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Il domicilio digitale dell'amministratore da comunicare al Registro delle imprese deve essere:

  • Attivo
  • Unico: non deve essere assegnato ad altri soggetti. E' ammesso l'utilizzo del domicilio digitale della propria impresa individuale
  • Univoca: non deve essere riferibile ad altri soggetti. Non può essere utilizzato il domicilio digitale della società stessa o di o di un/a professionista incaricato/a
  • nella titolarità esclusiva dell'aministratore/trice interessato 

Nel caso in cui l'amministratore/trice sia una persona giuridica, va comunicato il domicilio digitale di quest'ultima. Se il soggetto obbligato è un/a professionista iscritto/a ad un ordine professionale, è possibiole indicare - come propria PEC - quella professionale.