Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti istituito dall'art.188-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) e disciplinato dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59. È gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il sistema comprende:
- la gestione digitale del registro cronologico di carico e scarico (registro) e dei formulari d’identificazione del rifiuto (FIR)
- il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità, alimentato dai dati dei registri cronologici e dei formulari.
Maggiori informazioni sono disponibili sul Portale RENTRI, dove è possibile consultare la normativa, accedere all’Area di Supporto per testare l’applicativo (Ambiente DEMO), consultare FAQ e dialogare con l’Assistente virtuale per avere assistenza sull’utilizzo dell’applicativo.
Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI
A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 sono tenuti ad iscriversi:
- gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- i soggetti delegati dai produttori, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4 aprile 2023, n. 59 (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D. Lgs n. 152/2006;
- gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- i consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.
A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 sono tenuti ad iscriversi:
- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono:
- gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.
Soggetti esentati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lett. c), d) e g) del D. Lgs. 152/2006 che hanno fino a 10 dipendenti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, l lett. c), d) e g) del D. Lgs. 152/2006;
- produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Iscrizione al RENTRI
L’iscrizione avviene mediante accreditamento al Portale RENTRI che prevede 4 aree di accesso:
-
Operatori (accesso per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro)
-
Produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI (accesso per gli operatori che non sono tenuti all’iscrizione al Registro o che sono tenuti all’iscrizione e per i quali non sia ancora scaduto il termine, al fine di emettere il formulario di identificazione del rifiuto FIR in modalità cartacea)
-
Soggetti delegati (accesso per i soggetti delegati dai produttori di rifiuti)
-
Enti di controllo (accesso riservato agli organi di controllo accreditati al Registro)
Pagamenti
A completamento dell’iscrizione l’utente dovrà procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi, tramite PagoPA:
- Diritti di segreteria: € 10
- Contributo annuale diversificato in relazione a:
- imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano € 100 il primo anno ed € 60 per ogni annualità successiva;
- imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti da 11 a 50 versano € 50 il primo anno ed € 30 per ogni annualità successiva;
- produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati versano € 15 il primo anno ed € 10 per ogni annualità successiva.
Per le annualità successive all’anno di iscrizione al RENTRI, il contributo annuale deve essere versato entro il 30 aprile di ogni anno.