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Sono  ingredienti che possono rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori allergici o intolleranti. Le sostanze considerate “allergeni” sono elencate nell’All. II del Reg. 1169/2011 e devono comparire nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco contenuto nel suddetto allegato. Nel caso in cui non sia presente l’elenco degli ingredienti, la presenza degli allergeni deve essere indicata mediante il termine “contiene” seguito dal nome dell’allergene.

Gli allergeni presenti nel prodotto sono sempre evidenziati attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Se più ingredienti, utilizzati nella preparazione dell’alimento, contengono lo stesso allergene, è obbligatoria la ripetizione dell’allergene e la sua evidenziazione grafica.

Il “lotto” è un” insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche”. L’indicazione del lotto permette una rapida identificazione di prodotti pericolosi o potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario e consente di dirimere più facilmente eventuali controversie negli scambi nazionali ed internazionali. La sua indicazione è obbligatoria, in Italia, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 231/2017. 

Il lotto dev’essere riportato in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. Quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano in etichetta con la menzione almeno del giorno e del mese l’indicazione del lotto non è richiesta; tuttavia è sempre consigliabile riportarla, per facilitare la rintracciabilità dei prodotti.

In base alla normativa comunitaria, è obbligatorio riportare in etichetta nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare (OSA) responsabile delle informazioni sugli alimenti, ossia dell’operatore con il cui nome o ragione sociale e indirizzo è commercializzato il prodotto. Diciture come “prodotto da…”, “confezionato da…”, “distribuito da…” non sono previste per legge.

Tuttavia, con il Decreto Legislativo 145 del 15/09/2017 è stata reintrodotta obbligatoriamente in Italia l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso,  di confezionamento, se diversa dalla sede dell’OSA già indicata in etichetta ai sensi del Reg. UE 1169/2011. L’indicazione deve essere fornita riportando la località e l’indirizzo dello stabilimento, mentre non è richiesta la denominazione o la ragione sociale del produttore o del confezionatore.

La prima indica, per prodotti rapidamente deperibili, la data di scadenza, ossia il giorno (seguito dal mese e dall’anno) entro il quale il prodotto dev’essere consumato, insieme all’indicazione delle condizioni di conservazione, perché poi non è più garantita la sua sicurezza microbiologica e quindi la sua sicurezza per la salute umana.

La seconda indica il termine minimo di conservazione, ossia la data (o il mese) fino alla quale il prodotto conserva le sue qualità nutrizionali o organolettiche, in adeguate condizioni di conservazione.