Tu sei qui

Avvisi

A seguito dell'avvio del procedimento di attribuzione del domicilio digitale avviato in data 9 novembre:

Avvio del procedimento di attribuzione del domicilio digitale a società sprovviste di Pec (09.11.2023)

si comunica che, in data 10 gennaio 2024, con la determina di seguito pubblicata, si provvederà all'attribuzione dei domicili digitali alle società interessate ( di cui all'elenco) decorsi venti giorni dalla pubblicazione sul sito:

Determina n. 16 del 10.01.24 - Attribuzione del domicilio digitale a 25 società

Elenco delle società interessate dalla determina n. 16 del 10.01.24

 

Mancata comunicazione al registro imprese del domicilio digitale dell'impresa (PEC) - Attribuzione d'ufficio e conseguente sanzione

Il domicilio digitale è un prerequisito per l'iscrizione al Registro de

lle imprese delle Camere di Commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

Coloro che non adempiono all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di Commercio un domicilio digitale presso il Cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio

L'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020 prevede che la mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporta l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 20,00 a 1.548,00 euro).

COSA POSSONO FARE LE IMPRESE

Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare la propria PEC consulta la pagina informativa di Unioncamere 

Si ricorda che la PEC dell’impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015 ai sensi dell’art. 8 della legge n. 580/1993, deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).

 

Iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

"Certificare" l'invio e la ricezione di documenti informatici, significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisca prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.

Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna con precisa indicazione temporale di ricezione.

Per richiedere una Casella di Posta Elettronica Certificata è necessario rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell'elenco pubblicato sul sito di Agenzia per l'Italia digitale www.agid.gov.it.

Le pratiche inerenti comunicazioni o variazioni della PEC al Registro Imprese costituiscono adempimento gratuito.

SOCIETA’

Le società hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese (art. 16, comma 6, del D.L. 29.11.2008 n. 185). In mancanza l’iscrizione non potrà essere eseguita. La domanda incompleta sarà quindi sospesa e passibile di rifiuto con provvedimento del Conservatore.

Le società già iscritte al 29.11.08 che non hanno comunicato l'indirizzo P.E.C. al Registro Imprese entro il 29 novembre 2011 sono assoggettate ad una sanzione amministrativa ex art. 2630 c.c.

La comunicazione della PEC da parte delle imprese già iscritte può essere effettuata anche contestualmente alla presentazione di una pratica di modifica.




IMPRESE INDIVIDUALI

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, all’art. 5 ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di iscrizione della P.E.C. nel Registro Imprese, già previsto per le società. Le imprese individuali in sede di prima iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza l’iscrizione non potrà essere eseguita. La domanda incompleta sarà quindi sospesa e passibile di rifiuto con provvedimento del Conservatore.

Le imprese individuali già iscritte e attive, non soggette a procedura concorsuale, hanno avuto tempo fino al 30 giugno 2013 per comunicare il proprio indirizzo di PEC. Attualmente, una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale, iscritta anteriormente a tale data, che non ha provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013è soggetta ad una sanzione pecuniaria.

Caratteristiche della Pec

 La casella Pec da iscrivere al Registro Imprese deve essere:

  • attiva;
  • unica: non deve risultare assegnata ad altro soggetto;
  • univoca: non deve essere riferibile ad altri soggetti che non siano l'impresa o la società; ne deriva che non sono legittimamente iscrivibili gli indirizzi Pec di professionisti, studi di consulenza, associazioni di categoria messi a disposizione di uno o più clienti;
  • nella titolarità esclusiva dell'impresa/società che la iscrive; presuppone un contratto di assegnazione tra il gestore e l'impresa/società.

Garanzie

L'utilizzo della casella di posta certificata garantisce:

  • sicurezza del sistema : la posta è custodita in ambiente protetto e il sistema garantisce un'elevata disponibilità e affidabilità del servizio;
  • sicurezza degli accessi : il titolare di posta certificata su web accede utilizzando il certificato di autenticazione ospitato sulla carta nazionale dei servizi;
  • sicurezza del messaggio : l'accesso alle caselle di posta Legalmail avviene tramite protocollo sicuro. Il messaggio può essere firmato utilizzando il certificato di autenticazione del mittente a garanzia della sua identità e dell'integrità del messaggio stesso; se il destinatario del messaggio possiede un certificato digitale è possibile crittografare il messaggio garantendo la riservatezza della comunicazione;
  • sicurezza del recapito : la posta certificata ne garantisce la consegna. Il mittente riceve dal proprio server una prima ricevuta di accettazione con attestazione temporale (come un timbro postale). Poi riceve dal server destinatario una ricevuta di consegna del messaggio nella casella di arrivo, comprensiva di attestazione temporale. Il mittente ottiene, con la ricevuta di avvenuta consegna, un'attestazione su tutto il contenuto inviato nel messaggio;
  • tracciabilità nel tempo: tutte le operazioni vengono registrate e conservate nel tempo.
Vantaggi

I vantaggi della posta elettronica certificata (PEC):

  • accesso sicuro alla propria casella di posta elettronica da una postazione collegata ad Internet;
  • possibilità di firmare e crittografare un messaggio utilizzando l'interfaccia web;
  • possibilità di ottenere le ricevute di accettazione e di consegna che forniscono le attestazioni del momento di invio e di consegna unitamente al contenuto del messaggio consegnato;
  • possibilità di utilizzare la posta certificata nei rapporti ufficiali con le Pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti che dispongono di posta certificata;
  • possibilità di sostituire alle comunicazioni ufficiali cartacee uno strumento sicuro ed efficiente soprattutto all'interno di organizzazioni articolate.

[accordion collapsed]

ARCHIVIO PROVVEDIMENTI

  1. Avvio del procedimento di diffida ed attribuzione del domicilio digitale alle imprese individuali ( 26.09.2022). Elenco completo delle imprese interessate
  2. Provvedimento n. 500 del 28.11.22 di attribuzione del domicilio digitale per imprese individuali ed irrogazione della relativa sanzione
  3. Allegato al provvedimento n. 500 del 28.11.22. Elenco imprese individuali coinvolte.
  4. Avvio del procedimento di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale ad imprese individuali sprovviste ( 02 maggio 2023)
  5. Provvedimento n. 341.2023 di assegnazione d'ufficio di domicilio digitale e contestuale irrogazione di sanzione amministrativa (28 giugno 2023)
  6. Elenco delle imprese individuali interessate dal provvedimento n. 341.2023

Ti è stata utile questa pagina?

Contenuto aggiornato al: 10 Gennaio 2024

Per informazioni

Ufficio Registro Imprese
III Piano - Corso Porta Nuova 96
Orari: 
Lun-Ven 8:45-12:15 Lun e Giov 15:00-16:30