Etichettatura dei prodotti tessili
Guida agli obblighi normativi sull'etichettatura dei prodotti tessili: requisiti, denominazioni tessili e responsabilità degli operatori
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Sanzioni per violazioni in materia di etichettatura dei prodotti tessili ai sensi del D. Lgs. 190/2017
La commercializzazione dei prodotti tessili è regolata dal Regolamento UE n. 1007/2011, in vigore dall'8 maggio 2012, che stabilisce le norme per l'etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa. In Italia, il sistema sanzionatorio è disciplinato dal D.Lgs. n. 190/2017, mentre restano parzialmente vigenti, per aspetti specifici, la Legge n. 883/1973 e il D.Lgs. n. 194/1999.
Definizione e ambito di applicazione Si definiscono "prodotti tessili" tutti i manufatti che, allo stato grezzo, di semilavorati o lavorati, sono composti esclusivamente da fibre tessili. Rientrano nell'obbligo di etichettatura anche i prodotti assimilati, ovvero:
prodotti contenenti fibre tessili per almeno l'80% del peso;
tessuti per la copertura di mobili, ombrelli e ombrelloni con almeno l'80% di componenti tessili;
parti tessili di rivestimenti per pavimenti, materassi, articoli da campeggio e fodere coibenti per calzature e guanti;
prodotti tessili incorporati in altri beni, qualora ne venga specificata la composizione.
Esclusioni dall'obbligo L'etichettatura di composizione non è richiesta nei seguenti casi:
prodotti affidati a lavoranti a domicilio o imprese indipendenti che operano su materiali forniti senza cessione a titolo oneroso;
prodotti confezionati su misura da sarti operanti come lavoratori autonomi;
articoli specifici elencati nell’Allegato V del Regolamento UE n. 1007/2011 (es. fermamaniche, cinturini, ecc.).
Per garantire la conformità, gli operatori economici devono assicurare che le informazioni sulla composizione siano corrette, leggibili e redatte in lingua italiana.
Nell'Unione Europea, i prodotti tessili messi a disposizione sul mercato devono riportare un'etichetta o un contrassegno, saldamente fissato, che ne indichi chiaramente la composizione e le caratteristiche principali.
Elementi dell'etichetta
L'etichettatura deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie:
la composizione fibrosa;
l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;
l'identità del fabbricante, importatore o del responsabile dell'immissione in commercio.
Regole per la composizione fibrosa
La composizione deve essere indicata utilizzando esclusivamente le denominazioni delle fibre elencate nell'Allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Le diciture devono essere riportate:
in lingua italiana;
per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni);
con caratteri tipografici leggibili, visibili e uniformi;
in ordine decrescente di peso.
Parti non tessili di origine animale
La presenza di componenti quali pelle, pelliccia o cuoio deve essere segnalata con la frase obbligatoria: "Contiene parti non tessili di origine animale". Qualora si utilizzino specifici termini come "cuoio", "pelle" o "pelliccia" per descrivere tali parti, è necessario osservare le definizioni stabilite dal D.Lgs. n. 68/2020 (che ha dato attuazione alla Legge n. 8/2013).
Identificazione del produttore
Il coordinamento tra il Regolamento UE n. 1007/2011 e il GPSR (Regolamento Ue 988/2023) impone che sul prodotto (o, ove non possibile, sul suo imballaggio/documento di accompagnamento) siano riportati in modo chiaro, visibile e leggibile:
Nome o denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante;
Indirizzo postale completo dove il fabbricante può essere contattato;
Indirizzo elettronico (sito web, indirizzo e-mail o altro contatto digitale) che permetta una comunicazione rapida e diretta.
Novità rilevante: Il solo marchio o indirizzo postale, sufficienti in passato per il Reg. 1007/2011, non bastano più. Il GPSR rende obbligatorio fornire anche un recapito elettronico diretto.
Documenti commerciali
Nelle fasi della filiera antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali di accompagnamento. Tali documenti devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste; in questo ambito è ammesso l'uso di codici meccanografici, purché il loro significato sia chiaramente spiegato nello stesso documento.
La commercializzazione dei prodotti tessili richiede il rispetto coordinato del Regolamento (UE) n. 1007/2011, specifico per la composizione fibrosa, e del Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), che introduce nuovi obblighi di identificazione e contatto.
Il Fabbricante È il primo responsabile della conformità del prodotto. All'atto dell'immissione sul mercato, deve garantire:
Etichettatura di composizione: presenza di un'etichetta corretta, visibile e in lingua italiana, conforme al Reg. 1007/2011.
Tracciabilità e Contatti: indicazione sul prodotto (o imballaggio) del proprio nome/marchio, dell'indirizzo postale e dell'indirizzo elettronico (obbligo introdotto dal GPSR).
Documentazione: redazione della documentazione tecnica e delle istruzioni di sicurezza.
L'Importatore
Se il fabbricante ha sede fuori dall'Unione Europea, l'importatore assume un ruolo chiave nella catena di responsabilità. Prima di immettere il prodotto sul mercato UE, deve:
Verificare che il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi di etichettatura e tracciabilità.
Apporre sul prodotto i propri dati identificativi (nome, indirizzo postale ed elettronico) affiancandoli a quelli del fabbricante estero, senza coprirli.
Garantire che le condizioni di stoccaggio non compromettano la conformità del prodotto.
Il Distributore
Prima di mettere il prodotto a disposizione del consumatore, il distributore ha l'obbligo di verificare formalmente che:
Il prodotto rechi l'etichettatura di composizione e i riferimenti di tracciabilità (lotto/serie).
Siano indicati correttamente i contatti (fisici ed elettronici) del fabbricante e, se presente, dell'importatore.
Attenzione: Il distributore è equiparato a tutti gli effetti al fabbricante (assumendone gli obblighi completi) qualora immetta il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure ne modifichi l'etichetta o le caratteristiche.
