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Dal 1 gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), gli uffici pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.

I certificati camerali, pertanto, possono essere rilasciati solo a uso privato e, pena nullità, riportano la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Di conseguenza, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi procedenti non possono più né accettare né richiedere certificazioni, ma dovranno verificare, acquisendo i dati dalle amministrazioni certificanti, quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o negli atti di notorietà prodotti dagli interessati.

La Camera di Commercio di Verona, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione delle procedure amministrative e riduzione degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, rende note, ai sensi dell'art. 72, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché per le modalità per la loro esecuzione, con riferimento ai dati risultanti dal Registro delle Imprese, di cui all'art. 2188 del Codice Civile.

Ufficio responsabile ai sensi dell'art. 72 comma 1 D.P.R. 445/2000, modificato dall'art. 15 comma 1 Legge 183/2011: Servizio Artigianato e Certificazioni - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Filomena Fulco.

VerifichePA - Il portale per le Pubbliche Amministrazioni

Dalla fine del mese di aprile 2012, con la creazione del portale VerifichePA, si alleggeriscono i costi e si semplificano i rapporti tra Camera di Commercio e pubbliche amministrazioni, che quotidianamente ricorrono agli uffici camerali per verificare la veridicità delle autocertificazioni che pervengono da cittadini e imprese relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese.

Grazie al portale disponibile all'indirizzo “verifichepa.infocamere.it”, le verifiche potranno essere effettuate direttamente dalle pubbliche amministrazioni, con benefici evidenti sui tempi e sulle modalità di acquisizione dei dati.

Si tratta di un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni. Grazie a questo strumento viene garantito, così come previsto dalle vigenti normative, l’accesso delle pubbliche amministrazione ai dati del Registro Imprese della Camera di Commercio per il controllo – anche a campione – delle dichiarazioni sostitutive, con la possibilità, al contempo, di acquisire anche gli elenchi delle caselle di posta elettronica certificata delle società di persone e di capitale.

Per accedere al sito, gestito da InfoCamere, le amministrazioni dovranno preventivamente registrarsi, fornendo i propri estremi identificativi. La registrazione e la successiva sottoscrizione dell'apposita convenzione con InfoCamere, consentirà all'amministrazione di accedere in piena autonomia ai servizi del portale, ovvero il Documento di Verifica Autocertificazione Impresa e gli Elenchi Pec.

Misure Organizzative e disposizioni transitorie

Come indicato nella Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 22 dicembre 2011, le amministrazioni certificanti titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere, entro 30 giorni,  alle richieste di informazioni da parte delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi procedenti, ai sensi dell'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per quanto riguarda i dati del Registro delle Imprese e del REA in possesso della Camera di Commercio di Verona, che le amministrazioni procedenti non siano in grado di acquisire o controllare autonomamente, le suddette amministrazioni possono inoltrare richiesta di informazioni, ai sensi citato art. 43 del D.P.R 445/2000, indirizzandola a:

Camera di Commercio I.A.A. di Verona

Corso Porta Nuova, 96

U.O. Certificati e Vidimazioni

37122 Verona

oppure attraverso P.E.C. all'indirizzo cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

indicando come oggetto: "richiesta informazioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183/2011".

Nella richiesta dovrà essere indicata in maniera chiara, oltre ai soggetti e ai dati di interesse, anche la finalità della richiesta (aggiudicazione appalto, stipula contratto, controlli a campione, etc).

In risposta alle richieste di informazioni verrà, di norma, rilasciata una visura storica dell'impresa.

Non verranno rilasciate informazioni puntuali su fallimenti, altre procedure concorsuali e "vigenza", in quanto tali informazioni possono essere desunte dalla lettura della visura storica.

Su indicazione dell'Unioncamere, in via cautelativa ed in attesa di conoscere quali siano i soggetti titolari della qualifica di "gestori di pubblici servizi" autorizzati a richiedere alle Camere di Commercio di garantire la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L. 183/2011, la Camera di Commercio di Verona si limiterà, in linea generale, all'erograzione del servizio gratuito alle sole Pubbliche Amministrazioni.

Altre informazioni accessibili via web

Il sistema camerale mette a disposizione, in libera consultazione ed a titolo gratuito, i dati identificativi dell'impresa, attraverso il portale nazionale del Registro delle Imprese, accessibile all'indirizzo http://www.registroimprese.it/ . Per il dettaglio delle informazioni ottenibili attraverso il portale si prega di prendere visione delle condizioni d'uso.

Il portale consente anche una navigazione georeferenziata interattiva, nonchè l'elaborazione di elenchi.

Tutte le informazioni ivi contenute sono tratte dal database nazionale dei Registri delle Imprese.

Si ricorda inoltre che é possibile per le pubbliche amministrazioni stipulare specifici accordi con Infocamere, attraverso la pagina Enti Locali del sito registroimprese.it , per l'accesso diretto a tutte le informazioni disponibili nelle banche dati camerali, anche al di fuori del Registro delle Imprese.

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Contenuto aggiornato al: 22 Ottobre 2021

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