Il Registro Imprese della Camera di Commercio avvia periodicamente il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 2490, 6° comma, c.c., ovvero delle società di capitali in liquidazione, che non hanno depositato il bilancio di esercizio per tre anni consecutivi.

I procedimenti d'ufficio non sono attivabili su segnalazione di parte.
Eventuali richieste saranno valutate, se ne ricorrono i presupposti, durante le periodiche cancellazioni d'ufficio delle imprese inoperative.
La segnalazione all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono l’avvio dei procedimenti d'ufficio può provenire solamente da altra Pubblica Amministrazione – altro ufficio della CCIAA – oppure rilevata dall’ufficio stesso (Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive)

L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120,  al comma 1 prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dall'art. 2490, 6° comma del c.c., sia disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

La comunicazione di avvio e conclusione del procedimento viene pubblicata all’Albo camerale e in questa sezione per le imprese prive di un valido domicilio digitale; per le imprese con domicilio digitale valido e attivo, le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono invece inviate alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese.

Il provvedimento  di cancellazione d'ufficio è impugnabile, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020,  mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dal termine della data di pubblicazione, al Giudice del Registro delle imprese, presso il tribunale Ordinario di Verona – Ufficio del Giudice del Registro imprese, con notifica da inoltrare anche al registro Imprese.

Decorso tale termine ed in assenza di ricorso da parte delle imprese interessate, le stesse sono cancellate d’ufficio dal Registro delle Imprese.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.
Di seguito vengono pubblicati i provvedimenti del Conservatore e l'elenco delle società in cancellazione ex art. 2490 C.C.

Avvio del procedimento di cancellazione di società in liquidazione ex art. 2490 c.c. del 26/03/2025 (PDF - 1,1 MB)
Determinazione n. 575/2025 cancellazione soc. in liquidazione ex art. 2490 c.c. (PDF - 270,9 KB)
Elenco società cancellate con determinazione n. 575/2025 (PDF - 532,5 KB)
Per consultare i precedenti provvedimenti collegarsi alla sezione Archivio