Avvisi
1/7/2024 - Nuove Indennità del Servizio di Mediazione
Aggiornato il Tariffario del servizio di mediazione. Le nuove tariffe si applicano alle domande di mediazione presentate dal 1.7.2024.
Per maggiori informazioni sulle tariffe dovute per la presentazione di una domanda di mediazione consultare la voce "Tariffe e modalità di pagamento".
15/11/2023 - Nuove Indennità del Servizio di Mediazione ai sensi del D.M. n. 150/2023
Si applicano alle domande presentate dal 15.11.2023 le Indennità di mediazione come rideterminate dal D.M. n. 150/2023. Continua ad applicarsi alle domande presentate fino al 14.11.2023 il Tariffario già in vigore.
30/6/2023 - Novità in materia di mediazione
Entrano in vigore dal 30 giugno 2023 in via definitiva le disposizioni della c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che modificano la mediazione civile e commerciale.
Le principali novità sulla procedura:
- nuove materie soggette a condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria): associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d'opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura
- clausola di mediazione contrattuale o statutaria: quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
- presenza personale delle parti: il d.lgs. precisa che le parti "partecipano personalmente" alla procedura, e possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia, solo in presenza di giustificati motivi
- primo incontro: il primo incontro non avrà più carattere informativo ma le parti svolgeranno fin da questo incontro una mediazione effettiva; il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (fatte salve eventuali necessità organizzative del Servizio di conciliazione, soprattutto nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni)
- durata del procedimento: ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, la durata massima del procedimento è di tre mesi, prorogabili di altri tre con accordo scritto delle parti
- esenzione dall'imposta di registro: il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00
- mediazione in materia di condominio: l'amministratore di condominio può attivare, aderire e partecipare ad una mediazione senza dover ottenere una delega dall'assemblea dei condomini; saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea solo l'eventuale accordo o la proposta di conciliazione eventualmente formulata dal mediatore
- esenzione dalle spese di mediazione: per l'esenzione dalle spese di mediazione è necessario ottenere ammissione al gratuito patrocinio da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati dove ha sede l'organismo di mediazione
27/4/2023 - Statistiche anno 2022 sul servizio di Mediazione e sulla valutazione degli utenti.
Statistiche anni precedenti.
1/7/2020 - Modalità di Pagamento
Si avvisano gli utenti che, a far data dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni dovranno avvenire attraverso il ricorso al sistema pagoPA.
Sarà, comunque, ancora possibile effettuare pagamenti allo sportello con la modalità POS.
16/12/2019 - Mediazione in materia di proprietà intellettuale
La Camera di Commercio di Verona, con l’obiettivo di favorire il ricorso alla mediazione volontaria come strumento di risoluzione di controversie, mette a disposizione di imprese e professionisti il proprio servizio di mediazione per la soluzione di controversie in materia di proprietà intellettuale.
Le caratteristiche di celerità e riservatezza proprie degli strumenti di giustizia alternativa, infatti, possono rispondere alle esigenze delle imprese che subiscono violazioni dei propri diritti di proprietà industriale, offrendo soluzioni più rapide e procedimenti più snelli rispetto al procedimento giudiziario. La mediazione può essere quindi particolarmente utile nel caso in cui i costi di giudizio si presentino eccessivamente elevati rispetto al valore della controversia, o la complessità delle questioni di diritto, la presenza di più parti o di molteplici azioni in Italia o all’estero comportino il rischio di procedimenti giudiziari troppo lunghi o dagli esiti incerti.
28/05/2018 - Fissazione del Primo incontro di programmazione
Informiamo che è possibile segnalare allo Sportello di Mediazione i giorni/periodi in cui NON fissare il primo incontro di programmazione (il primo incontro viene fissato di Lunedì e Giovedì), secondo le modalità indicate:
- deposito di domanda cartacea: mediante indicazione nell’apposito spazio riservato nel modulo,
- deposito di domanda online (con il sistema di Conciliacamere): mediante indicazione nel campo note.
Lo Sportello di Conciliazione della CCIAA di Verona è iscritto al n. 42 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e gestisce le procedure di mediazione previste dal D.Lgs. 28/2010.
La Segreteria:
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fornisce alle parti informazioni sulla procedura;
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riceve le domande di mediazione e ne cura l'istruttoria;
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effettua le comunicazioni alle parti coinvolte;
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cura la nomina del mediatore:
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compie tutte le altre attività previste dal Regolamento e dalle leggi vigenti.
Cos'è la Mediazione civile e commerciale
La mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie.
Con la mediazione, infatti, è possibile risolvere una lite tra due o più soggetti con l’aiuto del mediatore, figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa.
Nessuna decisione viene imposta: se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo che ha valore di contratto. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo di conciliazione che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Le parti possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.
Procedura in breve
- All'atto della presentazione della domanda, l'Organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda (termine non perentorio).
- La domanda e la data dell'incontro sono comunicate all'altra parte.
- In sede di primo incontro, al quale devono obbligatoriamente partecipare, in caso di mediazione obbligatoria, sia le parti che i rispettivi legali, il mediatore informa i presenti delle modalità di svolgimento della mediazione e li inviterà a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. Nel caso in cui le parti dichiarino di non essere intenzionate a dare avvio alla mediazione, questo incontro si conclude con un mancato accordo e all'Organismo di mediazione non sono dovute le spese di mediazione, ma solo le spese di avvio. Se invece le parti dichiarano di essere disponibili a dare avvio alla mediazione, si procede alla convocazione di un successivo incontro, nel corso del quale il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia. Se la mediazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore: al verbale viene allegato il testo dell'accordo raggiunto.
- Se, in sede di incontro, l'accordo non viene raggiunto, il mediatore, su richiesta di tutte le parti, può formulare una proposta di mediazione. Se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta (verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore)
- Il mediatore può, altresì, dare atto, con apposito verbale, della mancata partecipazione di una parte al tentativo di mediazione.
Modalità di presentazione delle domande di mediazione
Le domande possono essere presentate:
- per posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova 96 - 37122 Verona;
- per posta elettronica certificata, esclusivamente all'indirizzo: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it;
- on line, tramite l'applicativo ConciliaCamera (previa registrazione).
Tariffe e modalità di pagamento
Per le domande di mediazione presentate a partire dal 15.11.2023 sono dovute da ciascuna delle parti, alla presentazione della domanda e al momento dell'adesione, le seguenti indennità:
INDENNITA' PER PRIMO INCONTRO (spese di avvio e spese di mediazione primo incontro) iva compresa |
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Valore della lite | MEDIAZIONI VOLONTARIE O SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA | MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (art. 5 c. 1 d.lgs. 28/2010) O DEMANDATE |
Fino a € 1.000,00 | € 122,00 |
€ 97,60 |
da € 1.000,01 a € 50.000,00 | € 237,90 | € 190,32 |
Superiore a € 50.000,00 | € 341,60 |
€ 273,28 |
Valore indeterminabile basso (fino ad € 1.000,00) | € 207,40 | € 165,92 |
Valore indeterminabile medio (da € 1.000,01 ad € 50.000,00) | € 280,60 | € 224,48 |
Valore indeterminabile alto (superiore ad € 50.000,00) | € 341,60 | € 273,28 |
In caso di accordo raggiunto al primo incontro, o di prosecuzione oltre il primo incontro, con o senza accordo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate in base alle tariffe di cui alla tabella A del D.M. n. 150/2023. Per informazioni si rimanda al Tariffario in vigore.
Sono comunque sempre dovute le spese vive documentate sostenute dall'Organismo per la gestione della procedura
Il pagamento delle spese e indennità di mediazione può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
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direttamente, tramite pagamento spontaneo, sul sito PAGAMENTI ON LINE - SIPA, selezionando la voce "Servizi di Mediazione/Conciliazione" e indicando, nella sezione Causale, la tipologia di versamento (domanda di mediazione/adesione) il numero della mediazione (se già disponibile) o le parti
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con Avviso di Pagamento PagoPa, da richiedere allo Sportello di Mediazione, via posta elettronica (conciliazione@vr.camcom.it), prima di presentare la domanda di mediazione o l'adesione alla procedura, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto a cui va intestato il pagamento. Gli Avvisi di Pagamento PagoPa potranno essere pagati attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio agenzie di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5.
Split Payment
Ai sensi delle disposizioni in materia di split payment (art. 17 ter dpr 633/1972), gli Enti Pubblici che partecipano a procedure di mediazione devono versare l'iva direttamente all'Erario e pagare, alla Camera di Commercio, la sola base imponibile. La Camera di Commercio emetterà fattura per l'intero importo.
Per il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 28/2010, è necessario che la fattura emessa sia intestata alla parte della mediazione che intende usufruirne.
Esenzione dalle indennità di mediazione
Gli aventi diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono presentare domanda di mediazione o partecipare al procedimento (solo per le materie obbligatorie di cui all'articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 riformato) senza alcun obbligo di versamento dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione.
Per avere diritto all'esenzione è necessario depositare il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio, emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.
Come diventare Mediatori
I requisiti minimi di qualificazione dei mediatori sono stabiliti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.M. 150/2023.
L'iscrizione all'elenco dei Mediatori presso la Camera di Commercio di Verona è commisurata al numero delle procedure e degli incontri effettivamente svolti presso la struttura negli ultimi due anni.
Qualora la Camera di Commercio ravvisasse la necessità di iscrivere nel proprio elenco nuovi mediatori, criteri e modalità di iscrizione verranno preventivamente resi pubblici attraverso il sito internet.
Ulteriori informazioni di cui all'art. 17 DM 150/2023 - sezione in aggiornamento
Responsabile Organismo: dott. Michele Marchetto - Sostituta del Responsabile, in caso di assenza o impedimento: dott.ssa Daniela Mazzotta
Accordi stipulati con altri organismi | ||
Organismo | Durata | Oggetto |
Sportello di conciliazione dell'Azienda Speciale "Made In Vicenza" della CCIAA di Vicenza - iscritto al n. 1069 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione | Dal 1.8.2024 al 31.7.2025, prorogabile di un anno | Nomina di un Responsabile in comune ed un sostituto, per i casi di sua assenza o impedimento |