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18/11/2019 - Catene e tubi luminosi: Natale in sicurezza

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ll settore degli apparati elettrici ed elettronici è disciplinato dalla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU e dalla Direttiva sulla sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione 2014/35/EU, che vanno a sostituire rispettivamente la 2004/108/CE e la 2006/95/CE: le 2 nuove direttive sono state recepite in Italia con il D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 86 (Bassa tensione) e il D. Lgs,. 18 maggio 2016, n. 80 (Compatibilità elettromagnetica).

Da una parte, le direttive chiariscono gli obblighi dei produttori, mentre dall’altra ne introducono di nuovi per gli importatori e i distributori, i quali devono non solo assicurarsi che il fabbricante abbia svolto correttamente le procedure di valutazione di conformità dei prodotti commercializzati, ma anche che questi siano accompagnati dalla relativa documentazione tecnica e che riportino regolarmente il marchio CE, i dettagli di contatto del produttore e, ove applicabile, dell’importatore.

Ricade sui fabbricanti in primis, tuttavia, la responsabilità di verificare correttamente la conformità di ogni singolo prodotto immesso sul mercato.

Bassa tensione

La direttiva 2014/35/UE si applica a tutto il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

  1. materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  2. materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
  3. parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  4. contatori elettrici;
  5. prese di corrente (basi e spine) per uso domestico;
  6. dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;
  7. disturbi radioelettrici;
  8. materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri;
  9. kit di valutazione su misura per profesionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

 La Direttiva Bassa Tensione non indica norme tecniche specifiche per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, ma considera presenti tali requisiti se il materiale elettrico è conforme alle norme armonizzate, quali le norme europee EN emesse dal Cenelec, ovvero le norme italiane CEI EN.

Compatibilità elettromagnetica

L’obiettivo principale della legislazione sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE recepita con il D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 86) è quello di assicurare che le perturbazioni elettromagnetiche prodotte dalle apparecchiature non pregiudichino il corretto funzionamento di altri apparecchi e garantire che le apparecchiature abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca alle perturbazioni elettromagnetiche per consentire loro di funzionare come previsto.

Il D. Lgs. 86/2016 non si applica:

  1. alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
  2. ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;
  3. alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati a essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe a disposizione sul mercato nonche' modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato;
  4. ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
  5. agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari.

Il decreto non si applica inoltre alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:

  1. sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
  2. funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.

Obblighi degli operatori commerciali

Prima di immettere un prodotto sul mercato, il fabbricante deve predisporre un fascicolo con la seguente documentazione tecnica:

  • una descrizione generale del materiale elettrico;
  • disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sottounità e circuiti;
  • descrizioni e spiegazioni necessarie per capire tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;
  • un elenco delle norme armonizzate e delle specifiche tecniche applicate per soddisfare gli aspetti di sicurezza qualora non siano state applicate le norme;
  • i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;
  • le relazioni sulle prove effettuate.

Al termine della procedura di valutazione di conformità e sicurezza, il fabbricante redige la Dichiarazione di conformità UE.

Il fabbricante deve conservare la documentazione nel fascicolo a fini ispettivi per almeno 10 anni, a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

La documentazione tecnica deve essere conservata nell'Unione Europea.

Il fabbricante appone la marcature CE sul materiale elettrico o sulla sua targhetta o, qualora non sia possibile, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Sul materiale elettrico o, qualora non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, devono essere presenti le seguenti indicazioni in lingua italiana:

  • il numero, tipo, lotto o altro elemento identificativo;
  • nome del fabbricante, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo;
  • istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.

Il materiale elettrico e le sue parti costitutive devono essere costruiti conformente alla "regola dell'arte" in materia di sicurezza e il loro utilizzo non deve compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e delle cose.

Il fabbricante può nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato con il comnpito almeno di conservare per dieci anni la Dichiarazione di conformità UE e il fascicolo tecnico.

Gli importatori hanno l'obbligo di:

  • verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, predisposto la documentazione tecnica e apposto la marcatura CE;
  • indicare sul materiale elettrico il loro nome, la denominazione commerciale o marchio registrato e l'indirizzo;
  • mantenere per 10 anni la Dichirazione di confomità UE e garantire la fornitura della documentazione tecnica su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato.

I distributori:

  • prima di mettere il materiale elettrico a disposizione del mercato verificano che rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla documentazione richiesta e dalla istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana;
  • forniscono su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato tutta la documentazione necessaria a dimostrare la confomità.

 

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Contenuto aggiornato al: 18 Novembre 2019

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