La sicurezza dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato è garantita dal Regolamento (UE) 2023/988 (General Product Safety Regulation), applicabile dal 13 dicembre 2024, che abroga la precedente Direttiva 2001/95/CE. Le disposizioni del Codice del Consumo (artt. 103 e seguenti) si coordinano con il Regolamento europeo, che funge da "rete di sicurezza" (safety net): esso si applica, infatti, a tutti i prodotti (nuovi, usati, riparati o ricondizionati) per gli aspetti e i rischi non coperti da specifiche normative di settore.

Definizione di Prodotto Sicuro In base al Regolamento (UE) 2023/988, si intende per prodotto sicuro qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili (compresa la durata effettiva, l'uso, l'installazione e la manutenzione), non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'uso del prodotto e considerati accettabili per garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Nella valutazione della sicurezza si tiene conto oggi anche di nuovi elementi, tra cui:

  • l'effetto su altri prodotti (interconnessione);

  • la presentazione, l'etichettatura e le avvertenze;

  • le categorie di consumatori a rischio (es. bambini, anziani);

  • gli aspetti legati alla cybersicurezza e alle funzionalità evolutive (software e intelligenza artificiale) del prodotto.

Presunzione di conformità Un prodotto è presunto sicuro se è conforme alle norme europee (standard armonizzati) i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

In assenza di tali norme europee, la sicurezza del prodotto viene valutata prendendo in considerazione, nell'ordine:

  1. le norme nazionali dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato (se conformi al diritto dell'Unione);

  2. le norme europee non pubblicate in Gazzetta Ufficiale;

  3. le norme internazionali e raccomandazioni della Commissione Europea;

  4. i codici di buona condotta del settore;

  5. lo stato dell'arte e della tecnologia e le aspettative ragionevoli dei consumatori.

Prodotto Pericoloso È considerato pericoloso qualsiasi prodotto che non corrisponda alla definizione di "prodotto sicuro". In caso di prodotto pericoloso, gli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di mercati online) devono adottare immediate misure correttive, informare le autorità tramite il portale Safety Gate e avvisare tempestivamente i consumatori.

Obblighi degli operatori commerciali

Tutti gli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica) sono responsabili della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. In base al Regolamento (UE) 2023/988 e alle disposizioni del Codice del Consumo, gli obblighi fondamentali si possono riassumere come segue:

1. Garanzia di sicurezza e Documentazione

  • Immissione in commercio: Produrre, importare o distribuire esclusivamente prodotti sicuri.

  • Analisi dei rischi: I fabbricanti devono redigere una documentazione tecnica che contenga un'analisi interna dei rischi e le caratteristiche essenziali del prodotto.

  • Vendita a distanza: Garantire che anche nelle offerte online siano chiaramente visibili le avvertenze di sicurezza e i dati identificativi del responsabile.

2. Tracciabilità ed Etichettatura Ogni prodotto deve essere facilmente identificabile. È obbligatorio riportare sul prodotto (o sull'imballaggio):

  • Un numero di tipo, lotto o serie.

  • Il nome e l'indirizzo postale del fabbricante (e dell'importatore, se presente).

  • Un indirizzo di posta elettronica o altro recapito digitale per permettere un contatto rapido ai consumatori.

  • Istruzioni e avvertenze sulla sicurezza in lingua italiana.

3. Monitoraggio e Azioni correttive Gli operatori devono monitorare la sicurezza dei prodotti anche dopo la vendita (es. gestendo un registro dei reclami). In caso di prodotto non conforme o pericoloso, è necessario intraprendere immediatamente le misure correttive più idonee, che possono includere:

  • la modifica del prodotto per renderlo conforme;

  • il ritiro dal mercato (stop alla distribuzione);

  • il richiamo dal consumatore finale (restituzione del prodotto già venduto).

4. Obbligo di notifica e Cooperazione Se un operatore ritiene che un prodotto sia pericoloso, ha l'obbligo di notificarlo immediatamente alle autorità competenti attraverso il portale Safety Business Gateway, indicando i rischi e le misure adottate. Tutti gli operatori sono tenuti a cooperare con le autorità di vigilanza (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Camere di Commercio) nelle azioni intraprese per eliminare o mitigare i rischi.