Informazioni per coloro che vogliono intraprendere un´attività di agente/rappresentante di commercio
L’agente di commercio è colui che promuove, tramite l’acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un’impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata. L’agente è legato all’impresa per cui promuove l’attività da un incarico definito mandato di agenzia; l’impresa, in questo caso, conclude il contratto di fornitura promosso dall’agente (art. 1742 c.c.).
Il rappresentante è un’agente di commercio che può anche concludere gli affari in nome e per conto dell’impresa mandante.
Il sub – agente di commercio è un agente che lavora per un’impresa che è anch’essa un agente di commercio; il rapporto che lega il sub agente all’agente è un mandato di sub agenzia.
Requisiti per l'attività di agente e rappresentante di commercio
Per poter svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio é necessario che il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante di società possieda i sottoindicati requisiti: per dare inizio attività bisognerà presentare apposita pratica telematica seguendo le indicazioni presenti sulle pagine del Registro Imprese ( Scia alla CCIAA con la compilazione del modello ARC alla sezione Requisiti).
All'atto di cessazione dell'attività la persona fisica, in caso di impresa individuale, o legale rappresentante, in caso di società, al fine di conservare il proprio requisito professionale può entro 90 giorni dalla data di cessazione stessa iscriversi nell'apposita sezione del REA a regime .
REQUISITI GENERALI
- maggiore età
REQUISITI MORALI
- non essere interdetto o inabilitato
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale. La riabilitazione può essere chiesta dopo cinque anni dall´aver scontato la pena, dopo dieci anni se recidivi
- non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.
REQUISITI PROFESSIONALI
- diploma di scuola secondaria di secondo grado (vedi elenco nell'apposita sezione)
oppure
- diploma di laurea ad indirizzo commerciale o giuridico (vedi elenco nell'apposita sezione)
oppure
- esperienza lavorativa di un biennio di attività, nel quinquennio antecedente la presentazione della Scia, come dipendenti qualificati con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite (in imprese svolgenti attività di produzione o commercio o la produzione con vendita o la somministrazione di alimenti e bevande) con adeguato inquadramento nei livelli del contratto collettivo di lavoro applicati. La sussistenza del requisito professionale sarà quindi principalmente valutata in base alla documentazione attestante le mansioni svolte.
oppure
- coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell'ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti
oppure
- attività di commercio o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture) per almeno due anni nell´ultimo quinquennio,
oppure
- titolare di impresa individuale o socio amministratore o legale rappresentante di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, svolgente attività di commercio.
La Camera di commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di studio o esperienza professionale) conseguite all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico.
N.B. Coloro che non posseggono alcun requisito devono frequentare un apposito corso professionale organizzato dalle seguenti associazioni di categoria:
1) CONFCOMMERCIO VERONA - Unionservices s.r.l. - Verona - Via Sommacampagna, 63/H (Quadrante Europa) tel. 045.80.60.811/815/830/824 www.confcommercioverona.it ; e-mail: info@confcommercioverona.it
2) CONFESERCENTI - CESCOT - Verona - via Albere, 132 - tel. 045.86.24.011/028/029 - www.confesercenti-vr.it ; e-mail: confvr@tin.it
3) USARCI - Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani - Verona - Via Scrimiari, 31 – tel. 045.80.06.060 - e-mail: usarciverona@libero.it
INCOMPATIBILITÀ
Sono incompatibili l´attività di lavoro dipendente da persone, associazioni od enti, privati o pubblici e l´attività di agente di affari in mediazione.
NB: non é incompatibile il lavoro dipendente part-time negli enti pubblici se non superiore al 50%.
Titoli di studio abilitanti
Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che possono ritenersi abilitanti all’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio i sottoelencati titoli di studio.
DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA rilasciato da:
ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI con relativi indirizzi: amministrativo, commerciale, ragioniere, perito commerciale, programmatore perito sezione commercio estero;
ISTITUTO TECNICO PER PERITO AZIENDALE E CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE,
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO.
DIPLOMI DI MATURITA’ PROFESSIONALE con relativi indirizzi:
analista contabile, segretario di amministrazione, operatore commerciale, operatore commerciale di prodotti alimentari, operatore turistico, tecnico delle attività alberghiere, tecnico gestione aziendale, tecnico impresa turistica, tecnico dei servizi turistici, tecnico dei servizi della ristorazione.
DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE con relativi indirizzi:
addetto alla contabilità d’azienda, addetto alle segreterie d’azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, addetto agli uffici turistici, addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo, operatore gestione aziendale, operatore impresa turistica.
DIPLOMI LAUREA: sono ammesse le lauree del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche e quelle magistrali considerate equipollenti ad indirizzo giuridico o commerciale. Il 9 marzo 2006 il Consiglio universitario nazionale nell’adunanza del 9 marzo 2006 ha stabilito che le lauree giuridiche o commerciali ed anche le triennali e le specialistiche ritenute valide ai fini dell’esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio sono le seguenti:
lauree triennali: classi 2 – 17 – 19 – 28 – 31
lauree specialistiche: 19/S – 22/S – 64/S – 71/S – 83/S – 84/S – 102/S
Master universitari al fine di ammettere come titolo abilitante anche i master universitari la Camera di Commercio si riserva di verificare che il titolo conseguito sia:
1) rilasciato un’università o altro organismo che rilascia titoli di valore accademico;
2) di durata annuale ovvero dia luogo ad un numero di crediti pari a 60 (equiparati ad un anno di studio uniitario);
3) che gli insegnamenti sostenuti durante il percorso previsto dal master prevedano materie di contenuto giuridico o economico.
Mantenimento dei requisiti
All'atto di cessazione dell'attività la persona fisica (in caso di impresa individuale) o il legale rappresentante (in caso di società) al fine di conservare il proprio requisito professionale può, entro 90 giorni dalla data di cessazione stessa, iscriversi nell'apposita sezione del REA a regime.
Revisione dinamica degli agenti e rappresentanti di commercio
Il Registro delle Imprese è tenuto, almeno una volta ogni cinque anni, a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di agente di commercio da parte delle imprese iscritte e dei loro preposti o soggetti che la svolgono per conto dell’impresa stessa (art. 6 Decreto Mi. S.E. del 26/10/11).
Ciascuna impresa, iscritta al registro Imprese ed esercente attività di agente di commercio, riceverà apposita comunicazione via PEC contenente le istruzioni e le modalità per la presentazione della pratica telematica di revisione ed entro 90 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, dovrà predisporre tale pratica, che includerà l’apposito modello di autocertificazione completo della documentazione da allegare richiesta, e trasmetterla, con la modalità telematica, attraverso la Comunicazione unica al Registro delle Imprese di Verona, che sarà l’unico registro destinatario della pratica anche qualora l’impresa svolga attività di mediazione in più sedi e/o localizzazioni ubicate in province diverse da quella in cui è iscritta la sede legale dell’impresa.
L’adempimento si assolve con la presentazione della Comunicazione unica completa della seguente documentazione:
1. modello di autocertificazione relativo alla permanenza dei requisiti, compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale, da ciascun legale rappresentante e da ciascun eventuale preposto all’esercizio dell’attività di agente ( anche se nominato in localizzazioni ubicate in province diverse da quelle della sede dell’impresa);
2. modello di autodichiarazione previsto dalla normativa in materia di codice antimafia (D.lgs. 159/2011) - (solo per le società), compilato e sottoscritto digitalmente da parte di soggetti diversi dal titolare/legale rappresentante/preposto che ricoprono determinati incarichi nell’impresa (si veda elenco completo di cui al Modello Dichiarazione Antimafia pubblicato sul sito camerale alla sezione: Abilitazioni e Scia/Agenti e rappresentanti di commercio, nel riquadro Modulistica;)
La compilazione della pratica avviene con le seguenti modalità:
· per chi utilizza l’applicativo ComunicaStarweb scegliere dalla sezione Dati Impresa/Variazione la voce “Conferma dei requisiti per l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo” (vedi al sito camerale alla voce: Abilitazioni e Scia/Agenti e rappresentanti di commercio al riquadro: Verifica dinamica requisiti Agenti e rappresentanti di commercio) compilando il Modello verifica dinamica requisiti agenti e rappresentanti di commercio e il Modello verifica dinamica requisiti- intercalare antimafia (solo per le società);
· per chi utilizza software diversi attaverso la creazione di un modello I2 o S5, in relazione al tipo di impresa, indicando nel campo “Note” la dicitura: “Conferma dei requisiti per l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo” allegando il Modello di verifica dinamica requisiti agenti e rappresentanti di commercio e l’intercalare Antimafia scaricabili dal sito camerale alla sezione: Abilitazioni e Scia/Agenti e rappresentanti di commercio, nel riquadro Modulistica;
L’adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad € 18,00 nel caso di impresa individuale e € 30,00 nel caso di società.
Si informa che la mancata presentazione della pratica telematica relativa alla verifica dinamica dei requisiti, nei termini sopra indicati, comporterà l’inibizione alla continuazione dell’attività di agente/rappresentante di commercio con contestuale annotazione nella posizione REA dell'impresa della cessazione di tale attività.
Istruzioni per la compilazione della pratica su Starweb
Alla pagina Comunicazione unica impresa, dopo aver inserito il numero Rea dell'impresa, scegliere dall'elenco a destra la voce: Variazione ed in basso: Dati impresa, flaggando la voce:
"Conferma dei requisiti...." come da immagine al seg. link.
Nella successiva schermata cliccare alla voce: Modello verifica dinamica requisiti agenti e rappresentanti di commercio come da immagine al seg. link.