Tachigrafi - Attività di sorveglianza
I centri tecnici tachigrafi digitali e le officine cronotachigrafi sono soggette a sorveglianza da parte dell'ufficio Metrologia Legale della Camera di Commercio.
Per informazioni:
Tale sorveglianza viene effettuata preventivamente ad ogni rinnovo e ogni anno su almeno il 10% dei Centri Tecnici. Il controllo è finalizzato a verificare che il beneficiario dell'autorizzazione continui a rispettare i requisiti previsti dalla norma. Gli aspetti toccati dal controllo sono il corretto uso della strumentazione necessaria alla calibrazione dei tachigrafi e cronotachigrafi, la corretta applicazione delle procedure, il corretto utilizzo delle tessere officina, l'analisi dei dati delle tessere officina confrontati con quelli rilevabili dagli attestati emessi, eventualmente la ripetizione di una calibrazione effettuata.
Delle ispezioni viene redatto un rapporto contenente almeno le seguenti informazioni:
- Ragione sociale dell'impresa;
- Sede legale e sede operativa;
- Data del sopralluogo;
- Codice identificativo assegnato al centro tecnico/Officina;
- Estremi dell'ultimo provvedimento di rinnovo emesso (se applicabile);
- Elenco della documentazione della qualità vigente;
- Elenco e qualifica del personale destinato ad operare sui tachigrafi;
- Elenco degli strumenti con il riferimento ai controlli ai quali sono stati assoggettati;
- Dettagliata descrizione degli spazi;
- Dati identificativi delle carte tachigrafiche in dotazione e loro data di rilascio;
- Esito finale della verifica con l'evidenza delle non conformità rilevate.
Il rapporto viene rilasciato al Centro tecnico e trasmesso al Ministero entro 15 giorni dal sopralluogo. In caso di non conformità rilevate, il Centro tecnico può essere sottoposto alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero.
L'autorizzazione è SOSPESA qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:
- a) mancata ottemperanza alle prescrizioni della camera di commercio in sede di sorveglianza o di rinnovo ovvero dell’organismo di certificazione in sede di audit o del Ministero;
- mancato rispetto o alterazione delle condizioni e dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, il suo rinnovo o la sua estensione;
- c) mancata conformità o mancata rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione;
- d) accertata mancata esecuzione o parziale esecuzione degli interventi tecnici annotati nel registro di cui all’art. 15;
- e) grave o ripetuto impedimento alle attività di sorveglianza.
La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha generata e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata.
L'autorizzazione è REVOCATA nel caso in cui:
- a) è decorso il termine di 6 mesi senza che sia cessata la causa che aveva determinato il provvedimento di sospensione;
- b) sia accertata la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1;
- c) accertata falsità delle attestazioni contenute nei rapporti tecnici di cui all’Allegato 1, punto 8;
- d) sia accertata la falsità o mendacità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero rinnovo, di estensione o di variazione dell’autorizzazione rilasciata, quando in assenza di esse il provvedimento non sarebbe stato adottato.
In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione la Camera di Commercio procede al ritiro delle carte tachigrafiche officina, del registro degli interventi tecnici, dei punzoni/pinze/sigilli e dell'originale del provvedimento autorizzatorio.
