Su richiesta dell’esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio possono procedere al rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell’Unione Europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita, con riferimento all’ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell’esportazione.

L’attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE. L’attestazione è, altresì, subordinata alla dichiarazione dell’impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell’UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti. Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.

Di conseguenza, se l’azione camerale fosse, in ogni caso, richiesta a fini amministrativi preliminari all’importazione nel Paese terzo di destinazione, per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di commercio procederanno solo con l’apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata. In tale circostanza le Camere potranno prevedere nell’istruttoria - anche a campione – la presentazione di copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall’Autorità competente.

L'attestato di libera vendita, in quanto documento con contenuto non soggetto alle limitazioni sull'autocertificazione (art. 49 DPR n. 445/2000), può essere sostituito da una dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata a firma del proprio legale rappresentante, sulla quale è possibile eventualmente richiedere alla CCIAA l’apposizione di un visto dei poteri di firma.

La documentazione da presentare, relativamente ai prodotti o beni di cui si chiede il rilascio dell'attestazione, è la seguente:

  • Modulo di richiesta compilato e firmato
  • Elenco dei principali clienti italiani e stranieri
  • Copia delle fatture di vendita in Italia e/o in UE relative all’ultimo trimestre
  • Copia autorizzazione alla commercializzazione o certificazione rilasciata dall’Autorità competente (quando prevista)
  • Copia di un documento di identità del legale rappresentante firmatario della richiesta (obbligatorio solo in caso di presentazione della richiesta allo sportello)

La richiesta può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso l'applicativo Cert'ò di Infocamere. In questo caso si dovrà selezionare "Tipo di pratica : Richiesta Visti - Autorizzazioni", firmare anche digitalmente tutta la documentazione (sia la richiesta che gli allegati), ed allegarla alla pratica telematica.

L'attestato viene rilasciato in doppia lingua, italiano ed inglese, in conformità a quanto indicato nell'allegato 7 delle disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero di cui alla nota MISE n. 62321 del 18 marzo 2019.

L'emissione dell’ Attestato di libera vendita prevede un costo di 3,00 euro di diritti di segreteria. In caso di presentazione telematica della richiesta, i costi saranno addebitati tramite il sistema Telemaco-Cert'ò.

ATTENZIONE: E' POSSIBILE RILASCIARE UN UNICO ATTESTATO PER PIU' PRODOTTI A PATTO CHE QUESTI ABBIANO LA STESSA NATURA OVVERO LO STESSO CODICE DOGANALE.