Sicurezza dei giocattoli
Norme di conformità e indicazioni obbligatorie per la commercializzazione di giocattoli sicuri nel mercato UE, ai sensi del D.Lgs. 54/2011.
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Tutti i giocattoli fabbricati o importati nell'Unione Europea devono soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza prima di essere immessi sul mercato. La normativa vigente (D.Lgs. 54/2011) che recepisce la Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, definisce le responsabilità della filiera – dal produttore al rivenditore – per garantire elevati standard di protezione per la salute dei bambini e per l'ambiente.
I giocattoli devono mantenere la conformità ai requisiti essenziali per tutta la durata prevedibile del loro utilizzo, senza comportare rischi quando usati secondo la loro destinazione o in modo prevedibile in relazione al comportamento dei bambini.
Etichettatura e indicazioni obbligatorie Per essere commercializzato, ogni giocattolo deve riportare in modo visibile, leggibile e indelebile le seguenti informazioni (sul prodotto o, se le dimensioni non lo consentono, sull'imballaggio o documento di accompagnamento):
Marcatura CE: attestazione di conformità ai requisiti europei (dimensione minima 5 mm);
Tracciabilità: numero di tipo, lotto, serie o modello che consenta l'identificazione univoca del prodotto;
Dati del fabbricante: nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo di contatto;
Dati dell'importatore: (se il fabbricante è extra-UE) nome, denominazione o marchio registrato e indirizzo di contatto dell'importatore;
Istruzioni e avvertenze: informazioni sulla sicurezza e corretto utilizzo, redatte obbligatoriamente in lingua italiana e precedute dalla parola "Attenzione".
Vigilanza e normativa La Camera di Commercio vigila sulla conformità dei prodotti, verificando la presenza delle marcature e della documentazione tecnica. I prodotti privi dei requisiti possono essere soggetti a sequestro e sanzioni amministrative.
Nota normativa: Attualmente è in vigore il D.Lgs. 54/2011. Si segnala che il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2025/2509, che sostituirà progressivamente la disciplina attuale con piena applicazione prevista entro il 2030.
Per garantire che i giocattoli immessi sul mercato siano sicuri, la normativa individua precisi obblighi per ogni operatore della filiera. Riportiamo di seguito le principali responsabilità.
Fabbricante È il primo responsabile della sicurezza. Prima della commercializzazione deve:
Garantire la progettazione e realizzazione secondo i requisiti essenziali di sicurezza.
Eseguire la valutazione della conformità, redigere la Dichiarazione CE e predisporre la documentazione tecnica, conservandole per 10 anni.
Apporre la marcatura CE, i propri dati identificativi (nome e indirizzo) e gli elementi di tracciabilità (lotto/serie).
Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
Collaborare con le autorità (come le Camere di Commercio) e adottare misure correttive immediate in caso di non conformità.
Rappresentante Autorizzato Nominato tramite mandato scritto dal fabbricante, agisce per suo conto.
Non può occuparsi della progettazione o della stesura della documentazione tecnica.
Deve conservare la Dichiarazione CE e la documentazione tecnica per 10 anni e fornirle alle autorità su richiesta.
Importatore Responsabile per i giocattoli provenienti da paesi terzi, deve immettere sul mercato solo prodotti conformi.
Verifiche: accerta che il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità, redatto la documentazione tecnica e apposto la marcatura CE.
Etichettatura: aggiunge i propri dati (nome e indirizzo) sul prodotto o sull'imballaggio e assicura la presenza di istruzioni in italiano.
Conservazione: garantisce condizioni di trasporto idonee e conserva la copia della Dichiarazione CE per 10 anni.
In caso di rischio, informa immediatamente il fabbricante e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Distributore Deve agire con la dovuta diligenza prima di mettere il prodotto a disposizione sul mercato.
Verifica la presenza della marcatura CE, della documentazione necessaria e delle istruzioni in italiano.
Controlla che fabbricante e importatore abbiano indicato i propri dati di tracciabilità.
Se ritiene che un giocattolo non sia conforme, sospende la vendita e, in caso di rischio, informa fabbricante e Ministero.
Tutti gli operatori sono tenuti a collaborare con le autorità di vigilanza fornendo le informazioni necessarie a dimostrare la conformità dei prodotti.
