Da tale data, non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Il FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, deve ora essere vidimato digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare:

  1. il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI;
  2. i servizi messi a disposizione dal RENTRI se non dispongono di un proprio sistema gestionale.

I servizi di supporto possono essere utilizzati da:

  • l’operatore iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall’area riservata “Operatori”
  • l'operatore non iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall'area “Produttori di rifiuti non iscritti”.

La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.

Contestualmente, il servizio ViViFIR ha cesato la vidimazione digitale dei FIR, così come previsto dal comma 5 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006.
Rimarrà attiva la sola possibilità di vidimare i modelli previsti dall’art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (pulizia manutentiva), attraverso l’applicazione raggiungibile dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali