Cartelle esattoriali
Con decreto interministeriale n. 54/2005, pubblicato in G.U. n. 90 del 19/04/2005, è stato adottato il regolamento sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, in attuazione del disposto dell'art. 18 co. 3 della legge n. 580/93.
Sono sanzionabili, anche mediante emissione di cartella esattoriale, le imprese in violazione con l’obbligo di versamento del diritto annuale, ovvero:
- che hanno omesso il versamento del tributo in tutto o in parte,
- che hanno versato il tributo in ritardo.
La sanzione è del 30% sul residuo non versato e sugli importi già pagati ma in ritardo.
Per il diritto annuale di prima iscrizione (nuove imprese e unità locali), in cui non esiste la possibilità del versamento con 0,40%, la sanzione è del 10% per i primi trenta giorni di ritardo rispetto alla data scadenza e del 30% in tutti gli altri casi.
Il pagamento della cartella deve essere eseguito secondo le modalità indicate da AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE, presso cui è necessario rivolgersi per avere informazioni sulle procedure di recupero e su richieste di possibili rateizzazione e/o l’esistenza di agevolazioni.
Richiesta di riesame in autotutela (cartella esattoriale)
In caso di notifica di cartella esattoriale, il contribuente può presentare apposita istanza di riesame del ruolo all'ufficio del diritto annuale, con la quale chiedere il discarico/sgravio della cartella esattoriale emessa, per insussistenza del debito tributario (errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; doppia imposizione; mancata imputazione di pagamenti regolarmente eseguiti; errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile):
- l'istanza, debitamente motivata e documentata, può essere trasmessa anche via mail (dirittoannuale@vr.camcom.it; cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it), o presentata direttamente all'ufficio (modulistica nell’apposita sezione).
- la presentazione dell'istanza non sospende né interrompe i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso in Corte di Giustizia Tributaria.
Ricorso tributario
Avverso la cartella esattoriale è esperibile ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ove ha sede la CCIAA che ha provveduto all'irrogazione della sanzione, nel perentorio termine di 60 giorni dalla ricevuta notifica (art. 9 D.M. n. 54/2005 - art. 18 Dlgs. n. 472/97).
