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Novità in materia di mediazione civile e commerciale

03/07/2023

Sono entrate in vigore dal 30 giugno 2023 in via definitiva le disposizioni della c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che modificano la mediazione civile e commerciale.

Le principali novità sulla procedura:

  • nuove materie soggette a condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria): associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d'opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura
  • clausola di mediazione contrattuale o statutaria: quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
  • presenza personale delle parti: il d.lgs. precisa che le parti "partecipano personalmente" alla procedura, e possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia, solo in presenza di giustificati motivi
  • primo incontro: il primo incontro non avrà più carattere informativo ma le parti svolgeranno fin da questo incontro una mediazione effettiva; il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (fatte salve eventuali necessità organizzative del Servizio di conciliazione, soprattutto nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni)
  • durata del procedimento: ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, la durata massima del procedimento è di tre mesi, prorogabili di altri tre con accordo scritto delle parti
  • esenzione dall'imposta di registro: il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00
  • mediazione in materia di condominio: l'amministratore di condominio può attivare, aderire e partecipare ad una mediazione senza dover ottenere una delega dall'assemblea dei condomini; saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea solo l'eventuale accordo o la proposta di conciliazione eventualmente formulata dal mediatore
  • esenzione dalle spese di mediazione: per l'esenzione dalle spese di mediazione è necessario ottenere ammissione al gratuito patrocinio da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati dove ha sede l'organismo di mediazione

I decreti attuativi della riforma, relativi in particolare ai nuovi tariffari del servizio di mediazione ed alle modalità di riconoscimento del credito d'imposta, non sono ancora stati adottati, ci si riserva pertanto di fornire nuove informazioni, a seguito della pubblicazione dei decreti o di orientamenti applicativi.

Dal 1° luglio il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio gestirà anche conciliazioni per le controversie tra operatori economici e utenti nei settori di competenza dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (trasporto ferroviario, aereo, via mare e per vie navigabili interne, con autobus), per i quali è operativo il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Per info: https://www.vr.camcom.it/it/content/conciliazione-materia-di-energia-elettrica-e-gas-e-di-trasporti

Per info: https://www.vr.camcom.it/it/content/mediazione-civile-e-commerciale