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Sanzioni amministrative

La Camera di Commercio esamina i verbali elevati da diversi organi di controllo (Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Registro delle Imprese, ecc.) per la violazione di norme in vari settori quali:

  • - etichettatura prodotti tessili;
  • - contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
  • - contratti a distanza;
  • - sicurezza e conformità prodotti;
  • - mancati/ritardati depositi al Registro Imprese;
  • - mancata iscrizione a Albi/Ruoli;
  • - etichettatura energetica;
  • - made in Italy: fallace indicazione dell'uso del marchio.

Ricevimento verbale di contestazione - presentazione scritti difensivi

Nel momento in cui si riceve un verbale di accertamento si può pagare, nei casi previsti dalla legge, la sanzione in misura ridotta (il cui importo è indicato sullo stesso verbale) entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale oppure presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica del verbale.

Il pagamento del verbale entro i 60 gg. estingue il procedimento e gli eventuali scritti difensivi non saranno presi in considerazione.

Gli scritti difensivi vanno presentati in carta semplice alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona, Ufficio Tutela del Consumatore e Fede Pubblica/Attività Sanzionatoria, Corso Porta Nuova 96, 37122 Verona; possono essere anche consegnati a mano presso l'Ufficio Protocollo o presso l'Ufficio Tutela del Consumatore e Fede Pubblica/Attività Sanzionatoria.

Negli scritti difensivi è necessario indicare:

    nome e cognome o ragione sociale del trasgressore;
    indirizzo completo;
    numero e data del verbale e organo che l'ha elevato;
    esposizione dei motivi per i quali si ritiene non dovuta la sanzione ed indicazione chiara sulla richiesta di annullamento del verbale o riduzione della sanzione;
    data e firma.

Agli scritti difensivi si possono allegare tutti i documenti utili a chiarimento della propria posizione e si può, altresì, richiedere di essere convocati per un'audizione personale.

Mancato pagamento verbale di contestazione e provvedimenti della Camera di Commercio

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale di accertamento entro il termine dei 60 giorni concessi, lo stesso viene successivamente inviato con un rapporto alla Camera di Commercio.

La Camera di Commercio esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) ed alla fine dell'istruttoria emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento con l'indicazione della somma dovuta e delle modalità per il pagamento oppure un'ordinanza di archiviazione.

L'ordinanza-ingiunzione è un titolo esecutivo e pertanto il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento e notifica entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Se nell'ordinanza è indicato l'obbligato in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall'obbligato e libera entrambi (per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo, una volta effettuato il pagamento il trasgressore o l'obbligato in solido devono presentare od inviare via fax al n. 045/8085789 le ricevute di pagamento delle sanzioni).

Ai sensi dell'art. 26 L. 689/1981, il trasgressore, a cui è stata notificata un'ordinanza-ingiunzione e che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere il pagamento in rate mensili della sanzione irrogata. Le rate vanno da un minimo di tre ad un massimo di trenta e ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 15,00. L'interessato deve presentare apposita istanza compilando il predisposto modulo ed allegando allo stesso una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e di un documento di identità in corso di validità. La Camera di Commercio, esaminata l'istanza presentata, se ne sussistono i presupposti, emette provvedimento di rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

Contro l'ordinanza-ingiunzione è possibile, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, fare ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale, per l'annullamento del provvedimento; è altresì possibile richiedere la sospensione del provvedimento in attesa della decisione di merito definitiva.

Verbale di sequestro: artt. 13 - 19 - 20 L. 689/1981

In base alla normativa, la notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce e delle attrezzature (i beni sequestrati non possono essere utilizzati né si può disporre di essi in alcun modo, perché sono a disposizione dell'Autorità Amministrativa fino alla fine del procedimento; la rimozione dei sigilli è considerata reato).

Contro il sequestro, gli interessati possono proporre opposizione con le stesse modalità utilizzate per la presentazione degli scritti difensivi. Sull'opposizione la decisione è adottata dall'Autorità Amministrativa competente con ordinanza motivata adottata entro il decimo giorno successivo alla proposizione dell'opposizione medesima.

L'eventuale accoglimento di una richiesta di dissequestro non comporta necessariamente l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, che può quindi concludersi, anche a seguito del dissequestro, con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Per informazioni:

Ufficio Tutela del Consumatore e Fede Pubblica/Attività Sanzionatoria

e-mail: tutela.consumatori@vr.camcom.it

tel.: 045/8085728-731-868

Domande ricorrenti
Quali sono i requisiti per richiedere i finanziamenti?
Come posso inserire una FAQ? E come si vede nella pagina base?
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Contenuto aggiornato al: 16 Maggio 2016