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Sicurezza generale dei prodotti ai sensi del Codice del Consumo (artt. 102-113 del D. Lgs. 206/2005)

Le norme di cui agli artt. 103 -113 del Codice del Consumo, che attuano la direttiva 2001/95/CEE, hanno lo scopo di garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. Tali disposizioni trovano applicazione laddove non esistano nella normativa vigente (nazionale e/o comunitaria) disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

In base al Codice del Consumo e alla Direttiva 2001/95/CEE per prodotto sicuro si intende qualsiasi prodotto destinato al consumatore (o anche, se non a lui destinato, ragionevolmente in grado di essere utilizzato da quest’ultimo), anche nel quadro di una prestazione di servizi che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Per contro è considerato pericoloso qualsiasi prodotto che non corrisponda alla definizione sopra riportata di prodotto sicuro.

E’ presunto come sicuro il prodotto che, in mancanza di specifiche disposizioni comunitarie, è conforme alla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato (con riferimento ai requisiti sanitari e di sicurezza).

Un prodotto, tuttavia, è conforme alla legislazione nazionale se, per i rischi e le categorie di rischio disciplinati dalle leggi dello Stato, soddisfa le cd. norme tecniche nazionali  che recepiscono le norme europee pubblicate dalla Commissione europea a norma dell’art. 4 della Dir. 2001/95/CE.

In mancanza delle norme nazionali come descritte sopra, la sicurezza si valuta in base o a norme non cogenti nazionali che recepiscono altre norme europee, ovvero in base alle norme dello Stato membro o ad altre fonti sussidiarie indicate dal comma 3 dell’art. 105.

Obblighi degli operatori commerciali

Gli obblighi di comportamento gravanti sugli operatori di mercato in base alle disposizioni della direttiva CEE sulla sicurezza generale dei prodotti e del Codice del Consumo sono riassumibili come segue:

  •  produrre e vendere solo prodotti sicuri;
  •  introdurre etichettature e avvertenze adeguate per consentire la tracciabilità oltre che il corretto uso del prodotto;
  •  monitorare e seguire la sicurezza nelle diverse fasi;
  •  intraprendere le azioni necessarie per evitare rischi ai consumatori (per esempio sospensione della vendita, ritiro dal mercato, avvertimenti ai consumatori, richiamo del prodotto);
  • osservare e dare esecuzione alle misure dell’Autorità di vigilanza nonché notificare i rischi noti o che si deve conoscere;
  • cooperare con le autorità.

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Contenuto aggiornato al: 10 Ottobre 2016

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