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Avvisi

15/12/2020 -  Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sul NutrInform Battery

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che istituisce il sistema denominato NutrInform Battery, relativo all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Il sistema italiano di etichettatura introduce informazioni chiare sugli alimenti a tutela del consumatore.

 

18/05/2020 - Proroga smaltimento delle vecchie etichette degli alimenti al 31/12/2020.

Il 23 aprile 2020 è stata emanata la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che permette alle aziende del settore alimentare di utilizzare entro la fine del corrente anno le scorte di etichette e di imballaggi già ordinati prima della data di applicazione del Regolamento dell’Unione n. 2018/775 (1° aprile 2020), nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione.

L’emergenza sanitaria attuale e le conseguenti difficoltà del settore tipografico e della produzione degli incarti hanno infatti significativamente ridotto la disponibilità di imballaggi ed etichette presso le aziende del settore alimentare, chiamate invece a far fronte all’incremento dei livelli produttivi.

 

30/03/2020 - Dal 1° aprile 2020 obbligo di indicazione di origine dell'ingrediente primario.

A partire dal 1 aprile 2020 sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri il Regolamento UE 775/2018 sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. 

La normativa richiede che quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche (es. "Made in ...", bandiera, tricolore, etc.) e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione - con riferimento all'UE, allo Stato membro o Paese terzo, etc. - oppure è indicato come diverso da quello dell'alimento (es. "le mandorle non provengono dall'Italia"). Come specificato nel Reg. UE 1169/2011 "il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, apposto in etichetta, non costituisce indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare". 

L'ingrediente primario è "l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa". Può dunque essere identificato secondo un criterio quantitativo (l'ingrediente che rappresenta >50% dell'alimento) oppure qualitativo (associazione alla denominazione dell'alimento da parte del consumatore e indicazione, nella maggior parte dei casi, del QUID). La responsabilità nell'individuazione del/degli ingrediente/i primario/i è dell'OSA, il quale deve tenere conto delle diverse caratteristiche dell'alimento, come la composizione, l'intera presentazione dell'etichetta e la percezione dei consumatori rispetto al fatto che l'ingrediente sia associato al nome dell'alimento.

Non sono considerate indicazioni di origine/provenienza le denominazioni usuali e generiche che, pure indicando letteralmente l'origine, non sono comunemente interpretate come un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza (es. insalata russa, zuppa inglese, etc.). Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del Reg. UE 775/2018 le indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

 

25/7/2019 - Prorogato al 31.3.2020 l'obbligo di indicazione in etichetta della materia prima per latte e prodotti lattieri caseari

Pubblicato (G.U. n. 170 del 22.7.2019) il Decreto 18 marzo 2019 che modifica il decreto 9 dicembre 2016, concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, stabilendo che l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione dell’origine della materia prima per il latte ed i prodotti lattieri caseari si applica fino al 31 marzo 2020.

 

30/8/2018 - Salse, sughi, passate e conserve: obbligo di indicazione dell'origine del pomodoro in etichetta

In vigore dal 27 agosto l'obbligo di indicare in etichetta l'origine del pomodoro per conserve, concentrati, passate, pomodori disidratati e per sughi e salse costituiti almeno per il 50% del peso netto totale da derivati del pomodoro. L'obbligo è stato introdotto dal decreto interministeriale del 16.11.2017 e si aggiunge a quelli, già in vigore, introdotti per latte e prodotti caseari, riso, paste di semola di grano duro.

Le etichette dovranno obbligatoriamente indicare:

  • Paese di coltivazione del pomodoro
  • Paese di trasformazione del pomodoro

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Per consentire lo smaltimento delle scorte, i prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto perché immessi sul mercati sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del provvedimento, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta.

L'obbligo è stato introdotto in via sperimentale fino al 31.12.2020 ma decadrà comunque dal 1.4.2020, data di entrata in vigore del Regolamento UE 775/2018, relativo alla fornitura di informazioni ai consumatori sul paese d'origine o sul luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.

 

3/7/2018 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la Comunicazione della Commissione UE relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2001 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il documento è stato redatto allo scopo di assistere gli OSA e le autorità nazionali competenti nell'applicazione del regolamento, fornendo risposte au una serie di domande sollevate dopo l'entrata in vigore dello stesso.

 

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 ha dettato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, e, a decorrere dal 13 dicembre 2016, disposizioni sull'etichettatura nutrizionale.

Per approfondimenti sull'etichettatura alimentare, consulta il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare

La legislazione sulla sicurezza e l’etichettatura dei prodotti alimentari è stata arricchita da importanti contributi. Le nuove norme, emanate a livello europeo e nazionale, hanno creato un quadro giuridico che comporta alcuni adeguamenti da parte delle imprese. Per aiutare le aziende a interpretare correttamente la normativa e ad affacciarsi su nuovi mercati, la Camera di Commercio di Verona in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, ha attivato lo Sportello di primo orientamento sull’etichettatura e la sicurezza alimentare.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Lo Sportello fornisce un servizio tecnico, completamente gratuito, rivolto alle imprese della provincia.

Gli esperti, infatti, sono a disposizione delle aziende per rispondere a quesiti in materia di:

  • sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli alimenti, allergeni, trasporto alimenti, shelf life, etc.
  • etichettatura: studio dei contenuti inseriti in etichetta e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della normativa vigente (inserimento dei dati mancanti, adeguatezza della terminologia, etc.)
  • etichettatura ambientale: chiarimenti sulle informazioni da inserire sull'imballaggio relative all’etichettatura ambientale per il riutilizzo, recupero e riciclaggio dei rifiuti da parte dell’utente finale
  • vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari: indicazioni riguardo alle fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi Paesi, orientamento sui requisiti cogenti (analisi e documentazione) nei singoli Paesi extra UE.

Con riferimento all’etichettatura nutrizionale, il servizio di orientamento non riguarda la verifica della correttezza dei calcoli delle etichette nutrizionali ma del rispetto delle disposizioni vigenti relativamente alla forma e contenuti della stessa. Per la realizzazione di bozze di etichette – anche nutrizionali -  dei prodotti alimentari, sulla base della ricetta fornita dall'impresa, è possibile utilizzare il servizio Food Label Check.

DESTINATARI

Il servizio si rivolge alle imprese con sede legale nella provincia di Verona, che operano in tutta la filiera del settore agroalimentare (produzione, trasformazione e commercializzazione), in regola con il pagamento del diritto annuale.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Per inviare un quesito allo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare è sufficiente:

La Camera di Commercio di Verona, con il supporto degli esperti del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, dopo aver valutato la tematica e la complessità del quesito, risponderà via e-mail. In alcuni casi, potrà essere proposto un colloquio di approfondimento tramite skype.

I servizi dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare sono gratuiti per le imprese. La Camera di Commercio di Verona sosterrà il costo del servizio fino ad esaurimento delle risorse appositamente stanziate. La Camera di Commercio si riserva di addebitare i costi del servizio alle imprese che non dovessero risultare in regola con il pagamento del diritto annuale.

Guida Etichettatura dei prodotti agroalimentari del sistema camerale

Questa Guida nasce dall’esperienza e dalla collaborazione del sistema camerale, progettata in formato digitale, viene costantemente aggiornata, contiene 3 sezioni principali di interesse per le imprese: riferimenti normativi, FAQs e Schede prodotti del territorio. La guida è realizzata dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino con il contributo di varie Camere di commercio, Unioni Regionali e Aziende Speciali.

Food Label Check - Servizio per la realizzazione di un'etichetta in bozza

Il servizio, gestito da Unioncamere Veneto con il contributo della Regione Veneto, permette di realizzare una bozza di etichette dei prodotti alimentari, sulla base della ricetta fornita dall'impresa.

Per maggiori informazioni sul servizio.

Atti del Seminario "ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI - Aggiornamenti legislativi e casi pratici" - 4 giugno 2019

Atti del Convegno "Indicazioni nutrizionali e salutistiche sui prodotti alimentari" - 11 maggio 2017

Atti del Convegno “L’etichettatura alimentare nelle piccole produzioni artigianali" - 27 ottobre 2016

 

 

 

 

Domande ricorrenti

Cosa sono gli "allergeni”?

Sono  ingredienti che possono rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori allergici o intolleranti. Le sostanze considerate “allergeni” sono elencate nell’All. II del Reg. 1169/2011 e devono comparire nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco contenuto nel suddetto allegato. Nel caso in cui non sia presente l’elenco degli ingredienti, la presenza degli allergeni deve essere indicata mediante il termine “contiene” seguito dal nome dell’allergene.

Gli allergeni presenti nel prodotto sono sempre evidenziati attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Se più ingredienti, utilizzati nella preparazione dell’alimento, contengono lo stesso allergene, è obbligatoria la ripetizione dell’allergene e la sua evidenziazione grafica.

Qual è la differenza tra la dicitura “da consumarsi entro il ” e “da consumarsi preferibilmente entro il "?

La prima indica, per prodotti rapidamente deperibili, la data di scadenza, ossia il giorno (seguito dal mese e dall’anno) entro il quale il prodotto dev’essere consumato, insieme all’indicazione delle condizioni di conservazione, perché poi non è più garantita la sua sicurezza microbiologica e quindi la sua sicurezza per la salute umana.

La seconda indica il termine minimo di conservazione, ossia la data (o il mese) fino alla quale il prodotto conserva le sue qualità nutrizionali o organolettiche, in adeguate condizioni di conservazione.

Quali indicazioni deve riportare l’etichetta in merito al luogo di produzione o di confezionamento di un prodotto?

In base alla normativa comunitaria, è obbligatorio riportare in etichetta nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare (OSA) responsabile delle informazioni sugli alimenti, ossia dell’operatore con il cui nome o ragione sociale e indirizzo è commercializzato il prodotto. Diciture come “prodotto da…”, “confezionato da…”, “distribuito da…” non sono previste per legge.

Tuttavia, con il Decreto Legislativo 145 del 15/09/2017 è stata reintrodotta obbligatoriamente in Italia l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso,  di confezionamento, se diversa dalla sede dell’OSA già indicata in etichetta ai sensi del Reg. UE 1169/2011. L’indicazione deve essere fornita riportando la località e l’indirizzo dello stabilimento, mentre non è richiesta la denominazione o la ragione sociale del produttore o del confezionatore.

E’ obbligatorio indicare il numero di lotto?

Il “lotto” è un” insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche”. L’indicazione del lotto permette una rapida identificazione di prodotti pericolosi o potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario e consente di dirimere più facilmente eventuali controversie negli scambi nazionali ed internazionali. La sua indicazione è obbligatoria, in Italia, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 231/2017. 

Il lotto dev’essere riportato in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. Quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano in etichetta con la menzione almeno del giorno e del mese l’indicazione del lotto non è richiesta; tuttavia è sempre consigliabile riportarla, per facilitare la rintracciabilità dei prodotti.

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Contenuto aggiornato al: 15 Dicembre 2020

Per informazioni

Ufficio Vigilanza Prodotti Borsa Merci - Prezzi e Tariffe
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Normativa

PDF icon RegCE 178_02 (pdf, 226.08 KB) (226.08 KB)PDF icon Reg1169-2011-UE (pdf, 1.13 MB) (1.13 MB)PDF icon Regolamento UE n. 1924/2006 (pdf, 152.25 KB) (152.25 KB)PDF icon Circolare 5 dicembre 2016 - Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 109/1992 dopo l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 (pdf, 820.53 KB) (820.53 KB)PDF icon D.Lgs. 7 febbraio 2017 n. 27 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (pdf, 399.48 KB) (399.48 KB)PDF icon •Circolare 6 marzo 2015 sull'applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 (pdf, 190.12 KB) (190.12 KB)PDF icon D.Lgs. 231/2017 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 (pdf, 528.39 KB) (528.39 KB)PDF icon Comunicazione della Commissione UE riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (2017/C 428/01) (pdf, 510.96 KB) (510.96 KB)PDF icon Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05) (pdf, 497.83 KB) (497.83 KB)PDF icon Comunicazione della Commissione UE relativa all'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2018/C 196/01) (pdf, 132.36 KB) (132.36 KB)