I Prepesati
sono quei prodotti preincartati in assenza dell'acquirente che riportano sulla confezione esattamente il peso del suo contenuto
Per informazioni:
I prepesati sono quei prodotti preincartati il cui peso differisce da confezione a confezione: anche il prepesato viene preparato e imballato in assenza dell'acquirente ma il valore del contenuto non è prefissato all'origine ma è variabile e l'involucro spesso non viene distrutto aprendo la confezione. L'operazione di incarto del prepesato generalmente avviene nello stesso punto vendita (per esempio le confezioni di alimentari freschi in vendita in molti esercizi commerciali).
Etichettatura e iscrizioni metrologiche
I prodotti preincartati devono riportare sulla confezione le seguenti iscrizioni riguardanti il contenuto ed il prezzo:
- l'indicazione del contenuto effettivo seguita dall'unità di misura
- l'indicazione della tara applicata
- il prezzo unitario
- l'importo da pagare
In quanto prodotti alimentari devono riportare inoltre tutte le informazioni eventualmente previste dal REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 sull'etichettatura.
Contenuto effettivo
Nei prepesati, a differenza dei preimballaggi, deve essere sempre garantito, per ognuna delle confezioni, il peso del prodotto effettivamente contenuto all'interno.
Il produttore è tenuto a pesare ognuna delle confezioni mediante strumenti metrici idonei decurtanto il valore del peso dell'involucro. Il peso è garantito sempre al netto.
Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto di un prodotto preincartato, può chiedere l'apertura della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato di conseguenza. (art. 3 comma 2° D.M. 21-12-1984)
Vigilanza e controlli
La Camera di Commercio effettua la sorveglianza relativamente all'idoneità degli strumenti per pesare utilizzati per il confezionamento di questa tipologia di prodotti.
Il controllo del contenuto effettivo, oltre a caso in cui il consumatore lo richieda espressamente, viene effettuato di norma in sede di apposita ispezione da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 221 del C.P.P. che abbiano una competenza generale (Polizia Locale, guardia di Finanza, ecc…). Nel caso in cui, nel corso di tali ispezioni, vengano riscontrate differenze tra il peso netto indicato sulla confezione e quello effettivamente misurato si configura, nei confronti del produttore, il reato penale di frode in commercio (art. 515 CP).
