Modalità di accesso all'attività - Requisiti
In questa sezione è possibile reperire le informazioni sui requisiti personali, morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione
Per informazioni
ll mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). Il mediatore immobiliare si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali e non, di terreni, nonchè della cessione o dell'affitto di aziende. Il mandatario a titolo oneroso è colui che in forza di un mandato si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di una sola parte (il mandante) nel settore immobili e aziende. Il mediatore merceologico si occupa di affari relativi a prodotti e il mediatori in servizi vari ricomprende tutte quelle attività residuali non comprese nelle precedenti attività di mediazione.
Per poter svolgere l'attività di mediazione bisogna possedere i sottoelencati requisiti e dare inizio attività presentando pratica telematica seguendo le indicazioni presenti nella sezione del Registro Imprese.
All'atto di cessazione dell'attività la persona fisica, in caso di impresa individuale, o legale rappresentante, in caso di società, al fine di conservare il proprio requisito professionale può entro 90 giorni dalla data di cessazione stessa iscriversi nell'apposita sezione del REA a regime.
- Maggiore età
- Cittadinanza dell´Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente, motivi familiari o iscrizione all´ufficio di collocamento per le persone fisiche, per i legali rappresentanti di società cittadinanza dell´U.E.o possesso di soggiorno per uso lavoro autonomo,dipendente (anche per gli altri usi precedentemente elencati)
- Residenza o domicilio professionale nella provincia dove intende svolgere l´attività
- Possesso dei diritti civili
- Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011,
- non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni;
- non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
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La legge 57/2001 art. 18 recante modifiche alla legge 39/1989 prevede due alternative:
- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l´attitudine e la capacità professionale dell´aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di prova di almeno 12 mesi continuativi con l´obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.(Non attuabile per mancata emanazione regolamenti attuativi)
Ai fini dell’esercizio dell'attività di mediazione la Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio (diplomi di scuola secondaria di secondo grado o di laurea) conseguiti all’estero da cittadini comunitari. Per tale riconoscimento ( dichiarazione di equipollenza) occorre rivolgersi rispettivamente a:
1) un ufficio scolastico regionale - la sede ubicata a Verona è raggiungibile attraverso il seguente link:
https://verona.istruzioneveneto.gov.it/index.php/amministrazione/settore-ii-affari-generali-e-istruttorie-varie/equipollenze-2/ per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado;
2) un Ateneo ( Università). Per l'Università di Verona utilizzare il seguente link:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli per i diplomi di laurea.
Per le società che intendono esercitare la mediazione, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.
Le incompatibilità per l'esercizio dell'attività di mediazione secondo la Legge 3 maggio 2019, n. 37, entrata in vigore il 26 maggio 2019 e l'art. 4 L. 238/21, sono le seguenti:
a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore;
b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 ( disposizione abrogata dal DdL Concorrenza 2022, come disposto dal nuovo comma 3 bis dell'art. 5 L.39/89);
c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
d) situazioni di conflitto di interessi
L'art. 3 co. 5-bis della legge 39/89 stabilisce che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, da rinnovare annualmente. Il mediatore deve pertanto stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva delle garanzie per infedeltà dei dipendenti con le caratteristiche di seguito indicate.
Ammontare minimo di copertura:
- Imprese individuali: 260.000 euro
- Società di persone: 520.000 euro
- Società di capitali: 1.550.000 euro
In alternativa alla produzione della copia della polizza originale potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante gli estremi identificativi della polizza sottoscritta. Il modulo inerente tale dichiarazione è scaricabile nella sezione Modulistica.
Il comma 993 dell’unico articolo dellalegge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018) ha modificato l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e ha previsto che gli agenti d'affari in mediazione che esercitano l’attività in violazione dell’obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 3.000,00 e 5.000,00 euro. Tale sanzione viene irrogata dalla CCIAA.
