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Avvisi

SI COMUNICA CHE DAL 01/03/2018 GLI UFFICI FORNIRANNO SOLO INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLE VARIE NORMATIVE CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITA’ REGOLAMENTATE E NON EFFETTUERANNO ALCUN TIPO DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI REQUISITI.

 

 

Attività di autoriparazione: 

Si comunica che il decreto milleproroghe, convertito in legge n.14 il 24/2/23, include l'emendamento riguardante la scadenza dell'adeguamento alla Meccatronica ex L.224/2012; conseguentemente, il termine di scadenza per l'adeguamento è stato spostato di un anno, al 5/1/2024, unicamente per il corso integrativo inerente la parte di attività mancante per l'acquisizione della sezione Meccatronica.

 

 

Attività di sanificazione: indicazioni

 

Manutenzione del verde: indicazioni per le imprese (luglio 2020)

Allegato A - Modello dichiarazione requisiti per manutenzione del verde

 

Avviso: nuove modalità di pagamento tramite sistema PagoPA 

In questa sezione sono contenute le informazioni relative a:

-) le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività, per le quali la competenza è stata attribuita ai SUAP comunali (facchinaggio, pulizie, autotrasporto, impiantistica, commercio all'ingrosso non alimentare), per le quali l'Ente Camerale procede alla verifica dei requisiti necessari allo svolgimento delle stesse;

-) le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività, per le quali la competenza è ancora in capo alla CCIAA (agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, raccomandatari marittimi), per le quali l'Ente Camerale procede alla verifica dei requisiti necessari allo svolgimento delle stesse;

-) il Ruolo dei Periti ed Esperti.

    Le segnalazioni certificate di inizio sono disciplinate dall'articolo 19 della legge 241 del 1990 e successive modificazioni.

    L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

     

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    Contenuto aggiornato al: 21 Agosto 2024