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Avvisi

Approvata la nuova Legge Regionale del Veneto  8 ottobre 2018, n° 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto" 

Si informa che è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto, la Legge Regionale 8 ottobre 2018, n° 34, recante “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”.

Attività di autoriparazione: 

Si comunica che il decreto milleproroghe, convertito in legge n.14 il 24/2/23, include l'emendamento riguardante la scadenza dell'adeguamento alla Meccatronica ex L.224/2012; conseguentemente, il termine di scadenza per l'adeguamento è stato spostato di un anno, al 5/1/2024, unicamente per il corso integrativo inerente la parte di attività mancante per l'acquisizione della sezione Meccatronica.

 

 

Attività di sanificazione: indicazioni

 

Manutenzione del verde: indicazioni per le imprese (luglio 2020)

Allegato A - Modello dichiarazione requisiti per manutenzione del verde

 

SI RICORDA CHE DAL 01/03/2018 GLI UFFICI FORNISCONO SOLO INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLE VARIE NORMATIVE CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITA’ REGOLAMENTATE E NON EFFETTUANO ALCUN TIPO DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI REQUISITI.

 

La nuova legge sull’Artigianato

E’ stata emanata la Legge Regionale 08 ottobre 2018, n. 34 - Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.

La legge contiene una disciplina organica del settore, proponendosi di provvedere alla tutela, allo sviluppo e alla promozione dell’artigianato e delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche. La nuova legge è volta alla valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale ma anche a rinnovare il settore, grazie all’impiego di tecnologie innovative.

Tra le misure di incentivazione e di sostegno alle imprese artigiane, sono previsti interventi regionali e politiche di sviluppo per l’artigianato. Viene introdotta la figura del Maestro artigiano, titolo attribuito dalla Regione al titolare dell’impresa artigiana o al socio lavoratore, al fine di garantire la trasmissione delle conoscenze e degli antichi mestieri e la formazione dei giovani artigiani. Le imprese nelle quali opera un Maestro artigiano possono essere riconosciute come “Bottega scuola". La valorizzazione delle Botteghe artigiane non è destinata soltanto alla conservazione delle antiche tradizioni, ma è anche volta a produrre effetti positivi sull’occupazione ed il turismo.

Merita una speciale menzione la tutela dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale ed anche la tutela dell’artigianato storico, al fine di salvaguardare il patrimonio artistico sociale e culturale del Veneto.

La nuova legge dispone che la tenuta dell’Albo è assicurata dalle Camere di Commercio e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Regione. Viene quindi confermata la competenza delle Camere di Commercio in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle Imprese Artigiane.

 La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del Registro delle Imprese, le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'Albo. In base all’Art. 26 della nuova legge, nelle more dell’emanazione delle nuove norme procedurali, continuano ad applicarsi le norme della legge n. 67 del 1987 e ss. mod e integr.

Imprenditore artigiano

E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo,  assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività  che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Chi si iscrive all’Albo delle Imprese Artigiane.

Devono iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di Verona, tutte le imprese che abbiano i requisiti stabiliti dalla legge e svolgano la propria attività artigiana nella provincia.

Nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è iscritta nell'Albo.

Sono obbligate ad iscriversi all’Albo Imprese Artigiane, in presenza dei requisiti di legge, le imprese che abbiano una delle seguenti forme giuridiche:

Impresa individuale

Società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo;

Società in accomandita semplice, purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo. Per le S.a.s. è necessario che ogni socio accomandatario svolga la propria prevalente attività manuale nel processo produttivo.

Società a responsabilità limitata con unico socio;

Società a responsabilità limitata pluripersonale (iscrizione facoltativa). Nelle SRL pluripersonali, che non sono obbligate all’iscrizione all’Albo, è necessario che la maggioranza dei soci sia partecipante al lavoro e che possieda la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti della società. (Si ricorda che, qualora la S.rl. pluripersonale abbia richiesto l’iscrizione, potrà ottenere la cancellazione dall’AIA solo per il venir meno dei requisiti).

Società cooperativa con soci contitolari, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo.

I Consorzi e le Società consortili tra imprese artigiane, in forma cooperativa, che sono iscritti in un' apposita sezione separata.

In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera anche manuale; in caso di due soci, deve lavorare personalmente e prevalentemente almeno uno dei due.

Chi non può iscriversi all’Albo  delle Imprese Artigiane.

Società per azioni - (Spa)

Società in accomandita per azioni- (Sapa), anche se effettuano attività artigianale.

Non possono iscriversi all'Albo Imprese Artigiane le società che svolgono attività agricole e attività di prestazioni commerciali, quelle che svolgono attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e quelle che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non si tratti di imprese con attività artigiana prevalente nelle quali queste attività siano solamente strumentali ed accessorie all'attività artigianale principale.

Quali sono le incompatibilità.

Per i soggetti iscritti all’Albo delle imprese artigiane sono previste le seguenti incompatibilità:

Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a part-time superiore al 50%.Se l’imprenditore ha un rapporto di lavoro a part-time superiore al 50%, l’impresa si iscrive al Registro Imprese ma non è soggetta all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, pertanto sono casi di incompatibilità:

essere titolare di altra impresa individuale artigiana, o collaboratore, o socio prestatore d’opera in altre imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane,

ricoprire cariche quali socio accomandatario, amministratore unico di srl, presidente del consiglio di amministrazione di srl artigiane,

essere socio partecipante di più società iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane.

L’attività deve essere condotta ed organizzata dal titolare, che deve partecipare prevalentemente, anche manualmente, all’attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell’impresa.

Il titolare può avvalersi della collaborazione del coniuge, di parenti entro il 3° grado, di affini entro il 2° grado.

Se si avvale di personale dipendente, il personale deve sempre essere personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare.

Chi può essere iscritto come collaboratore familiare.

Le imprese artigiane, che si avvalgono della collaborazione di familiari, devono presentare domanda all'Albo delle Imprese Artigiane per l'inclusione o l'esclusione dei collaboratori familiari. I relativi dati sono trasmessi all’INPS per l’inclusione negli elenchi previdenziali.

Sono iscrivibili i collaboratori familiari dell’imprenditore individuale, del socio lavorante e del socio accomandatario; in tal caso rimangono collaboratori della persona e non della società.

Sono iscrivibili come familiari collaboratori:

il coniuge;

i parenti entro il 3° grado, di seguito indicati:

i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati; i figli naturali legalmente riconosciuti; i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge; i minori regolarmente affidati (parenti di 1 grado in linea retta ed  equiparati)

i nipoti in linea diretta (figli dei figli, parenti di 2° grado);

i pronipoti in linea diretta (figli dei nipoti, parenti di 3° grado)

i fratelli e le sorelle; (parenti di 2° grado in linea collaterale)

gli ascendenti in linea diretta (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);

gli zii (fratelli e sorelle dei genitori, parenti di 3° grado in linea collaterale)

i nipoti (figli di fratelli e sorelle, parenti di 3° grado in linea collaterale)

Sono iscrivibili come collaboratori familiari anche gli affini entro il 2° grado, di seguito indicati:

i genitori del coniuge (suoceri, affini di 1° grado);

il genero e la nuora (affini di 1° grado);

i cognati che siano fratelli e sorelle del coniuge dell’imprenditore o socio (affini di 2° grado)

i cognati ossia il coniuge del fratello o della sorella del titolare o socio (affini di 2° grado)

Non sono affini entro il 2° grado e quindi non sono iscrivibili come collaboratori, il coniuge del fratello o  della sorella del coniuge dell’imprenditore o socio artigiano.

Assunzione di gestione dell’impresa artigiana (art.5 comma 4 della legge n. 443/1985)

In caso di invalidità, di morte e di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in carenza di uno dei requisiti previsti dalla legge, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.

Quali sono gli effetti dell’iscrizione obbligatoria all’Albo Imprese Artigiane.

Se vi sono i presupposti di legge, l’iscrizione all’Albo è obbligatoria e costitutiva ed è la condizione di legge per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

La Legge Regionale del Veneto n. 2 del 2015 ha abolito la Commissione Provinciale Artigianato. La competenza relativa  alle imprese artigiane è oggi della Camera di Commercio, che, verificato il possesso dei requisiti, conferisce all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e la iscrive all’'Albo delle Imprese Artigiane, sezione speciale del Registro Imprese.

L’adozione di tutti provvedimenti inerenti le imprese artigiane è competenza della Camera di Commercio. Rimane la possibilità di ricorrere alla Commissione Regionale Artigianato, con sede a Venezia.

L'iscrizione comporta l'inserimento negli elenchi previdenziali (INPS) del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari.

Artigianato artistico

Per quanto attiene alla casistica delle attività artigiane che possono richiedere il riconoscimento dell’artigianato artistico, si rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica n° 288 del 2001.

Riconoscimento titoli di qualificazione professionale conseguiti all’estero.

(Dpr 394/1999 e D.Lgs. 206/2007 e ss. mod. e integr.)

I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale acquisita all'estero che intendono svolgere in Italia un’attività per la quale è necessario accertare il possesso dei requisiti professionali, devono rivolgersi al Ministero competente per ottenere il relativo decreto di riconoscimento. Si consiglia di consultare il sito del Ministero dello sviluppo Economico.

Sanzioni

Ai sensi  della Legge regionale n. 67/1987 sono soggette a sanzione le imprese che essendo all'iscrizione all'Albo Artigiani non vi provvedano. Pertanto in sede di iscrizione d'ufficio verrà segnalata la violazione al comune dove ha sede l'impresa artigiana per l'irrogazione della sanzione prevista.

Ai sensi della legge regionale 67/1987 le imprese artigiane devono provvedere a comunicare all'Albo Imprese Artigiane tutte le variazioni nello stato di diritto e di fatto dell'impresa stessa entro 30 gg dal loro verificarsi. La violazione di tale obbligo comporta la segnalazione al comune dove ha sede l'imprese artigiana per l'irrogazione della sanzione prevista.

 

 

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Contenuto aggiornato al: 08 Marzo 2023