Quali sono i soggetti obbligati alla comunicazione del domicilio digitale?
21 gennaio 2026
I soggetti che hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale sono:
1. tutte le società (art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020) di qualsiasi natura giuridica. Sono pertanto tenute alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata le società di persone e le società di capitali, comprese anche:
- le società in liquidazione
- le società semplici
- le cooperative
- le società consortili
- le sedi secondarie di società straniere
2. le imprese individuali (art. 5 decreto-legge 18/10/2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ss.mm.);
3. gli amministratori, di seguito elencati, di società di capitali (comprese le consortili), cooperative e società di persone che adottano la forma amministrativa di società di capitali (cioè che nominano un Consiglio di Amministrazione):
- Amministratore/trice unico/a;
- Amministratore/trice delegato-a/consigliere delegato-a (tutti se più di uno);
- Presidente del consiglio di amministrazione, esclusivamente nei casi in cui manchi la figura dell'amministratore/trice delegato-a/consigliere delegato-a.
Tutti gli amministratori/trici sopra indicati che risultavano già iscritti al Registro delle Imprese alla data del 31 ottobre 2025 devono provvedere alla comunicazione entro il 31 dicembre 2025.
Per i/le nuovi/e amministratori/trici nominati/e, la comunicazione del proprio personale domicilio digitale dovrà avvenire in sede di nomina e conferimento della carica.
