Etichettatura delle calzature
Disposizioni normative sull'etichettatura delle calzature: indicazione dei materiali, uso dei pittogrammi obbligatori e responsabilità degli operatori economici
Per informazioni:
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Le calzature destinate al consumatore finale devono essere conformi a due livelli normativi: il D.M. 11/04/1996 (e successive modifiche), che disciplina l'etichettatura dei materiali, e il Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), che impone obblighi di tracciabilità e sicurezza.
Definizione e ambito di applicazione Si intendono per "calzature" tutti i prodotti dotati di suole volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. La normativa si applica a una vasta tipologia di articoli, tra cui:
scarpe con o senza tacco, per uso interno o esterno, e stivali di ogni altezza;
sandali di vario tipo ed espadrillas;
scarpe sportive (da tennis, jogging, bagno, ecc.);
calzature specialistiche (pattinaggio, sci, lotta, ciclismo, scarpe da ballo), incluse quelle munite di attacchi o punte;
calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali fragili);
calosce portate sopra altre calzature e calzature ortopediche.
Esclusioni Sono esonerati dall'obbligo di etichettatura specifica prevista dal D.M. 11/04/1996:
le calzature d'occasione usate;
le calzature aventi caratteristica di giocattolo;
i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), disciplinati da normativa specifica;
le calzature disciplinate dalle norme sulle sostanze pericolose.
Identificazione del produttore (Reg. 2023/988) Oltre all'etichetta sulla composizione dei materiali (tomaia, rivestimento, suola), il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti impone che sul prodotto o sul suo imballaggio siano indicati in modo chiaro:
Nome: denominazione commerciale o marchio registrato del fabbricante.
Indirizzo postale: la sede fisica completa.
Indirizzo elettronico: un contatto digitale (e-mail o sito web) per comunicazioni rapide.
Se il fabbricante è extra-UE, devono essere riportati anche i dati completi (nome, indirizzo fisico ed elettronico) dell'importatore responsabile nell'Unione Europea.
L'etichetta di composizione fornisce le informazioni sui materiali utilizzati nelle tre parti principali della calzatura. Deve essere presente su almeno una delle due scarpe, stampata, incollata, goffrata o applicata su un supporto attaccato.
Le parti della calzatura L'etichettatura deve distinguere tre componenti:
Tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola;
Rivestimento della tomaia e suola interna: la fodera e il sottopiede interni;
Suola esterna: la parte inferiore soggetta a usura, attaccata alla tomaia.
I materiali e i simboli
L'informazione può essere fornita tramite diciture in lingua italiana o mediante i simboli standard (pittogrammi) stabiliti dalla normativa:
Cuoio: pelle o pellame di animale che conserva la struttura fibrosa originaria, conciato per non marcire.
Cuoio rivestito: cuoio con uno strato di spalmatura o accoppiaggio che non supera un terzo dello spessore totale del prodotto (ma superiore a 0,15 mm).
Materie tessili: naturali, sintetiche o non tessute.
Altre materie: materiali non rientranti nei precedenti (es. gomma, para, plastica).
La regola dell'80%
L'etichetta deve indicare il materiale che costituisce almeno l'80% della superficie (per tomaia e rivestimento) o del volume (per la suola). Se nessun materiale raggiunge tale limite, è obbligatorio indicare le due componenti principali dell'articolo.
Visibilità e obblighi per i rivenditori
Le indicazioni devono essere ben visibili, durevoli, accessibili e non devono indurre in errore il consumatore. Nei punti vendita è obbligatorio esporre un cartello illustrativo che spieghi il significato dei simboli utilizzati, per agevolarne la comprensione.
Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "Suola prodotta in Italia" (in italiano o altra lingua UE). Tale dicitura deve essere collocata esclusivamente nella parte interna della suola stessa per non creare confusione sull'origine dell'intera calzatura.
Obblighi degli operatori commerciali
Il fabbricante (o il suo mandatario nell'UE) è il primo responsabile della conformità. I suoi doveri includono:

Etichettatura dei materiali: apporre su almeno una calzatura l'etichetta con la composizione delle tre parti (tomaia, rivestimento, suola) e garantire l'esattezza delle informazioni.
Identificazione e Contatti (Novità GPSR): indicare sul prodotto (o, se non possibile, sull'imballaggio) il proprio nome/marchio, l'indirizzo postale completo e un indirizzo elettronico (e-mail o sito web) per comunicazioni rapide.
Tracciabilità: riportare un identificativo del prodotto (codice articolo, lotto, serie, ecc.) per facilitarne l'eventuale richiamo.
Sicurezza: garantire che le calzature non presentino rischi per la salute (assenza di sostanze pericolose, parti meccaniche sicure).
Obblighi dell'Importatore
Se il fabbricante non ha sede nell'Unione Europea, la responsabilità ricade sull'importatore. Prima di immettere le calzature sul mercato, l'importatore deve:
Verificare che il fabbricante abbia apposto l'etichetta di composizione e i dati di tracciabilità.
Aggiungere sul prodotto i propri dati identificativi: nome/denominazione, indirizzo postale e indirizzo elettronico, senza coprire quelli del fabbricante.
