La verificazione periodica viene svolta da organismi di verifica accreditati e riconosciuti idonei dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Tutti gli strumenti per pesare o per misurare, utilizzati per la determinazione della quantità e/o del prezzo nei rapporti tra le imprese, tra le imprese e i consumatori, tra gli enti pubblici e i cittadini, sono assoggettati alla verificazione periodica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche di precisione ed affidabilità.

La verifica periodica è obbligatoria per le funzioni di misura applicate nei seguenti contesti: transazioni commerciali, calcolo di pedaggi, tariffe, tasse, premi, ammende, remunerazioni, indennita' o canoni di tipo analogo, applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, perizie giudiziarie, prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura, fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia, analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici, vendita diretta al pubblico, confezione di preimballaggi.

Le norme metrologiche sono stabilite dal DM 21 aprile 2017 n. 93: non si fa più differenza tra strumenti MID e di tipo diverso, tutti gli strumenti di misura sono assoggettati a uguali periodicità di verifica, tolleranze e procedure.

Viene definita la figura di "TITOLARE DELLO STRUMENTO" detto anche Titolare metrico che è "la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura"

Gli strumenti metrici devono essere dotati di LIBRETTO METROLOGICO in cui vanno annotate da parte dei vari operatori (laboratori, manutentori, organi di controllo,..) tutte le operazioni di verifica e manutenzione effettuate.

La verificazione periodica viene eseguita da Organismi accreditati che abbiano presentato apposita SCIA all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e che sono conformi ai requisiti definiti nel DM 21/4/2017 n. 93.

Sul sito ufficiale di Unioncamere è pubblicato l'elenco di tutti gli organismi idonei raggruppati in base alla categoria di strumento per cui sono abilitati.

Procedura per la verifica periodica

Per la verifica periodica bisogna seguire la seguente procedura:

  • il Titolare metrico, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del proprio strumento, deve rivolgersi ad un organismo di verifica, incaricandolo formalmente dell'esecuzione della verifica, e concordare con questo la data del controllo rispettando la tempistica prevista;
  • L’organismo esegue la verifica entro 45 giorni dall'incarico confrontando le indicazioni di misura con i campioni di prova ed eseguendo determinati test, a seconda del tipo di strumento, per controllarne la precisione e l'affidabilità;
  • alla fine delle operazioni l’organismo annota la verifica eseguita ed il suo esito sul libretto metrologico in dotazione allo strumento; nel caso in cui lo strumento non fosse ancora dotato di libretto metrologico DEVE consegnarne uno nuovo, senza oneri aggiuntivi, all'utente
  • se il controllo ha esito positivo viene applicata sullo strumento una etichetta di colore VERDE che riporta l'anno ed il mese di scadenza della verifica;
  • se il controllo ha esito negativo viene applicata una etichetta di colore ROSSO di ESITO NEGATIVO e lo strumento viene posto fuori uso. In questo caso:
    • l'utente fa riparare lo strumento da un'impresa di manutenzione autorizzata
    • l'impresa di manutenzione annota l'intervento e la sua descrizione sul libretto metrologico
    • l'utente richiede allo stesso o ad altro organismo una  nuova verifica periodica
    • lo strumento può essere rimesso in servizio una volta incaricato l’organismo per la nuova verifica e a condizione che il riparatore abbia apposto i sigilli provvisori che lo identificano.

Nel caso in cui la strumentazione, all'interno del periodo di validità della verifica, dovesse subire una riparazione che comporti la rimozione dei sigilli metrici, la validità dell'etichetta viene a decadere. In questo caso deve essere seguita la medesima procedura del caso di verifica con esito negativo:

  • il Titolare metrico fa riparare lo strumento per rimediare ad un guasto o malfunzionamento da un'impresa di manutenzione autorizzata;
  • l'impresa di manutenzione annota l'intervento e la sua descrizione sul libretto metrologico. Nel caso in cui il libretto metrologico non sia stato ancora rilasciato l'impresa di manutenzione compila una dichiarazione in cui descrive la riparazione effettuata e il numero dei sigilli asportati; tali informazioni sarano riportati nel libretto metrologico dal soggetto che per primo eseguirà la verifica. Copia di tale dichiarazione viene rilasciata al titolare metrico e, sempre a cura del riparatore, va inviata alla Camera di Commercio.
  • il Titolare metrico, entro 10 giorni lavorativi dalla data della riparazione,  richiede ad un Organismo una  nuova verifica periodica;
  • lo strumento può essere rimesso in servizio una volta incaricato l’Organismo per la nuova verifica e a condizione che il riparatore abbia apposto i sigilli provvisori che lo identificano.

Periodicità verifica periodica strumenti metrici

Gli strumenti devono essere verificati con le periodicità previste nella tabella A seguente che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o dalla verifica prima; successivamente, la verificazione è effettuata sempre secondo la periodicità fissata nella tabella A seguente e decorre dalla data dell'ultima verificazione.

In caso di riparazione che comporta la rimozione di etichette di protezione o sigilli, anche di tipo elettronico, l'utente deve richiedere una nuova verifica periodica entro 10 giorni dall'intervento.

Categoria

Periodicità

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico - selezionatrici ponderali per preconfezionati e etichettatrici

1 anno

Strumenti per pesare a funzionamento automatico - altre tipologie

2 anni

Sistemi di misura di carburanti

2 anni

Sistemi di misura di liquidi diversi dai carburanti e dall’acqua

2 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell’acqua - Meccanici fino a 16 m3/h

10 anni

Contatori dell’acqua - Statici e venturimetrici oltre 16 m3/h

13 anni

Contatori del gas – a pareti deformabili

16 anni

Contatori del gas – a turbina e rotoidi

10 anni

Contatori del gas – altre tecnologie

8 anni

Dispositivi di conversione del volume - con sensori di temperatura e pressione sostituibili

2 anni

Dispositivi di conversione del volume - con sensori integrati

4 anni

Dispositivi di conversione del volume - approvati insieme ai contatori

8 anni

Indicatori di livello

2 anni

Tassametri

2 anni

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Contatori di calore con portata fino a 3 m3/h - con sensore di flusso meccanico

6 anni

Contatori di calore con portata fino a 3 m3/h - con sensore di flusso statico

9 anni

Contatori di calore con portata superiore a 3 m3/h - con sensore di flusso meccanico

5 anni

Contatori di calore con portata superiore a 3 m3/h - con sensore di flusso statico

8 anni

Contatori di energia elettrica attiva - elettromeccanici

18 anni

Contatori di energia elettrica attiva - statici bassa tensione (tra 50V e 1000V classe A B C)

15 anni

Contatori di energia elettrica attiva - statici alta tensione (oltre 1000 V)

10 anni

Strumenti di misura diversi da quelli riportati sopra

3 anni