Il diritto annuale pagato in misura superiore o non dovuto, può essere recuperato mediante compensazione o chiedendo il rimborso.

Compensazione:

La compensazione permette di recuperare il credito entro il termine decennale di prescrizione del diritto annuale (art. 2946 del C.C.), utilizzando la solita sezione "IMU e altri tributi locali" (vanno inseriti gli stessi codici utilizzati per il versamento e indicato l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito"), in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi, dovuti anche nei confronti di altri Enti.

I suddetti crediti, quindi, possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento:

  • del diritto annuale da versare alla stessa Camera di Commercio,
  • di qualsiasi altro tributo.

Camera di Commercio ha facoltà di sospendere il pagamento di qualunque credito vantato dal contribuente nei confronti del medesimo ente se è stato notificato un atto di contestazione od irrogazione di sanzione anche se non definitivo, sino al momento in cui non intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione od irrogazione.

Rimborso:

La richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento alla competente Camera di Commercio (art. 10 del D.M. n. 359/01), allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. La richiesta va presentata via pec / email al competente ufficio o direttamente presso lo stesso, compilando il modulo di rimborso pubblicato nell'apposita sezione.