Cancellazione d'ufficio società di capitali
In questa sezione è possibile reperire informazioni sulla procedura di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e successiva cancellazione delle società di capitali
Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 76/2020 dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
I procedimenti d'ufficio non sono attivabili su segnalazione di parte.
Eventuali richieste saranno valutate, se ne ricorrono i presupposti, durante le periodiche cancellazioni d'ufficio delle imprese inoperative.
La segnalazione all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono l’avvio dei procedimenti d'ufficio può provenire solamente da altra Pubblica Amministrazione – altro ufficio della CCIAA – oppure rilevata dall’ufficio stesso (Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive)
Si prevede la comunicazione di avvio e conclusione del procedimento tramite pubblicazione nell’Albo camerale e nella sezione Scioglimento e cancellazione società di capitali ex art. 40 D.L. 76/2020 per le imprese prive di un valido domicilio digitale; per le imprese con domicilio digitale valido e attivo, le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono invece inviate alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese.
Le imprese interessate potranno impedire l’adozione del successivo provvedimento di cancellazione d’ufficio presentando istanza motivata di prosecuzione dell’attività, da inoltrare all’indirizzo regimp@vr.legalmail.camcom.it, unitamente alle domande di iscrizione degli atti e fatti non ancora iscritti e depositati ai sensi di legge come previsto dall’art. 40 co. 4 e ,in particolare:
- i bilanci di esercizio relativi a tutti gli esercizi chiusi per cui non risulta ancora effettuato il deposito ai sensi dell’art. 2435 codice civile;
- la delibera dell’assemblea dei soci avente ad oggetto la modifica della disposizione statutaria relativa al capitale sociale per la sua conversione in euro;
- la comunicazione dei dati relativi ai soci iscritti nel libro soci alla data del 31/03/2009 ai sensi dell’art 16, comma 12 undecies, L. 28 gennaio 2009 n. 2,
Decorso il termine, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal medesimo Registro.
Di seguito i più recenti provvedimenti del Conservatore del Registro delle Imprese relativi alla messa in scioglimento senza liquidazione, l'elenco delle società interessate da tale provvedimento in base alla nuova procedura.
Provvedimento n. 249 del 06.05.25 di accertamento della causa di scioglimento di società ex art. 40 della L 120 del 2020 (PDF - 228,3 KB)
Elenco di società coinvolte nel provvedimento n. 249 del 06.05.25 (PDF - 519,6 KB)
Per consultare i precedenti provvedimenti collegarsi alla sezione Archivio provvedimenti ex art. 40 D.L. 76/2020
