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Informazioni per coloro che vogliono intraprendere un´attività di spedizioniere

È spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.).

L'attività di spedizioniere è subordinata al possesso di determinati requisiti generali, morali, professionali e finanziari.

Requisiti per l'attività di spedizioniere

MORALI

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;  non essere infine sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423 e sue modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965 n.575 (antimafia) e sue modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misura di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali professionali, o per tendenza.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252. 

TECNICO-PROFESSIONALI

Occorre possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

1) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

2) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

3) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, all’interno di imprese di settore, comprovato da idonea documentazione.

La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di studio o esperienza professionale) conseguite all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni sul sito ministeriale.

FINANZIARI

Occorre comprovare i requisiti di adeguata capacità finanziaria.

Il possesso di tale capacità finanziaria, pari a € 100.000,00  viene dimostrato mediante capitale sociale versato e/o polizza assicurativa o fidejussione bancaria fino al raggiungimento della cifra sopra indicata. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonchè mediante le suddette garanzie fidejussorie e, in ogni caso, per un importo globale non inferiore a € 100.000,00.

E´ inoltre previsto il versamento di una cauzione pari a Euro 258,23 in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in denaro o in titoli al portatore a favore della Camera di Commercio di Verona; in questi ultimi due casi il deposito deve essere costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, mentre il pagamento si effettua tramite bonifico su cui va riportato un codice i cui estremi verranno forniti dall'ufficio Servizio Depositi del MEF - Ragioneria Territoriale di Verona ( da contattare a mezzo Pec: rts-vr.rgs@pec.mef.gov.it o mail: rgs.rpsvrmef.gov.it , solo una volta che sia già stata aperta la pratica amministrativa presso la Ragioneria di Venezia del M.E.F.). L’attestazione dell’avvenuto deposito deve essere allegata alla pratica telematica di Comunicazione Unica inviata al Registro Imprese. 

Verifica dinamica spedizionieri

Il Registro delle Imprese è tenuto, almeno una volta ogni quattro anni, a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere da parte delle imprese iscritte e dei loro preposti o soggetti che la svolgono per conto dell’impresa stessa (art. 6 Decreto Mi. S.E. del 26/10/11).

Ciascuna impresa, iscritta al registro Imprese ed esercente attività di spedizioniere, riceverà apposita comunicazione via PEC contenente le istruzioni e le modalità per la presentazione della pratica telematica di revisione ed entro 90 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, dovrà predisporre tale pratica, che includerà l’apposito modello di autocertificazione completo della documentazione da allegare richiesta, e trasmetterla, con la modalità telematica, attraverso la Comunicazione unica al Registro delle Imprese di Verona, che sarà l’unico registro destinatario della pratica anche qualora l’impresa svolga attività di mediazione in più sedi e/o localizzazioni ubicate in province diverse da quella in cui è iscritta la sede legale dell’impresa.

L’adempimento si assolve con la presentazione della Comunicazione unica completa della seguente documentazione:

1. modello di autocertificazione relativo alla permanenza dei requisiti, compilato e sottoscritto digitalmente ( o con firma autografa) da ciascun legale rappresentante e da ciascun eventuale preposto all’esercizio dell’attività di spedizione ( anche se nominato in localizzazioni ubicate in province diverse da quelle della sede dell’impresa);

2. modello di autodichiarazione previsto dalla normativa in materia di codice antimafia (D.lgs. 159/2011), compilato e sottoscritto digitalmente da parte di soggetti diversi dal legale rappresentante/preposto che ricoprono determinati incarichi nell’impresa (si veda elenco completo di cui al Modello Dichiarazione Antimafia pubblicato sul sito camerale alla sezione: Abilitazioni e Scia/Spedizionieri, nel riquadro Modulistica).

La compilazione della pratica avviene con le seguenti modalità:

· per chi utilizza l’applicativo ComunicaStarweb scegliere dalla sezione Dati Impresa/Variazione la voce “Conferma dei requisiti per l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo” (vedi al sito camerale alla voce: Abilitazioni e Scia/Spedizionieri al riquadro: Verifica dinamica requisiti Spedizionieri ) compilando il Modello verifica dinamica requisiti Spedizionieri e il Modello verifica dinamica requisiti- intercalare antimafia ( reperibili sul presente sito, nel riquadro Modulistica a destra);

· per chi utilizza software diversi attaverso la creazione di un modello S5, indicando nel campo “Note” la dicitura: “Conferma dei requisiti per l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo” allegando il Modello di verifica dinamica requisiti spedizionieri e l’intercalare Antimafia scaricabili dal sito camerale alla sezione: Abilitazioni e Scia/Spedizionieri, nel riquadro Modulistica (a destra in questa pagina);

L’adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad € 30,00 nel caso di società.

Si informa che la mancata presentazione della pratica telematica relativa alla verifica dinamica dei requisiti, nei termini sopra indicati, comporterà l’inibizione alla continuazione dell’attività di spedizioniere con contestuale annotazione nella posizione REA dell'impresa della cessazione di tale attività.

 

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Contenuto aggiornato al: 01 Dicembre 2021