Ravvedimento operoso
L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato per legge (art. 13 del D.lgs. 472/97 e circolare M.A.P. n. 3587/C del 20/06/2005 (PDF - 654,1 KB), consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento dell'importo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), nonchè di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Termini, scadenze ed applicazione
Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro e non oltre termini perentori:
A) entro 30 giorni dalla data di violazione (RAVVEDIMENTO BREVE) versando:
- l'importo del diritto annuo dovuto, la sanzione pari al 3,75% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%), interessi moratori calcolati al tasso legale;
B) entro un anno dalla data di violazione (RAVVEDIMENTO LUNGO) versando:
- l'importo del diritto annuo dovuto, la sanzione pari al 6% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%), interessi moratori calcolati al tasso legale.
ATTENZIONE: per le imprese già iscritte il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,40%; si consiglia, pertanto, in questo specifico caso, di usufruire di questa seconda modalità.
Per data di violazione si intende il termine di scadenza originaria dell'obbligo di versamento, oppure la data entro cui il contribuente può effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% (mora); in quest'ultimo caso “se” e “solo se” nel periodo fra la scadenza originaria e quella per il pagamento con mora, il contribuente ha effettuato un versamento parziale (circ. AE n. 27 del 02/08/2013 recepita con circ. MiSE del 22/10/2013).
Calcolo e misura degli interessi
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo dovuto e non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito (circ. n. 3568/C del 24/11/03). A decorrere dal 01.01.2026 il tasso legale è pari al 1,6% annuo.
Come effettuare il versamento a titolo di ravvedimento operoso
Il pagamento va effettuato compilando il modello F24 nella sezione IMU ed altri Tributi locali, utilizzando i codici tributo seguenti:
- codice tributo: 3850 per il diritto omesso
- codice tributo: 3851 per gli interessi
- codice tributo: 3852 per la sanzione
- anno di riferimento : l'anno della violazione.
Attenzione!
Si prega di prestare particolare attenzione nel seguire le regole in materia di arrotondamento degli importi dettate dalla circolare n. 19230 del 3/03/2009 (PDF - 5,8 MB). In particolare, si rammenta che il versamento dei codici tributo 3851 e 3852 deve essere fatta al centesimo, anche per importi inferiori ad euro 1,00.
COSA NON FARE: in caso di tardata presentazione del mod. F24 a zero, il pagamento della sanzione con cod. tributo 8911 "sanzioni pecuniarie, all'IRAP e all'IVA", non sana la violazione relativa al diritto annuale che deve essere versata con i codici tributi di cui sopra.
FOGLIO DI CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2025 (Excel - 71,0 KB)
