Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, le imprese ed i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha introdotto l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (PEC).

I procedimenti d'ufficio non sono attivabili su segnalazione di parte.
Eventuali richieste saranno valutate, se ne ricorrono i presupposti, durante le periodiche cancellazioni d'ufficio delle imprese inoperative.
La segnalazione all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono l’avvio dei procedimenti d'ufficio può provenire solamente da altra Pubblica Amministrazione – altro ufficio della CCIAA – oppure rilevata dall’ufficio stesso (Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive)

Tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, devono regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Coloro che non adempiono all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di Commercio un domicilio digitale presso il Cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.

L'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020 prevede che la mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporta l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 20,00 a 1.548,00 euro).

Di seguito vengono pubblicati i provvedimenti del Conservatore e l'elenco delle imprese a cui è stato attribuito il domicilio digitale d'ufficio nel corso del 2025
Determinazione del Conservatore n. 215 del 2025 (PDF - 224,7 KB)
Elenco delle imprese allegato alla determinazione n. 215 (PDF - 449,1 KB)