Requisiti per l'attività di mediazione

ll mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). Il mediatore immobiliare si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali e non, di terreni, nonchè della cessione o dell'affitto di aziende. Il mandatario a titolo oneroso è colui che in forza di un mandato si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di una sola parte (il mandante) nel settore immobili e aziende. Il mediatore merceologico si occupa di affari relativi a prodotti e il mediatori in servizi vari ricomprende tutte quelle attività residuali non comprese nelle precedenti attività di mediazione.

Per poter svolgere l'attività di mediazione bisogna possedere i sottoelencati requisiti e dare inizio attività presentando pratica telematica seguendo le indicazioni presenti nella sezione del Registro Imprese.

All'atto di cessazione dell'attività la persona fisica, in caso di impresa individuale, o legale rappresentante, in caso di società, al fine di conservare il proprio requisito professionale può entro 90 giorni dalla data di cessazione stessa iscriversi nell'apposita sezione del REA a regime.