Sono tenute al versamento del diritto annuale:

  • le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al primo gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno (prime iscrizioni);
  • i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese (ONLY R.E.A.), per le loro sedi legali;
  • le imprese con sede legale all'estero, per ogni unità locale o sede secondaria. Il versamento va effettuato alla Camera di appartenenza.

Sono tenute, altresì, al versamento del diritto annuale:

  • le imprese in stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, così come le imprese sottoposte a procedure di gestione della crisi d'impresa (a titolo esemplificativo: liquidazione controllata, composizione negoziata della crisi, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, ecc);
  • le imprese in amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.

In caso di esercizio provvisorio dell'impresa sono tenute a pagare anche le imprese fallite / in liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa.

Le imprese che denunciano la cessazione retroattiva dell’attività sono comunque tenute al versamento del diritto annuale fino a cancellazione dal Registro delle Imprese (esempio: l'impresa che ha presentato istranza di cancellazione in data 05/02/2025, dichiarando la cassazione di attività in data 31/12/2015, sarà tenuta al versamento fino all'annualità 2025 compresa).

Il diritto è dovuto sia per la sede dell’impresa, che per ciascuna unità locale e va pagato alla Camera di commercio territorialmente competente, ovvero:

  • alla Camera presso cui l’impresa ha la sede (importo unico comprensivo anche delle eventuali sedi secondarie o unità locali nello stesso territorio),
  • alla Camera, diversa da quella della sede,  presso cui l’impresa ha unità locali o sedi secondarie ulteriori o eventuali (per ogni provincia).

Il diritto annuale è dovuto per anno solare, per cui l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è iscritta o cancellata nel corso dell'anno, è comunque tenuta a pagare il diritto annuale per l’intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso.

Per gli imprenditori individuali deceduti, il versamento è dovuto fino all'anno di decesso del titolare. Il pagamento è a carico degli eredi.