Diritto Annuale

Chi deve pagare e chi no (casi di esonero)

Tutti i soggetti iscritti od annotati nel Registro Imprese, devono pagare il diritto annuale.

Dal 2011 anche i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese sono tenuti al versamento del diritto annuale, per le le loro sedi legali.

Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria i seguenti soggetti:

  • Imprenditore individuale che esercita una attività commerciale, (art. 2195 del Codice Civile)
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società cooperativa
  • società consortile
  • consorzio
  • gruppo europeo di interesse economico ( GEIE )
  • aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali - previsti dalla Legge 142 del 1990
  • enti pubblici economici
  • società di capitali ( srl/spa/sapa)

Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione speciale i seguenti soggetti:

  • imprenditore individuale che esercita una attività agricola, (art. 2135 del Codice Civile)
  • piccolo imprenditore individuale (art. 2083 del Codice Civile  - artigiano, piccolo commerciante)
  • Società semplice
  • società semplice agricola
  • Società tra avvocati - Dlgs. n. 196/01.

Il diritto annuale deve essere corrisposto alla Camera di Commercio presso cui ha sede l'impresa e alle Camere di Commercio presso cui sono ubicate eventuali unità locali o sedi secondarie.

Chi no (casi di esonero e di cessazione dell'obbligo di pagamento).

  • Non devono corrispondere il diritto annuale le imprese fallite ed in liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dall'anno solare successivo alla dichiarazione dello stato di fallimento o di liquidazione coatta e le imprese in amministrazione straordinaria, per le quali non vi sia stato alcun provvedimento autorizzatorio, all'esercizio di attività di impresa, (circolare n. 546959/2004 M.A.P.) .
  • Le imprese individuali cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività, purchè la domanda di presentazione della richiesta di cancellazione al registro delle imprese sia stata presentata entro la data del 30/01 successivo (art. 4 D.M. n. 359/01).
  • Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata entro il 30/01 successivo all'approvazione del bilancio (art. 4 D.M. n. 359/01).
  • La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quarto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12, in G.U. n. 245 del 19/10/12 in attesa di conversione).
 
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