Tu sei qui

Attività ispettiva in materia di etichettatura dei prodotti tessili: sequestrati 207 capi non conformi

27/10/2022

207 capi (felpe, maglie, pantaloni, camicie, pigiami) sono stati sequestrati il 20 ottobre dagli ispettori della Camera di Commercio nel corso di un’attività ispettiva presso un punto vendita della provincia, volta alla verifica della conformità dell’etichettatura dei prodotti tessili.

Etichette di composizione non conformi, con indicazione di fibre inesistenti (blastam) o con sigle che non ne permettono l’identificazione o in lingua inglese invece che in italiano e mancata indicazione del produttore/importatore le violazioni riscontrate, che non permettono di commercializzare i prodotti, che quindi sono stati sequestrati, misura alla quale seguiranno sanzioni pecuniarie a produttori/importatori e distributori.

Quello del comparto moda continua ad essere un settore critico, per la presenza sul mercato di vari prodotti con etichette non conformi e, pertanto, la Camera di Commercio proseguirà con l’attività ispettiva, sempre affiancata da attività informativa per le imprese del settore, per fare chiarezza sugli obblighi di informazione ai consumatori e sulle sanzioni.

In tutta l'Unione Europea, in base al Regolamento UE n.1007/2011, i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata con l'indicazione della composizione.

L'etichetta indica:

 la composizione fibrosa;

 l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;

 il responsabile della immissione in commercio.

Sulle etichette devono essere obbligatoriamente riportate le fibre che compongono il prodotto, in ordine decrescente di peso, utilizzando esclusivamente le denominazioni elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011, in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili, chiaramente visibili e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Il

fabbricante o l’importatore, se il fabbricante non è stabilito nella UE, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantiscono la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.

Per le violazioni in materia di etichetta dei prodotti tessili sono previste (dal D. Lgs. 190/2017) sanzioni per i vari operatori commerciali (fabbricante, importatore e distributore) qualora vengano immessi sul mercato capi privi di etichetta di composizione o con etichetta riportante denominazioni di fibre tessili non previste dal Reg. UE 1007/2011 o espresse in sigla o non in lingua italiana oppure nel caso in cui la composizione fibrosa, risultante dalle analisi di laboratorio, risulti difforme da quella dichiarata in etichetta.

Al fine di ricevere una consulenza gratuita di primo orientamento su tematiche correlate all’etichettatura ed alla sicurezza dei prodotti, al commercio internazionale ed alla tutela e valorizzazione della proprietà industriale ed intellettuale, è attivo online un Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti, attraverso il quale le imprese veronesi in regola con il pagamento del diritto annuale, previa registrazione, possono ricevere gratuitamente risposta a specifici quesiti in materia.

Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione Informazioni ai consumatori e sicurezza prodotti

Leggi anche