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Avvisi

Nuovo decreto TACHIGRAFI

con la Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 è stato pubblicato il DECRETO 23 Febbraio 2023 sulle «Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.»

Il crono-tachigrafo è un dispositivo atto a registrare i tempi di guida e i tempi di riposo dei conducenti e la velocità del veicolo, che è obbligatorio installare sugli automezzi che superano le 3,5 tonnellate di MMA   (Massa Massima Autorizzata) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto.

Esistono 3 tipologie di dispositivi che sono installati sui veicoli circolanti: il cronotachigrafo (analogico), il tachigrafo digitale, il tachigrafo digitale 4.0 detto intelligente.

Il cronotachigrafo (analogico)

Il cronotachigrafo (analogico) è stato il primo dispositivo che è stato destinato a compiere le funzioni di registrazione sui veicoli ed è stato introdotto con il REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985. Era all'epoca un'apparecchiatura completamente meccanica che nel tempo si è comuque evoluta diventando un dispositivo elettronico nella quale le registrazioni avvengono su dischi cartacei tramite pennino. Nel 2004 è stato superato da un'altra tipologia di tachigrafo detto "digitale". Per installare, riparare e controllare periodicamente era necessario ottenere un'autorizzazione Ministeriale. Ad oggi non è più possibile installare questa tipolologia di tachigrafi ma, vista l'elevata diffusione di questi apparecchi sul parco circolante, è necessario che esistano strutture autorizzate che siano in grado di ripararli e di effettuare i controlli periodici. Sono le officine che hanno ottenuto l'autorizzazione all'epoca e che adesso operano solo per le operazioni residue consentite.

Il tachigrafo digitale

Il tachigrafo digitale è stato introdotto per superare le carenze del predecessore. E' stato inserito tramite il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 e il regolamento (CE) n  561/2006   del 15 marzo 2006 che hanno stabilito che dal 1 maggio 2006 non potessero più essere installati i cronotachigrafi (analogici) sui mezzi di nuova immatricolazione. Questo dispositivo si basa su una diversa tecnologia di registrazione dei dati effettuata su memoria digitale interna ad esso e funziona tramite tessere digitali (tachigrafiche) sulle quali vengono riportati tutti i dati che registra il tachigrafo. Sono stati previsti 4 modelli di carte tachigrafiche: conducente, azienda, officina, autorità di controllo. Ognuna delle carte interagisce con il tachigrafo in maniera diversa attivando le varie sue funzionalità, in particolare quella per lo scarico dei dati che sono contenuti al suo interno. Per quanto riguarda l'attività di guida la "carta conducente" ha sostituito il vecchio disco cartaceo, mentre la "carta officina" è necessaria per eseguire la programmazione e la taratura del dispositivo. Tutte le operazioni riguardanti l'installazione, riparazione sostituzione di componenti e programmazione vengono registrate sia all'interno del tachigrafo sia sulla carta "officina" del tecnico che ha operato. Con la carta "autorità di controllo" le forze dell'ordine hanno la possibilita di leggere, dal tachigrafo, i dati relativi a velocità e tempi di guida/riposo di ogni conducente e, sulla base di questi,  possono rilevare le eventuali infrazioni. Per effettuare le operazioni di intallazione, riparazione, controlli periodici è necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede la predisposizione di procedure documentate, l'acquisizione di apparecchiature di controllo omologate, il controllo periodico-legale di tali apparecchiature associata all'obbligo della certificazione ISO9000. Ad oggi non è più possibile installare il tachigrafo digitale sui mezzi di nuova immatricolazione, possono comunque essere rilasciate autorizzazioni per le officine che effettuano le sole operazioni di calibrazione, riparazione e controllo periodico.

Il tachigrafo 4.0 detto "tachigrafo intelligente"

Il tachigrafo 4.0 detto "tachigrafo intelligente" è stato introdotto con il Regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014,  con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 del 18 marzo 2016 e ss.mm.ii. sono state definite le sue caratteristiche tecnologiche. Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione, per cui è previsto l’obbligo del tachigrafo, devono essere dotati del nuovo tachigrafo “intelligente". Le novità principali di questa tipologia di tachigrafo sono una maggiore sicurezza contro manomissioni, un numero maggiore di dati registrati che hanno portato alla modifica delle carte tachigrafiche e la possibilità di scaricare, da parte delle autorità di controllo, i dati di marcia da remoto anche mentre il veicolo è in movimento. Infatti questi dispositivi di ultima generazione devono consentire l'invio dei dati a stazioni di ricezione disposte sul ciglio stradale o a bordo dei mezzi delle autorità preposte al controllo. Da punto di vista del conducente e dell'azienda proprietaria del mezzo l'evoluzione ha comportato solo la sostituzione delle relative carte tachigrafiche, carte che comunque sono compatibili con i tachigrafi digitali precedenti. Per le officine interessate ad operare sui nuovi tachigrafi ha comportato l'adeguamento delle proprie attrezzature e delle procedure connesse e la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di una specifica estensione della precedente autorizzazione.



COMPETENZE DELL'UFFICIO METROLOGIA LEGALE

L'ufficio Metrologia Legale è coinvolto nel processo di autorizzazione e controllo delle officine che operano sui tachigrafi sia analogici sia digitali. Le disposizioni relative alle officine cronotachigrafi e centri tecnici sono normate con la Legge 13 novembre 1978 n. 727 e il DM 23 Febbraio 2023. Per le disposizioni introdotte con il Decreto Ministeriale 23.02.2023 non ci saranno più differenze tra le officine che operano sui tachigrafi digitali o su quelli analogici. Entrambi gli operatori saranno chiamati CENTRI TECNICI e entrambi dovranno adeguarsi alle disposizioni della nuova normativa: entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto (6 Novembre 2024) le officine che operano solo sui cronotachigrafi analogici e entro il secondo rinnovo dall'entrata in vigore del decreto  tutti gli altri (centri tecnici che operano solo sui digitali o imprese che hanno entrambe le autorizzazioni).

Vengono svolte le seguenti attività:

  • tenuta del registro delle officine che operano sui cronotachigrafi (analogici) e dei centri tecnici che operano sui tachigrafi digitali;
  • istruttoria che precede l'autorizzazione dei centri tecnici o loro modifiche ed estensioni;
  • rinnovo delle autorizzazioni ai centri tenici;
  • sorveglianza su centri tecnici e officine cronotachigrafi.

Nuova autorizzazione

E' possibile richiedere le seguenti tipologie di autorizzazioni:

  • autorizzazione per effettuare le sole operazioni di installazione e prima attivazione dei tachigrafi digitali 4.0 detti "intelligenti" (autorizzazione rilasciata ai costruttori di automezzi);
  • autorizzazione per effettuare l'installazione, la prima attivazione, la calibrazione, il controllo periodico e la riparazione dei tachigrafi 4.0 nonchè la sola calibrazione, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali "ordinari" (autorizzazione completa rilasciata alle officine);
  • autorizzazione per operare sui cronotachigrafi CEE (analogici) limitata alle operazioni di calibratura, controllo periodico e riparazione. Questa autorizzazione può essere richiesta solo da parte di centri tecnici già autorizzati per i tachigrafi digitali ("intelligenti" o "ordinari").

Ogni autorizzazione è soggetta a rinnovo BIENNALE su richiesta del centro tecnico e a sorveglianza senza preavviso durante il corso dell'anno.

Procedura per la richiesta di autorizzazione

  • L'impresa trasmette la richiesta di autorizzazione, redatta sul modulo ministeriale "UNICO_CT" (per l'istanza A_B ) alla  Camera di Commercio competente per il territorio in cui viene attivato il centro tecnico. La domanda deve essere corredata della marca da bollo, del pagamento di 370,00€ da versare con le modalità sotto illustrate, e di tutti gli allegati previsti dal modulo. La Camera di Commercio di Verona ha predisposto i facsimile da utilizzare per le dichiarazioni che i vari soggetti sono tenuti a dare in allegato alla domanda.
  • La Camera di Commercio:
    • effettua un controllo documentale della richiesta e dei suoi allegati;
    • richiede all'autorità competente la comunicazione antimafia relativa all'autocertificazione a corredo della domanda;
    • esegue uno o più sopralluoghi presso la sede del centro tecnico per verificare la veridicità delle informazioni presenti nella richiesta, l'effettiva dotazione delle attrezzature e la corretta collocazione della zona adibita alla calibrazione dei tachigrafi;
    • redige il verbale del sopralluogo con le considerazioni da riportare al Ministero;
    • ottenuto il certificato antimafia trasmette la domanda di autorizzazione al Ministero. La domanda viene comunque trasmessa al Ministero trascorsi 30 giorni dalla richiesta del certificato;
    • una volta concessa l'autorizzazione da parte del Ministero consegna il provvedimento originale previa apposizione di una ulteriore marca da bollo;
    • iscrive il centro tecnico nel sistema EUREKA e comunica all'ufficio competente i nominativi dei tecnici abilitati per il rilascio delle carte tachigrafiche (officina).

Estensione dell'autorizzazione ai tachigrafi "intelligenti"

Il centro tecnico che sia già in possesso di un'autorizzazione per operare sui tachigrafi digitali "ordinari" può richiedere l'estensione di detta autorizzazione ai tachigrafi "intelligenti".

Procedura per l'estensione dell'autorizzazione ai tachigrafi intelligenti

  • L'impresa trasmette la richiesta di estensione dell'autorizzazione, redatta sul modulo ministeriale "UNICO_CT" (per l'istanza D), alla  Camera di Commercio competente per il territorio in cui è attivato il centro tecnico. La domanda deve essere corredata della marca da bollo, del pagamento di 260,00€ da versare con le modalità sotto riportate, e di tutti gli allegati previsti dal modulo. La Camera di Commercio di Verona ha predisposto i facsimile da utilizzare per le dichiarazioni che i vari soggetti sono tenuti a dare in allegato alla domanda.
  • La Camera di Commercio:
    • effettua un controllo documentale della richiesta e dei suoi allegati;
    • richiede all'autorità competente la comunicazione antimafia relativa all'autocertificazione a corredo della domanda;
    • esegue uno o più sopralluoghi presso la sede del centro tecnico per verificare la veridicità delle informazioni presenti nella richiesta e l'effettiva dotazione delle attrezzature che devono essere adeguate ai nuovi modelli di tachigrafi;
    • redige il verbale del sopralluogo con le considerazioni da riportare al Ministero;
    • ottenuto il certificato antimafia trasmette la domanda di autorizzazione al Ministero. La domanda viene comunque trasmessa al Ministero trascorsi 30 giorni dalla richiesta del certificato;
    • una volta concessa l'autorizzazione da parte del Ministero consegna il provvedimento originale previa apposizione di una ulteriore marca da bollo;
    • registra l'estensione dell'autorizzazione sulla piattaforma informatica EUREKA.

Rinnovo delle autorizzazioni per operare sui tachigrafi digitali

Le autorizzazioni rilasciate per i tachigrafi digitali sono soggette a rinnovo BIENNALE a richiesta del beneficiario. La domanda di rinnovo deve essere presentata "...nei 90 giorni anteriori alla data di scadenza dell'autorizzazione...", questa finestra temporale è perentoria pena l'irricevibilità della domanda. La data di compilazione della domanda e la data di tutte le dichiarazioni richieste a corredo devono risultare all'interno di tale periodo. Se la domanda è presentata prima della finestra temporale su indicata la pratica verrà respinta e dovrà essere ripresentata successivamente durante il periodo previsto dalla norma, se la domanda è presentata dopo la data di scadenza l'autorizzazione, avendo perso la sua validità, non può più essere rinnovata. Se la domanda è presentata all'interno di 60 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, visto che il DM 23.2.2023 prevede un termine di 60 giorni per l'istruttoria della Camera di Commercio, nel caso in cui la Camera di Commercio non riesca a terminare il procedimento di rinnovo entro la scadenza dell'autorizzazione, il centro tecnico è tenuto a sospendere le operazioni di calibrazione fino al ricevimento del provvedimento di rinnovo.

Procedura per il rinnovo dell'autorizzazione

  • L'impresa trasmette la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, redatta sul moduli ministeriale "RINNOVO_E_IMPEGNO_ADEGUAMENTO_CT", alla  Camera di Commercio competente per il territorio in cui è attivato il centro tecnico. La domanda deve essere corredata della marca da bollo, del pagamento di 185,00€ da versare con le modalità sotto riportate, e di tutti gli allegati previsti dal modulo. La Camera di Commercio di Verona ha predisposto i facsimile da utilizzare per le dichiarazioni che i vari soggetti sono tenuti a dare in allegato alla domanda.
  • La Camera di Commercio:
    • effettua un controllo documentale della richiesta e dei suoi allegati;
    • richiede all'autorità competente la comunicazione antimafia relativa all'autocertificazione a corredo della domanda;
    • esegue un sopralluogo presso la sede del Centro Tecnico per verificare il mantenimento dei requisiti;
    • nel caso in cui le risultanze del sopralluogo diano esito positivo, redige il provvedimento di rinnovo;
    • trasmette il provvedimento di rinnovo al centro tecnico;
    • registra il rinnovo del centro tecnico sulla piattaforma informatica EUREKA al fine di consentire il rilascio delle nuove carte officina ai tecnici abilitati;
    • ottenuto il certificato antimafia trasmette tutta la pratica riguardante il  rinnovo al Ministero.

Nel caso in cui non si possa procedere al rinnovo, l'autorizzazione DECADE AUTOMATICAMENTE.

Sono cause ostative al rinnovo:

  • a) l’accertata falsità o mendacità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero di rinnovo, di estensione o di variazione dell’autorizzazione rilasciata, quando, in assenza delle suddette dichiarazioni, il provvedimento non sarebbe stato adottato;
  • b) la falsa attestazione dell’esecuzione degli interventi tecnici;
  • c) la mancata conformazione, entro il termine assegnato, a seguito di non conformità rilevate in fase di rinnovo o sorveglianza.

 

Variazione Ragione sociale e/o spostamento sede

Il Centro Tecnico può avere la necessità di spostare la propria sede o di variare la propria ragione sociale. Tale variazione può essere necessaria in occasione di trasferimento dell'azienda per cessione, donazione, acquisto, cessione del ramo d'azienda. In tutti questi casi è necessario fare istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dell'autorizzazione ad operare con il codice identificativo preesistente. In caso di spostamento della sede la CCIAA effettua un sopralluogo per prendere visione dell'idoneità degli spazi e della collocazione della zona in cui devono essere eseguite le operazioni sui tachigrafi.

Procedura per la richiesta di variazione di ragione sociale e/o spostamento della sede

  • L'impresa trasmette la richiesta di variazione ragione sociale e/o sede dell'autorizzazione, redatta sul modulo ministeriale "UNICO_CT" (per l'istanza G_H) alla  Camera di Commercio competente per il territorio in cui è attivato il centro tecnico. La domanda deve essere corredata della marca da bollo e di tutti gli allegati previsti dal modulo. La Camera di Commercio di Verona ha predisposto i facsimile da utilizzare per le dichiarazioni che i vari soggetti sono tenuti a dare in allegato alla domanda.
  • La Camera di Commercio:
    • effettua un controllo documentale della richiesta e dei suoi allegati;
    • richiede all'autorità competente la comunicazione antimafia relativa all'autocertificazione a corredo della domanda;
    • in caso di trasferimento della sede operativa effettua il sopralluogo per verificare l'idoneità del sito; 
    • ottenuto il certificato antimafia trasmette la domanda di autorizzazione al Ministero. La domanda viene comunque trasmessa al Ministero trascorsi 30 giorni dalla richiesta del certificato;
    • una volta concessa l'autorizzazione ad operare con il codice identificativo preesistente da parte del Ministero, consegna il provvedimento originale previa apposizione di una ulteriore marca da bollo;
    • registra la variazione sulla piattaforma informatica EUREKA.

Pagamento dei diritti per autorizzazione, rinnovo, estensione

Il pagamento dei diritti relativi al rilascio, estensione o rinnovo delle autorizzazioni DEVE avvenire tramite il sistema pagoPA, la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno. Non è più possibile effettuare pagamenti con bonifico o con bollettino di c/c postale.

Per pagamenti relativi al settore tachigrafi si può procedere scegliendo le seguenti due opzioni:

  1. con Avviso di Pagamento PagoPa, da richiedere via posta elettronica (ufficiometrico@vr.camcom.it), prima di presentare la domanda, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto a cui va intestato il pagamento. Gli Avvisi di Pagamento PagoPa potranno essere pagati attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio agenzie di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
  2. direttamente, tramite pagamento spontaneo, sul sito PAGAMENTI ON LINE - SIPA seguendo le istruzioni della seguente tabella riguardo alle voci di menu "Servizio", "Causale", "Importo".
Richiesta Servizio Causale importo
Nuova autorizzazione Centri tecnici Diritto per il rilascio di nuova autorizzazione tachigrafi digitali 370,00€
Estensione Centri tecnici Diritto per estensione ai tachigrafi intelligenti di autorizzazione tachigrafi digitali 260,00€
Rinnovo Centri tecnici Rinnovo autorizzazione tachigrafi digitali 185,00€

Nella sezione DATI ANAGRAFICI DEL PAGANTE dovrà essere indicata la Ragione sociale, p.Iva/C.F. e indirizzo del Centro tecnico.

Attività di sorveglianza

I centri tecnici tachigrafi digitali e le officine cronotachigrafi sono soggette a sorveglianza da parte dell'ufficio Metrologia Legale della Camera di Commercio.

Tale sorveglianza viene effettuata preventivamente ad ogni rinnovo e ogni anno su almeno il 10% dei Centri Tecnici. Il controllo è finalizzato a verificare che il beneficiario dell'autorizzazione continui a rispettare i requisiti previsti dalla norma. Gli aspetti toccati dal controllo sono il corretto uso della strumentazione necessaria alla calibrazione dei tachigrafi e cronotachigrafi, la corretta applicazione delle procedure, il corretto utilizzo delle tessere officina, l'analisi dei dati delle tessere officina confrontati con quelli rilevabili dagli attestati emessi, eventualmente la ripetizione di una calibrazione effettuata.

Delle ispezioni viene redatto un rapporto contenente almeno le seguenti informazioni:

  • Ragione sociale dell'impresa;
  • Sede legale e sede operativa;
  • Data del sopralluogo;
  • Codice identificativo assegnato al centro tecnico/Officina;
  • Riferimenti alle autorizzazioni in capo al Centro tecnico/Officina;
  • Estremi dell'ultimo provvedimento di rinnovo emesso (se applicabile);
  • Elenco della documentazione della qualità vigente;
  • Elenco e qualifica del personale destinato ad operare sui tachigrafi;
  • Elenco degli strumenti con il riferimento ai controlli ai quali sono stati assoggettati;
  • Dettagliata descrizione degli spazi;
  • Dati identificativi delle carte tachigrafiche in dotazione e loro data di rilascio;
  • Esito finale della verifica con l'evidenza delle non conformità rilevate.

Il rapporto viene rilasciato al Centro tecnico e trasmesso al Ministero entro 15 giorni dal sopralluogo. In caso di non conformità rilevate, il Centro tecnico può essere sottoposto alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero.

L'autorizzazione è SOSPESA qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:

  • a) mancata ottemperanza alle prescrizioni della camera di commercio in sede di sorveglianza o di rinnovo ovvero dell’organismo di certificazione in sede di audit o del Ministero;
  • b) mancato rispetto o alterazione delle condizioni e dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, il suo rinnovo o la sua estensione;
  • c) mancata conformità o mancata rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione;
  • d) accertata mancata esecuzione o parziale esecuzione degli interventi tecnici annotati nel registro di cui all’art. 15;
  • e) grave o ripetuto impedimento alle attività di sorveglianza.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha generata e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata.

L'autorizzazione è REVOCATA nel caso in cui:

  • a) è decorso il termine di 6 mesi senza che sia cessata la causa che aveva determinato il provvedimento di sospensione;
  • b) sia accertata la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1;
  • c) accertata falsità delle attestazioni contenute nei rapporti tecnici di cui all’Allegato 1, punto 8;
  • d) sia accertata la falsità o mendacità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero rinnovo, di estensione o di variazione dell’autorizzazione rilasciata, quando in assenza di esse il provvedimento non sarebbe stato adottato. 

In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione la Camera di Commercio procede al ritiro delle carte tachigrafiche officina, del registro degli interventi tecnici, dei punzoni/pinze/sigilli e dell'originale del provvedimento autorizzatorio.

 

Ulteriori informazioni relative al tachigrafo digitale possono essere consultate sul portale ufficiale ad esso dedicato: https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/tachigrafo-digitale

 

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Contenuto aggiornato al: 20 Dicembre 2023

Per informazioni

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Orari: 
Lun. 8:45-12:15 15:00-16:30 senza appuntamento. Accesso per appuntamento nelle altre giornate da richiedere telefonicamente o via posta elettronica
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