da parte dell’impresa a rimborsare la CCIAA delle somme da questa anticipate per il servizio. Dal 1° aprile 2024 non sarà, pertanto, più disponibile l’opzione “Invio Postale”.

* Dal 1° luglio 2024 le richieste riguardanti l’emissione di un certificato di origine potranno essere effetttuate ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITÀ “STAMPA IN AZIENDA”; richieste pervenute senza selezionare questa opzione saranno respinte.

Potranno essere ancora richieste con “Ritiro presso la CCIAA” i Certificati di Origine relativi a pratiche telematiche che comprendano anche la richiesta di visto su altri documenti (fatture, packing list, etc), oltre che ovviamente i documenti, diversi dal Certificato di Origine, richiesti con richiesta telematica del tipo “Visti”.

La consegna dei documenti richiesti telematicamente con "Ritiro presso la CCIAA" possono essere ritirati dall'impresa o da suo incaricato presso la Portineria della Camera di Commercio (dal lunedì al giovedì dalle 9 e fino alle 17 e il venerdì fino alle 16,30), con esibizione della stampa della distinta pratica (scaricabile in Cert'ò, dal dettaglio pratica), senza bisogno di fissare uno specifico appuntamento. I documenti sono disponibili dal mattino successivo rispetto alla comunicazione di chiusura della pratica con esito positivo (ad esempio, se si riceve la comunicazione dal sistema il lunedì pomeriggio, i documenti saranno disponibili dal martedì mattina).

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Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con la Nota n. 62321 del 18 marzo 2019 ha emanato nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero. Dal 1° giugno 2019, inoltre, la richiesta dei certificati di origine e dei visti per l’estero potrà essere presentata solo in via telematica.

Alla Circolare sono allegate le linee guida che MiSE e Unioncamere hanno predisposto per allineare le procedure di richiesta e di rilascio dei certificati al Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Regolamento (UE) 952/2013, in vigore dal 1° maggio 2016 – nonché alle linee guida dell’Associazione delle Camere di Commercio europee (Eurochambres) del gennaio 2016.

La nuova guida ha lo scopo di armonizzare ed uniformare su tutti i territori le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali.

Le nuove procedure hanno anche l’obiettivo di facilitare il processo di trasformazione digitale stabilendo l’obbligo della domanda telematica: infatti, a partire dal 1° giugno 2019 non è possibile, in nessun caso, richiedere i certificati di origine e i visti per l’esportazione con modalità cartacea.

Le nuove disposizioni sostituiscono qualunque altra indicazione con esse non compatibili contenute in precedenti circolari e note.

Per quanto riguarda la CCIAA di Verona, i certificati di origine possono essere richiesti esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma Cert'ò di Infocamere.

La richiesta telematica del certificato di origine consente alle imprese:

- di evitare di recarsi agli sportelli

- di monitorare lo stato delle proprie richieste attraverso la piattaforma informatica dedicata

- attraverso la firma digitale, di firmare la richiesta e i documenti anche se il legale rappresentante è fisicamente lontano o non presente in azienda

Per accedere al servizio telematico di invio di pratiche per certificati di origine o richiesta visti è necessario effettuare la registrazione al portale www.registroimprese.it. Prima della registrazione sarà necessario dotarsi di dispositivo di firma digitale.

Si ricorda, inoltre, che il tempo di rilascio dal momento della presentazione della richiesta, completa della documentazione prevista, è di 5 (cinque) giorni lavorativi, così come indicato nella Carta dei servizi e standard di qualità della Camera di Commercio I.A.A. di Verona.

IMPORTANTE: con la piattaforma Certò di Infocamere, selezionando "Tipo di pratica: Richiesta Visti - Autorizzazioni" è possibile richiedere anche altri e visti e documenti per l'estero. I visti su altri documenti e dichiarazioni accompagnatorie delle merci in esportazione (fatture, packing list, fatture pro-forma, etc) o altri documenti destinati all'estero (contratti, power of attorney, dichiarazioni, etc) prevedono un costo di 3,00 euro. Anche su questi documenti, a richiesta, può essere apposto un ulteriore visto di legalizzazione della firma del funzionario camerale che lo ha convalidato (ex visto UPICA). Per le specifiche relative agli altri documenti per l'estero si prega di consultare la specifica pagina di questo sito.

Il Certificato Comunitario di origine non preferenziale

È un documento ufficiale che attesta lo stato nel quale è avvenuta la produzione, l'estrazione o la fabbricazione delle merci oppure in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale in grado di modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito.

Il documento non certifica in alcun caso l'avvenuta spedizione, né è considerato rappresentativo della merce, come lo sono invece le polizze di carico, le lettere di vettura, ecc.

Il certificato di origine viene rilasciato essenzialmente quando non c'è un accordo fra i paesi per l'ottenimento di benefici daziari. In questo caso l'origine delle merci è definita non preferenziale e il certificato identifica esattamente il luogo di produzione del bene o il luogo in cui lo stesso ha subito l'ultima trasformazione sostanziale. Diversamente, se esistono accordi tra le parti, l'origine delle merci, definita in questo caso preferenziale, viene attestata dalle autorità doganali sulla base di tali accordi ed il certificato di origine non è normalmente necessario.

Il documento ha principalmente finalità creditizia (ad esempio può essere condizione necessaria per aprire lettere di credito) e doganale (scelta dei regimi doganali da parte delle Autorità competenti del paese importatore al momento dello sdoganamento) oppure può essere richiesto dal cliente finale per esigenze commerciali.

L'utilizzo è normalmente limitato ai rapporti tra Unione Europea e paesi extracomunitari, poiché in ambito comunitario è sufficiente che le merci siano accompagnate dalla fattura di vendita, sulla quale è consuetudine dichiarare l'origine. Tuttavia, se richiesto da esigenze commerciali, è possibile emettere il certificato di origine anche per destinazioni comunitarie.

L'emissione del Certificato di Origine prevede un costo di 5,00 euro di diritti di segreteria per ogni copia rilasciata. I visti su altri documenti e dichiarazioni accompagnatorie delle merci in esportazione (fatture, packing list, fatture pro-forma, etc) o altri documenti destinati all'estero (contratti, power of attorney, dichiarazioni, etc) prevedono un costo di 3,00 euro. Anche su questi documenti, a richiesta, può essere apposto un ulteriore visto di legalizzazione della firma del funzionario camerale che lo ha convalidato (ex visto UPICA), al costo di 3,00 euro. Per le specifiche relative agli altri documenti per l'estero si prega di consultare la specifica pagina di questo sito.

Richiesta di rilascio telematica attraverso l'applicativo Cert'ò di Infocamere

Per accedere al servizio telematico di invio di pratiche per certificati di origine o richiesta visti è necessario effettuare la registrazione al portale www.registroimprese.it. Prima della registrazione sarà necessario dotarsi di dispositivo di firma digitale.

Indicazione dello sportello virtuale competente per l'istruttoria

Al fine di rendere efficiente la gestione e l’evasione delle richieste, la denominazione degli sportelli virtuali della CCIAA di Verona ai quali inviare le pratiche telematiche riguardanti le richieste di certificati di origine ed altri visti e documenti per l’estero è basata su una logica che andrà a suddividere le richieste in base all’origine dei prodotti.

La suddivisione rispecchia sostanzialmente le due diverse procedure e la diversa documentazione che si deve produrre, in sede di richiesta, come prova dell’origine dichiarata nel certificato di origine.

Allo sportello virtuale “Sede di Verona – Merce UE” dovranno essere indirizzate tutte le pratiche riguardanti  spedizioni/certificati di origine per merce interamente di origine dell’UE o merce non interamente di origine dell’UE, ma che ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l’origine dell’Unione europea (per la definizione di lavorazione sostanziale si fa riferimento all’art. 60, comma 2, del CDU Regolamento UE n. 952/2013 e a quanto analogamente richiamato nelle linee guida europee).

Allo sportello virtuale “Sede di Verona – Merce extra UE” dovranno essere indirizzate tutte le pratiche riguardanti merce non di origine dell’UE, ma di un Paese terzo. Sempre a questo sportello dovranno essere indirizzate anche le pratiche riguardanti spedizioni/certificati di origine nelle quali siano presenti sia merci di origine dell’UE che di paesi terzi.

ATTENZIONE: per quanto riguarda la richiesta telematica degli altri documenti e visti per l’estero diversi dal certificato di origine (visti su fatture, attestato di libera vendita, Anexo IX per l’esportazione dei vini in Brasile, visto di deposito agli atti, etc), cioè alla tipologia di pratica “Richiesta visti – Autorizzazioni – Copie certificato”, l’impresa farà riferimento all’origine delle merci indicate in questi attestati/documenti di cui si chiede il rilascio/visto al fine di identificare lo sportello virtuale al quale indirizzare la richiesta telematica.

Documentazione da presentare

Alla richiesta telematica si devono allegare gli stessi documenti che precedentemente si presentavano allo sportello ed il modulo telematico di richiesta deve essere compilato secondo le medesime regole in vigore per il modello cartaceo, ovvero secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la collaborazione di Unioncamere, pubblicate nella sezione allegati di questa pagina.

Ad ogni richiesta deve sempre e comunque essere allegata almeno una fattura di esportazione; si ricorda che, fatto salvo il caso di più spedizioni parziali delle merci indicate in un'unica fattura, a fronte di una fattura all'esportazione si può emettere solo ed un solo certificato di origine.

Oltre al modello base, tutti i documenti dell’impresa che vengono allegati alla richiesta telematica devono essere firmati digitalmente da legale rappresentate/procuratore dell’impresa, identificati come tali all’interno della compagine sociale risultante dal Registro delle Imprese, ed allegati in formato *.p7m. Nel caso in cui i documenti allegati alla richiesta non siano firmati digitalmente o non siano in formato corretto (*.p7m) la pratica sarà respinta. Anche il Foglio di Distinta per la Consegna, necessario nel caso si sia selezionata l’opzione “Invio Postale” dovrà essere firmato digitalmente da legale rappresentate/procuratore dell’impresa

IMPORTANTE: nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, venga chiesta all'impresa la rettifica o l'integrazione documentale della pratica, se tali rettifiche e/o integrazioni non vengono trasmesse entro 7 (sette) giorni, gli uffici camerali avvieranno la procedura per porre la pratica in stato "Respinta".

Firma della richiesta e della documentazione da presentare

Il Modello Base in formato XML (ossia la richiesta del certificato di origine o la richiesta Visti – Autorizzazioni – Copie Certificato), la fattura di esportazione e ogni altro documento dell'azienda allegato alla richiesta devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante/ procuratore dell’impresa che chiede il rilascio del certificato di origine, che si assume la piena responsabilità civile e penale di quanto dichiarato, pena il respingimento della pratica.

Qualora il Modello Base di richiesta in formato XML non sia stato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ma da un delegato, dovrà essere allegata ad ogni singola pratica pratica, pena il rifiuto della stessa, l'apposita delega, pubblicata tra gli allegati di questa pagina con il nome di MD_DC_Delega_Presentazione_Richiesta. Il documento di delega, debitamente compilato e completo del documento d'identità del delegante, deve essere firmato con firma autografa dal legale rappresentante, scansionato, trasformato  PDF/A e sottoscritto digitalmente dal delegato.

Se invece l'impresa intende conferire ad altro soggetto (spedizioniere/intermediario abilitato/altro amministratore o dipendente dell'impresa) l'autorizzazione a richiedere, per uno specifico lasso temporale, ogni certificato d'origine e visto per l'estero necessario all'impresa dichiarante e a rendere le dichiarazioni necessarie a tali fini sarà necessario, da parte del soggetto delegato, preventivamente inoltrare una specifica pratica telematica di delega (cfr. pagg. 35-36 del Manuale Utente Applicativo Cert'ò, pubblicato tra gli allegati di questa pagina), allegando una dichiarazione di conferimento redatta dall'impresa delegante su propria carta intestata secondo il fac-simile pubblicato tra gli allegati di questa pagina.

Ritiro dei documenti presso la Camera di Commercio di Verona

Le pratiche vengono sempre evase dagli uffici in ordine cronologico di arrivo, anche per questioni legate alle norme di trasparenza e prevenzione della corruzione, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta/integrazione completa di tutti gli allegati previsti, come indicato nella nostra Carta dei Servizi.

Non è possibile in alcun modo per gli uffici derogare a quanto sopra descritto in merito all’ordine di evasione delle richieste.

La disponibilità del Certificato di Origine viene comunicata con email di notifica di chiusura della pratica.

Una volta che l’utente riceverà l’avviso di avvenuta evasione della richiesta, dal mattino del giorno successivo i documenti potranno essere ritirati presso la Portineria della Sede della CCIAA di Verona (Corso Porta Nuova 96 - Piano terra), dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 9 alle ore 17 (il venerdì fino alle 16,30), senza bisogno di fissare un preventivo appuntamento; l'incaricato dell’impresa si dovrà presentare OBBLIGATORIAMENTE con stampa della distinta pratica (scaricabile in Cert'ò, dal dettaglio pratica).

Stampa in azienda dei Certificati di Origine con procedura semplificata

Nell’ottica di proseguire nella semplificazione e digitalizzazione delle procedure, sono state apportate integrazioni alle disposizioni per il rilascio dei certificati d’origine delle merci da parte delle camere di commercio, per favorire l'adozione della stampa in azienda come procedura standard e non più sperimentale, senza più vincoli o requisiti particolari per i soggetti richiedenti, fatta salva la sottoscrizione di uno specifico atto di impegno, di cui la Camera avrà cura di monitorare il rispetto.

Resta, dunque, la Camera a valutare l’ammissione a tale procedura e le eventuali sospensioni in caso di mancato rispetto delle condizioni e degli impegni sottoscritti in fase di adesione.

Si evidenzia che, al momento, è possibile inoltrare con la procedura di “stampa in azienda del certificato di origine” solamente pratiche per le quali si richieda unicamente l’emissione del certificato di origine.

Per aderire al servizio, é necessario per l'impresa compilare il modulo di adesione compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, con il quale l’impresa si impegnerà in forma scritta al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.

Il modulo compilato e firmato digitalmente è da inviare esclusivamente via PEC all’indirizzo cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it con oggetto obbligatorio “NOME AZIENDA - ADESIONE NUOVA PROCEDURA STAMPA IN AZIENDA”.

Successivamente, esaminata la documentazione e fatte le opportune verifiche, la Camera di Commercio vi comunicherà le modalità operative e la data dalla quale potrete iniziare ad utilizzare la nuova procedura di “stampa in azienda del certificato di origine”.

IMPORTANTE: rimane ovviamente la possibilità per le imprese di richiedere l’emissione del certificato di origine secondo le tradizionali modalità, ovvero su supporto cartaceo stampato dagli uffici camerali e firmato in maniera olografa, a penna, dal funzionario camerale, pur avendo aderito al servizio di “stampa in azienda”; in sostanza, una volta aderito al servizio, l’impresa potrà decidere di utilizzare la modalità “stampa in azienda” anche solo per alcune spedizioni/clienti, riservando la modalità “tradizionale” per i Paesi che presentino criticità o che siano più esigenti sulla produzione documentale che accompagna le operazioni di commercio internazionale.

Per quanto sopra, è consigliabile, che l'impresa verifichi in maniera puntuale con i propri clienti/interlocutori/autorità estere se il certificato di origine prodotto con la procedura di “stampa in azienda del certificato di origine” sia accettato senza problemi, in quanto la firma del funzionario camerale non sarà più apposta manualmente a penna ma, sostanzialmente, stampata.

Procedure e casi particolari

Smarrimento del certificato di origine e richiesta del duplicato

Il duplicato può essere richiesto producendo copia della denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti.

Per il rilascio del duplicato deve essere utilizzato un nuovo formulario. Sul modulo di domanda il richiedente deve specificare che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a subire le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito. Tale dichiarazione può essere resa anche a parte, su carta intestata a firma del legale rappresentante ed allegata alla richiesta.

Copia conforme

Si possono ottenere ulteriori copie di un certificato di origine già rilasciato chiedendo una copia conforme di quello emesso in precedenza.

In questo caso non serve presentare nuovamente alcun documento probatorio, come fatture di vendita, fatture di acquisto, bollette doganali, etc, in quanto la documentazione è già agli atti dell’ufficio.

Correzione, annullamento o sostituzione di un certificato di origine già rilasciato

Il certificato di origine e la domanda non devono essere corretti con abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere eseguite cancellando le indicazioni errate, che devono comunque rimanere visibili, e aggiungendo, eventualmente, le indicazioni desiderate. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall’organismo che rilascia il certificato di origine. In nessun caso l’impresa può apportare modifiche al certificato di origine senza che la Camera di commercio le abbia approvate e convalidate.

In caso l'impresa abbia necessità di far approvare e convalidare dalla Camera di commercio delle correzioni secondo quandto sopra descritto dovrà concordare uno specifico appuntamento con l'ufficio competente. L'apposizione del visto "approvazione e convalida" delle modifiche non ha costi e deve essere apposta su tutte le copie a suo tempo emesse.

Quando, invece, la sostituzione del certificato di origine è richiesta per apportare modifiche nei contenuti, che non possono formare oggetto di semplice correzione, il documento originale e le copie precedentemente emessi sono restituiti alla Camera di commercio per l’annullamento, ai fini della emissione di un nuovo certificato. Tale prassi deve rivestire, comunque, carattere di eccezionalità, in quanto le informazioni contenute nel certificato di origine devono già essere note e corrette al momento della presentazione dell’istanza.

Nel caso l'impresa voglia procedere in tal senso, dovrà procedere alla redazione di una nuova richiesta, avendo l'avvertenza di:

- inserire nelle note la richiesta di annullamento del precedente certificato, specificandone gli estremi;

- allegare alla pratica una scansione del precedente certificato da annullare,

fermo restando che in ogni caso il documento originale e le eventuali copie precedentemente emesse devono essere restituiti alla Camera di commercio.

Pezzi di ricambio essenziali spediti successivamente

I pezzi di ricambio essenziali sono quelli che contemporaneamente costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci precedentemente esportate, sono caratteristici di tali merci e sono destinati alla manutenzione e alla sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati.

Per accertare che i pezzi di ricambio siano effettivamente "essenziali", le autorità competenti possono richiedere ulteriore documentazione (copia della fattura relativa alla merce precedentemente esportata, copia del contratto, ogni altro documento da cui risulti che la consegna dei pezzi di ricambio avviene nel quadro della normale manutenzione).

Il richiedente deve presentare all’ufficio una dichiarazione a parte con i dati relativi al certificato di origine del prodotto precedentemente esportato (autorità che lo ha rilasciato, numero e data dello stesso).

Nella casella 6 del formulario può essere indicato che si tratta di pezzi di ricambio essenziali aggiungendo l'indicazione della merce già esportata.

Certificato di origine a posteriori

Se la fattura di esportazione ha una data superiore ai 30 giorni, il certificato di origine può essere rilasciato a seguito di richiesta scritta e motivata presentando che motivi le ragioni della richiesta tardiva del certificato, indicando altresì dove si trovi la merce.

Nella casella 5 "Osservazioni" deve essere inserita la dicitura "certificato rilasciato a posteriori".

Certificato di origine proforma

Viene rilasciato a fronte di fatture proforma e può servire, ad esempio, per aprire una lettera di credito in alcuni paesi, come strumento di conoscenza delle condizioni di vendita applicate al cliente estero, per spedire merce in sostituzione di altra già spedita in precedenza ma risultata poi difettosa, per merci in esportazione temporanea.

Nella casella 5 "Osservazioni" devono essere specificati gli estremi della fattura proforma. Sul certificato emesso l’ufficio provvederà ad apporre il timbro "certificato proforma".

Merci usate

Nel caso sia trascorso molto tempo tra la data di produzione o importazione e quella di esportazione, è difficile provare l'origine delle merci in quanto, in genere, non sono più disponibili i documenti che ne dimostrino l'origine.

Secondo quanto stabilito dalle normative comunitarie, possono essere elementi probanti dell'origine le dichiarazioni del fabbricante o altro operatore commerciale, pareri di esperti, etichette apposte sulle merci stesse, libretti di istruzione per l'uso. Gli estremi di tali documentazioni dovranno essere indicate nel retro del modulo rosa di richiesta ed allegate in copia alla richiesta di certificato.

Nella casella 6 del formulario può essere indicato che si tratta di merce usata.

Triangolazioni commerciali

Nelle triangolazioni commerciali la merce è sul suolo italiano, è venduta ad un operatore estero e, su incarico di quest'ultimo, spedita ad altro cliente. In tale ipotesi nella casella 2 del formulario è possibile indicare, alternativamente:

  • solo l'intestatario della fattura;
  • entrambi gli indirizzi specificando come "final destination" il secondo cliente che riceve la merce;
  • l'indirizzo del primo operatore "buyer" e la dicitura "per ulteriore riesportazione", sostitutiva del secondo cliente;
  • la dicitura "all'ordine" seguita da "per ulteriore riesportazione".

È necessario che entrambi gli indirizzi compaiano sempre sulla fattura di esportazione.

Spedizioni parziali o spedizioni afferenti a più fatture

Si può richiedere un unico certificato d'origine per più fatture quando il cliente è unico e la spedizione è unica. In caso contrario, si potranno richiedere un certificato d'origine per ogni fattura.

Qualora invece vi siano più spedizioni per merci indicate in un’unica fattura, si dovrà specificare, nel campo note, “spedizione parziale” seguito dal riferimento alla fattura di esportazione (numero e data).

Nel caso in cui venga presentata una richiesta di emissione di certificato di origine e in corso di istruttoria risulti che, con riferimento ad una determinata fattura, sia già stato emesso un certificato di origine, la pratica verrà respinta.

Controllo dei documenti attraverso la Banca Dati Nazionale online dei Certificati di Origine

I certificati di origine emessi sono muniti di un QR Code e di un codice di sicurezza, collegati alla Banca Dati Nazionale raggiungibile all’indirizzo https://co.camcom.infocamere.it

Chiunque sia in possesso del certificato di origine, rilasciato da una Camera di commercio italiana, può verificarne l'autenticità confrontando le informazioni riportate sul documento con quelle estraibili dalla Banca Dati Nazionale.

Per tutelare il segreto commerciale e la privacy degli operatori, non verranno mostrati i dati del destinatario estero.

Inoltre, solo chi è in possesso di QR code o codice di sicurezza può accedere ai dati del certificato.

La verifica dei dati può avvenire in due modalità:

- da cellulare: basta inquadrare il QR-code con l'apposita App o con la fotocamera. Sarà proposto il link di accesso al certificato di origine, cliccato il quale, verrà aperta la pagina di dettaglio contenente i tutti i dati del certificato;

- online: è sufficiente collegarsi al sito https://co.camcom.infocamere.it e digitare il codice di sicurezza riportato nella casella 8 del certificato di origine.

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Contenuto aggiornato al: 28 Marzo 2024