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Definizione

Sono soggette all’applicazione del DM 37/2008 le imprese che intendono svolgere l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si considera a partire dal punto di consegna della fornitura, ossia a valle del contatore.
 
Gli impianti sono classificati come segue:
 
A) Elettrici:
  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;
  • impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
B) Elettronici:
  •  impianti radiotelevisivi;
  • antenne;
  • impianti elettronici in genere.
C) Riscaldamento:
  • impianti di riscaldamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
  • impianti di climatizzazione (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
  • impianti di condizionamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
  • impianti di refrigerazione (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali).
D) Idraulici: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.



E) Gas: impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.



F) Ascensori: impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.



G) Antincendio: impianti di protezione antincendio.



L’attività di installazione di impianti da parte dell’impresa richiedente può iniziare dal momento in cui viene presentata la denuncia di inizio attività al R.I., completa della corretta documentazione.

Requisiti

REQUISITI PERSONALI

  • maggiore età;
  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o extracomunitario residente in Italia munito di permesso di soggiorno.



REQUISITI MORALI

  • non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell´esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.

 

RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE - REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Responsabile tecnico

Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività se il titolare o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico esterno, preposto con atto formale (procura institoria) ai fini dell'immedesimazione nell'impresa, sono in possesso dei requisiti professionali.

Può essere nominato responsabile tecnico dell’impresa:

  • il socio operante ( per le sole società di persone)
  • il dipendente 
  • il collaboratore familiare 

Il responsabile tecnico (se differente da titolare/legale rappresentante) può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3 comma 2 del D.M. 37/2008).

I requisiti tecnico professionali sono alternativamente i seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso una Università Statale o legalmente riconosciuta. Diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui DPCM 25/01/2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1- efficienza energetica, al Decreto del MIUR 7/09/2011 
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di un anno 
  • Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze nell’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di due anni 
  • Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di “specializzato” nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamenti e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1. 
  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare d’impresa o dal socio lavorante o da collaboratore familiare, per un periodo non inferiore a sei anni. Il periodo di collaborazione tecnica continuativa per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di 4 anni. 
  • Avere esercitato professionalmente l’attività di impiantista, in qualità di titolare o socio partecipante al lavoro di impresa del settore (ancorché non più operante) regolarmente iscritta all’Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il 13 marzo 1990 (L. 5 gennaio 1996, n. 25 art. 6).

 

 

 

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Contenuto aggiornato al: 18 Ottobre 2023