Soggetti esonerati dal pagamento
- Le imprese individuali cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività, a condizione che la relativa domanda di cancellazione al registro delle imprese sia stata presentata entro la data del 30/01 successivo (art. 4 D.M. n. 359/01);
- Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata entro il 30/01 successivo all'approvazione del bilancio (art. 4 D.M. n. 359/01);
- Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31/12 dell'anno precedente;
- Le imprese fallite / in liquidazione giudiziaria ed in liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dall'anno solare successivo alla dichiarazione dello stato di fallimento o di liquidazione coatta e le imprese in amministrazione straordinaria, per le quali non vi sia stato alcun provvedimento autorizzatorio all'esercizio di attività di impresa (circolare M.A.P. n. 546959/04). Le imprese soggette ad altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
- La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12 n. 179. ATTENZIONE! Le PMI innovative NON sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
- Casi di Fusione - conferimento ed apertura di nuove unità locali. Nel caso di fusione di società, le unità locali delle società fuse confluite nella nuova società o nella incorporante, devono essere registrate. Detta registrazione non rappresenta tuttavia una nuova iscrizione e pertanto la stessa non sarà soggetta al versamento del diritto annuale nel momento della registrazione (Circolare M.A.P. n. 509921/02) (PDF - 1,6 MB) .
Per le unità locali all'estero, di imprese con sede in Italia, non si deve pagare il diritto annuale; così come le associazioni, fondazioni ed in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
