Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 76/2020 dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;

b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

I procedimenti d'ufficio non sono attivabili su segnalazione di parte.
Eventuali richieste saranno valutate, se ne ricorrono i presupposti, durante le periodiche cancellazioni d'ufficio delle imprese inoperative.
La segnalazione all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono l’avvio dei procedimenti d'ufficio può provenire solamente da altra Pubblica Amministrazione – altro ufficio della CCIAA – oppure rilevata dall’ufficio stesso (Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive)

Si prevede la comunicazione di avvio e conclusione del procedimento tramite pubblicazione nell’Albo camerale e nella sezione Scioglimento e cancellazione società di capitali ex art. 40 D.L. 76/2020 per le imprese prive di un valido domicilio digitale; per le imprese con domicilio digitale valido e attivo, le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono invece inviate alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese.

Le imprese interessate potranno impedire l’adozione del successivo provvedimento di cancellazione d’ufficio presentando istanza motivata di prosecuzione dell’attività,  da inoltrare all’indirizzo regimp@vr.legalmail.camcom.it, unitamente alle domande di iscrizione degli atti e fatti non ancora iscritti e depositati ai sensi di legge come previsto dall’art. 40 co. 4 e ,in particolare: