Prodotti elettrici (Bassa tensione e Compatibilità elettromagnetica)
Guida ai requisiti per il materiale elettrico a bassa tensione: sicurezza, compatibilità elettromagnetica e verifica della marcatura CE
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La nostra attività di vigilanza si concentra prioritariamente sulla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'Unione Europea per i prodotti elettrici.
Il quadro normativo di riferimento si basa su due direttive cardine, che disciplinano la conformità tecnica e la marcatura CE:
Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE (recepita con D.Lgs. 86/2016): assicura che il materiale elettrico garantisca un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni;
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE (recepita con D.Lgs. 80/2016): garantisce che le apparecchiature non generino disturbi elettromagnetici inaccettabili e siano in grado di funzionare regolarmente in presenza di tali disturbi.
Oltre ai requisiti di sicurezza fisica e funzionale, i prodotti devono rispettare anche le normative comunitarie trasversali per la tutela dell'ambiente:
Direttiva RoHS 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose;
Direttiva RAEE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Direttiva Ecodesign 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile.
Ricordiamo agli operatori che la Dichiarazione di Conformità UE redatta dal fabbricante deve attestare il rispetto di tutte le normative applicabili al prodotto. Importatori e distributori hanno il compito di vigilare affinché tale documentazione sia completa prima dell'immissione in commercio.
Ricade sui fabbricanti in primis, tuttavia, la responsabilità di verificare correttamente la conformità di ogni singolo prodotto immesso sul mercato.
Bassa tensione
La Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) disciplina la sicurezza del materiale elettrico destinato a funzionare con una tensione nominale compresa tra:
50 e 1000 V in corrente alternata;
75 e 1500 V in corrente continua.
Tuttavia, esistono specifiche eccezioni a cui non si applica questa normativa, poiché regolate da leggi settoriali o accordi internazionali. Le principali esclusioni riguardano:
materiali destinati ad ambienti a rischio di esplosione (ATEX);
apparecchi per radiologia e uso clinico;
parti elettriche di ascensori e montacarichi;
contatori elettrici;
prese e spine per uso domestico;
dispositivi di alimentazione per recinti elettrici;
materiali speciali per navi, aeromobili e ferrovie;
kit di valutazione su misura per professionisti (destinati unicamente alla ricerca e sviluppo).
Norme tecniche e conformità
La Direttiva fissa i "requisiti essenziali di sicurezza" (obiettivi) ma non detta le specifiche tecniche di dettaglio. Un prodotto si considera conforme e sicuro se rispetta le norme armonizzate (standard europei EN del CENELEC o norme nazionali CEI EN), che traducono in pratica gli obiettivi di legge garantendo la "presunzione di conformità".
Compatibilità elettromagnetica
L'obiettivo della legislazione sulla compatibilità elettromagnetica (D.Lgs. 18 maggio 2016, n. 80), di recepimento della Direttiva 2014/30/UE) è duplice: assicurare che le apparecchiature non producano disturbi elettromagnetici tali da pregiudicare il funzionamento di altri dispositivi e garantire che possiedano un adeguato livello di immunità ai disturbi esterni.
Il D.Lgs. 80/2016 non si applica a:
Apparecchiature radio: disciplinate in modo specifico dal D.Lgs. 128/2016 (Direttiva RED 2014/53/UE);
Prodotti aeronautici: soggetti al Regolamento (UE) 2018/1139 e relative norme di sicurezza aerea;
Radioamatori: apparecchiature utilizzate da radioamatori (inclusi i kit di assemblaggio), a meno che non siano messe a disposizione sul mercato come prodotti finiti commerciali;
Ricerca e Sviluppo: kit di valutazione su misura destinati a professionisti per l'uso esclusivo in strutture di ricerca;
Settore militare: apparecchi e impianti fissi costruiti per usi militari.
Sono inoltre escluse le apparecchiature "benigne", ovvero quelle che per natura fisica sono incapaci di generare emissioni dannose e funzionano correttamente anche in presenza di disturbi abituali (es. cavi, batterie semplici).
Per garantire la conformità dei prodotti elettrici alle Direttive LVD ed EMC, ogni operatore economico della filiera deve adempiere a precisi obblighi.
Il Fabbricante Prima dell'immissione sul mercato, deve:
Predisporre il Fascicolo Tecnico: deve contenere la descrizione del prodotto, disegni progettuali e schemi elettrici, elenco delle norme applicate, calcoli di progettazione e relazioni sulle prove effettuate. La documentazione va conservata per 10 anni.
Redigere la Dichiarazione di Conformità UE: documento che attesta il rispetto dei requisiti di sicurezza e compatibilità.
Apporre la Marcatura CE: in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla targhetta (o sull'imballaggio se impossibile).
Garantire la Tracciabilità: indicare sul prodotto nome, marchio, indirizzo postale e un recapito elettronico (sito/email), oltre a lotto o seriale.
Fornire istruzioni: in lingua italiana, chiare e complete per l'uso sicuro.
Il fabbricante può nominare un Rappresentante Autorizzato (con mandato scritto) per conservare la documentazione tecnica e la Dichiarazione UE per i 10 anni prescritti.
L'Importatore Immette sul mercato prodotti di paesi terzi e deve:
Verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità e predisposto la documentazione tecnica;
Assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e le istruzioni in italiano;
Aggiungere i propri dati (nome e indirizzo) sul prodotto o sull'imballaggio;
Conservare copia della Dichiarazione UE per 10 anni.
Il Distributore Verifica che il prodotto rechi la marcatura CE, i riferimenti di tracciabilità e sia accompagnato dalla documentazione necessaria in lingua italiana. Deve cooperare con l'autorità di vigilanza fornendo, su richiesta, le informazioni utili a dimostrare la conformità.
