L'Artigiano
La normativa di riferimento: Legge quadro 8.8.85 n. 443; Legge Regione Veneto 31.12.87, n. 67,) . Il 24 marzo 2010 entra in vigore la legge regionale 15/2010 di novellazione che prevede nuove procedure per l'iscrizione delle Imprese artigiane.
I principi ispiratori della novella normativa si possono ricondurre ai seguenti:
a) semplificazione ed informatizzazione delle procedure di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, b) rafforzamento delle forme di controllo successivo, c) semplificazione delle C.P.A. e C.R.A. con riduzione della composizione numerica, d) istituzione delle Agenzie per le imprese artigiane, e) valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati livelli qualitativi (eccellenza artigiana).
Si ritiene pertanto utile indicare di seguito le principali novità introdotte:
Tutela dell’artigianato
L’articolo 3 della nuova legge (che modifica l’art. 5 della L.R. 67) attribuisce alle Camere di Commercio le competenze in materia di tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, mentre permangono in capo alla Regione la titolarità dell’Albo stesso e le funzioni di coordinamento.
Si conferma la definizione di imprenditore artigiano.
E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
L’impresa artigiana.
E’ quella che esercita l’attività di:
- Produzione di beni
- Prestazione di servizi
E’ artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime e di somministrazione di alimenti o bevande salvo il caso che siano solo strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.
Sede dell’impresa artigiana
Si iscrivono le imprese individuali e le societa’ artigiane che abbiano la SEDE OPERATIVA nella provincia di Verona.
Esercizio dell’attività.
L’attività deve essere condotta ed organizzata dal titolare, che deve partecipare prevalentemente, anche manualmente, all’attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell’impresa. Il titolare può avvalersi della collaborazione del coniuge, di parenti entro il 3° grado, di affini entro il 2° grado. Se si avvale di personale dipendente, il personale deve sempre
essere personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare.
Numero di addetti.
(art. 4 della Legge 443/85): numero massimo di addetti nell’impresa artigiana:
- impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9.
- impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
- lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura:
- 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16,
- autotrasportatori: 8 dipendenti.
- imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo di dipendenti, compresi i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa, i familiari coadiuvanti e gli apprendisti ed
esclusi i portatori di handicap e i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa.
Ai fini dei limiti dimensionali, non vengono calcolati:
- Gli apprendisti passati in qualifica (per un periodo di due anni);
- I lavoratori a domicilio (sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa);
- I lavoratori interinali;
- I collaboratori coordinati e continuativi;
- Gli invalidi;
- Il titolare di impresa individuale;
- Uno tra i soci professionalmente partecipanti;
- I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Superamento dei limiti dimensionali
Se l’impresa artigiana supera i limiti dimensionali per più del 20% e per più di 3 mesi all’anno, perde i requisiti previsti dalla legge.
Chi si iscrive.
- Impresa individuale
- Società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo;
- Società in accomandita semplice, purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo. Per le S.a.s. è necessario che ogni socio accomandatario svolga la propria prevalente attività manuale nel processo produttivo.
- Società a responsabilità limitata con unico socio
- Società a responsabilità limitata pluripersonale (iscrizione facoltativa). Nelle SRL pluripersonali, che non sono obbligate all’iscrizione all’Albo, è necessario che la maggioranza dei soci sia partecipante al lavoro e che possieda la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti della società.
- Società cooperativa con soci contitolari, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo.
- I Consorzi e le Società consortili tra imprese artigiane, in forma cooperativa, che sono iscritti in un' apposita sezione separata.
In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera anche manuale; in caso di due soci, deve lavorare personalmente e prevalentemente almeno uno dei due.
Non possono iscriversi all’Albo Imprese Artigiane - Società per azioni - (SpA),
- Società in accomandita per azioni- (SapA), anche se effettuano attività artigianale.
NON POSSONO iscriversi all'Albo Imprese Artigiane le società che svolgono attività agricole e attività di prestazioni commerciali, quelle che svolgono attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e quelle che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non si tratti di imprese con attività artigiana prevalente nelle quali queste attività siano solamente strumentali ed accessorie all'attività artigianale principale.
- Società per azioni - (SpA),
- Società in accomandita per azioni- (SapA), anche se effettuano attività artigianale.
Quali sono gli effetti dell’iscrizione obbligatoria all’Albo delle Imprese Artigiane
In presenza dei presupposti di legge, l’iscrizione all’Albo è obbligatoria, con esclusione delle SRL pluripersonali. L’iscrizione all’Albo è costitutiva ed è la condizione di legge per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. L’impresa viene annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica d’impresa artigiana. L’iscrizione del titolare, dei soci partecipanti e dei collaboratori familiari del titolare viene trasmessa agli elenchi previdenziali e assistenziali dell’INPS.
Quali sono le incompatibilità
Per i soggetti iscritti all’Albo delle imprese artigiane sono previste le seguenti incompatibilità:-
- Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a part-time superiore al (50%) non è soggetta all’iscrizione all’albo imprese artigiane, se fosse un part- time inferiore al (50%) l’impresa ha l'obbligo di iscrivere all’albo imprese artigiani,
- essere titolare o socio prestatore d’opera in altre imprese iscritte all’Albo imprese artigiane,
- ricoprire cariche quali socio accomandatario, amministratore unico di srl, presidente del consiglio di amministrazione di società di capitale artigiane,
- l’imprenditore artigiano deve essere titolare di una sola impresa artigiana,
- è incompatibile essere titolare di una ditta artigiana e essere socio partecipante di una società, entrambe iscritte all’Albo Imprese Artigiane,
- essere socio partecipante di più societò iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane.
Attività per le quali sia richiesta una particolare qualificazione
Per lo svolgimento di determinate attività artigiane, è prescritto che il titolare deve essere in possesso del prescritto titolo di qualificazione, secondo le norme vigenti. (barbieri, parrucchieri, estetisti).
Elenco esemplificativo di alcune attività artigiane.
Questo elenco, senza alcuna pretesa di completezza, individua alcune tipologie di attività di impresa che possono rientrare nel novero delle attività artigianali, in presenza dei requisiti di legge.
- ABBRONZATURA (CENTRI)
- ACCONCIATORI
- ALCOOLICI (PRODUZIONE PROFUMI/LIQUORI)
- ALIMENTARI (PRODUZIONE)
- ARMI (COSTRUZIONE, RIPARAZIONE)
- AROMI (PRODUZIONE)
- ASCENSORI
- ASILO (BABY PARKING-LUDOTECA)
- AUDIOVISIVI (REALIZZAZIONE)
- AUTODEMOLIZIONE
- AUTOLAVAGGIO
- AUTORIPARAZIONE
- AUTOTRASPORTO COSE C/O TERZI
- BARBIERE
- BOZZETTISTA
- CAVE/ESCAVAZIONE GHIAIA
- CREAZIONE PAGINE WEB
- DETERSIVI (PRODUZIONE)
- DISCHI (PRODUZIONE E RIPRODUZIONE)
- DISTILLERIA
- EDILIZIA
- ELETTRAUTO
- ELETTRICISTA
- ERBORISTERIA
- ESTETISTA
- FACCHINAGGIO
- FOTOGRAFIA
- FUOCHI D’ARTIFICIO
- GASTRONOMIA
- GELATERIA
- GIARDINIERE
- GOMMISTA
- GRAFICO
- IDRAULICO
- IMBIANCHINO
- IMPRESA DI PULIZIA
- LAVANDERIA
- LEGATORIA
- MASSAGGIATORE
- MULINI
- NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTTE
- ODONTOTECNICO
- OGGETTI PREZIOSI (FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE)
- ONORANZE FUNEBRI
- ORTOPEDIA (FABBRICAZIONE)
- PALESTRA
- PANIFICIO
- PASTICCERIA
- PEDICURE
- PIASTELLISTA
- PIZZERIA
- RESTAURO
- ROSTICCERIA
- SEGNALETICA (FABBRICAZIONE)
- SPAZZACAMINO
- TAXISTA
- TATUAGGI/PERCING (SUPERAMENTO CORSO REGIONALE E AUTORIZZAZIONE SANITARIA ASL)
- TOELETTAURA
- VETRINISTA
Alcune attività (Autoriparazione, impiantistica, impresa di pulizia e facchinaggio), richiedono determinati requisiti previsti dalla legge, in presenza dei quali viene presentata la relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Per informazioni, consultare l'apposita sezione "arrività particolari" del menù Artigiani e la sezione "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" nel menù Registro Imprese.
Attività che non richiedono il possesso di particolari requisiti.
L’esercizio di alcune attività non richiede il possesso di specifici requisiti, oltre a quelli generali delle imprese artigiane; per altre, è necessario il possesso di particolari requisiti o licenze o abilitazioni, stabiliti di volta in volta dalle leggi di settore per ciascun tipo di attività.
In caso di incertezza sulla natura artigiana dell'attività o sul possesso dei requisiti, l'interessato può, prima di presentare la domanda, richiedere il parere alla competente Commissione Provinciale dell'Artigianato.
Chi attribuisce la qualifica di impresa artigiana
Completamente nuovo è l’articolo 6 della L.R. 67/1987 che innova radicalmente la procedura di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, sostituendo il procedimento su domanda dell’interessato con la comunicazione che attesta il possesso dei requisiti di artigianalità (soggettivi e d oggettivi), da effettuarsi esclusivamente per via telematica.
La procedura viene coordinata con la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 7/2007, convertito in legge 40/2007, prevedendo espressamente che tale comunicazione, trasmessa alla C.P.A., equivalga alla comunicazione introdotta con la novella normativa. Le modalità con cui attuare il coordinamento tra iscrizione all’Albo e Comunicazione Unica dovranno essere definite dalla Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge.
Controllo successivo delle C.P.A.
Altra novità contenuta nel nuovo articolo 6 della L.R. 67/1987 è il controllo successivo all’iscrizione all’Albo da parte della C.P.A., la quale dovrà valutare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, (solo) qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al Comune.
Pertanto, il controllo delle C.P.A. avviene dopo l’iscrizione e non possono più essere richiesti sistematicamente accertamenti ai Comuni, ma solo in caso di reale necessità. Le C.P.A. possono cancellare d’ufficio l’impresa entro novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salva la sospensione per non più di trenta giorni, in caso di motivate esigenze istruttorie.
Modificazione, sospensione e cessazione dell’attività
Al pari della iscrizione all’Albo, il novellato articolo 8 della L.R. 67/1987, dispone che debbano essere comunicate alla C.P.A. competente, esclusivamente in via telematica ed entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività. In mancanza, si applicherà la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 900,00.
Spetterà poi alla C.P.A., sempre in sede di controllo successivo, valutare il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora necessaria, anche dell’istruttoria richiesta al Comune.
Cancellazione dall’A.I.A. per cessazione dell’attività
L’articolo 9 della L.R. 67/1987, come attualmente modificato, prevede che la C.P.A. disponga la cancellazione dall'Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal Comune territorialmente competente. La cancellazione dall'Albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
Il successivo articolo 13, prevede inoltre l’obbligo per le C.P.A. di comunicare alla locale Camera di commercio, all'I.N.P.S. ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all’Albo, entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento.
Ricorso
Avverso le decisioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai sensi dll'art. 14 della Legge regionale n° 67/1987, è possibile proporre ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato presso la Regione Veneto entro 60 giorni dalla notifica della decisione stessa.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Albo Imprese Artigiane
Responsabile del procedimento; dott.ssa Filomena Fulco
tel. 045/4937450 (call center) - email alboartigiani@vr.camcom.it


UNI EN ISO
9001:2008
Indirizzo di posta elettronica certificata