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Dati ulteriori - Comitato Unico di Garanzia

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) è stato introdotto nella Pubblica Amministrazione dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione dei precedenti "Comitato per le pari opportunità" e "Comitato sul fenomeno del mobbing".

Con la direttiva del 4 marzo 2011, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità hanno dettato le Linee guida per il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.

In data 26 giugno 2019 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità ha emanato la Direttiva n. 2/2019, con la quale ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva del 2011.

Il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica dei lavoratori.

Regolamento interno per il funzionamento del C.U.G.

I Piani triennali delle azioni positive sono consultabili all'interno dei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), consultabili nella sezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

 

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Contenuto aggiornato al: 20 Giugno 2023