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Per Dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono i prodotti fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute e la sicurezza.

I DPI sono suddivisi in tre categorie in funzione dell’entità del rischio da cui proteggono.

L'attività di vigilanza della Camera di Commercio si focalizza sui DPI di I categoria.

I dispositivi di protezione individuale di prima categoria sono dispositivi di progettazione semplice che hanno la funzione di proteggere la persona da rischi di danni fisici di lieve entità quale l'azione lesiva dei raggi solari.

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  • a) lesioni meccaniche superficiali;
  • b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
  • c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
  • e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

La normativa di riferimento è il Regolamento UE n. 2016/425  del Parlamento e il Consiglio Europeo entrato in vigore il 19 aprile 2019 che ha abrogato la Direttiva del Consiglio 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 recepita in Italia con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, che rimane la normativa italiana in materia come modificata dal D.Lgs. 19 febbraio 2019, n.17.

Per poter essere immessi sul mercato essi devono essere fabbricati a regola d'arte e rispondere ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti  dall'Allegato II del Regolamento UE n. 2016/425.

Generali - principi di progettazione:

  • ergonomia: I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.
  • innocuità: I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non creare rischi o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.
  • materiali costitutivi appropriati: I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.
  •  Impedimento massimo ammissibile per l'utilizzatore: Gli impedimenti causati dai DPI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali devono essere ridotti al minimo Inoltre, l'utilizzo dei DPI non deve comportare azioni che potrebbero mettere in pericolo l'utilizzatore.
  • fattori di comfort e di efficacia: I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere correttamente posizionati il più comodamente possibile sull'utilizzatore e da rimanervi durante il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine deve essere possibile adattare i DPI alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, come adeguati sistemi di regolazione e fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri.

Il Regolamento Ue 2016/425 prevede poi tutta una serie di Requisiti supplementari specifici per le diverse tipologie di DPI.

Marcatura CE e nota informativa

La marcatura CE sui DPI:

  • La marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI. La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.
  • Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:
  • a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
  • b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI; L 81/76 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.3.2016
  • c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
  • d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
  • e) laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
  • f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
  • g) il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);
  • h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
  • i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione;
  • j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;
  • k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;
  • l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.
  • Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.

Obblighi degli operatori commerciali

I fabbricanti

  • all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui  all'allegato II
  • redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato III («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui      all'articolo 19; 
  • conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI; 
  • garantiscono che  siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie      continui a essere conforme al regolamento e tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del DPI, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità del DPI; 
  • assicurano che sui DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI; 
  • indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato; 
  • garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato,      facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni ed informazioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili; 
  • forniscono la dichiarazione di conformità UE con il DPI o includono nelle  istruzioni e nelle informazioni di l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.

Gli Importatori:

  • prima di immettere un DPI sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante  abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 19. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6 (riferimenti del prodotto e del fabbricante); 
  • indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro  nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. I  dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato; 
  • garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni, scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato; 
  • mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE  a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.

  I Distributori:

  • prima di mettere un DPI a disposizione sul  mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni  di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui  all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente (riferimenti del prodotto e del fabbricante); 
  • se ritengono o hanno motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le  autorità di vigilanza del mercato;
  • garantiscono che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di  sicurezza di cui all'allegato II.

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Contenuto aggiornato al: 03 Giugno 2020

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