Agricoltura e Ambiente

Il SISTRI è ufficialmente sospeso e prorogato al 30 giugno 2013.

 Il provvedimento è stato pubblicato nel Decreto sviluppo dal 22 giugno 2012 n. 83 (Gazzetta Ufficiale n.147 del 26/06/2012)

L’art. 52 del Decreto recita: 1. “Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo dellaTracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativon. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attivita’ poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, gia’ fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’osservanzadella relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205″.

Tutte le informazioni per l’iscrizione al SISTRI e le modalità operative per l’avvio a regime del sistema sono disponibili sul sito www.sistri.it o possono essere richieste telefonando al numero verde del SISTRI: 800 00 38 36.

IL SISTRI - Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Il D.M. del 17/12/2009, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. del 13/01/2010) prevede l'istituzione di un nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti( SISTRI).

Questa procedura SOSTITUISCE la gestione cartacea dei rifiuti, effettuata tramite formulari di identificazione e i registri di carico e scarico e comporta l'abolizione del MUD.

Ogni produttore e gestore di rifiuti deve dotarsi di una chiavetta USB e su ogni automezzo, utilizzato per il trasporto dei rifiuti, va installato  un dispositivo elettronico di controllo definito black box.

In particolare le Camere di commercio provvedono alla consegna, previo appuntamento, del dispositivo USB, preventivamente configurato nonchè alla verifica dei dati anagrafici con quelli contenuti nel registro delle imprese.

Per le attività di propria competenza la Camera di commercio si avvale,  tramite apposite convenzioni, delle associazioni di categoria.

Per l'iscrizione o per maggiori informazioni collegarsi al sito sistri.

Chi deve aderire al SISTRI

L'art. 1 del sopraccitato D.M. individua le categorie di soggetti obbligati a comunicare al sistri

  • produttori di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all'art. 212 co. 8 del D.Lgs 152/2006);
  • produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione di rifiuti con più di 11 dipendenti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti;
  • gestori rifiuti (recupero e smaltimento rifiuti);
  • consorzi per il recupero e riciclaggio diparticolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorzialti;
  • trasportatori di rifiuti speciali iscritti all'Albo Gestori (art. 212 co. 5 del D.Lgs 152/2006);
  • comuni enti ed imprese che gestiscono rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.
 adesione volontaria:
  • produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione di rifiuti fino a 10 dipendenti;
  • produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività (servizi, commercio, edilizia, sanità);
  • imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. che producono rifiuti non pericolosi;
  • trasportatori di rifiuti non pericolosi da essi prodotti (art. 212 co. 8 del D.Lgs 152/2006).

Cosa fare:

I soggetti obbligati ad aderire al sistri devono:

  1.  iscriversi al sistema e versare il contributo annuale a SISTRI. 
  2. ritirare i dispositivi USB, previo appuntamento, presso la Camera di Commercio competente (la Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la propria sede legale. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali la consegna verrà effettuata presso la sede della camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale). L'importo dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio per l'iscrizione a SISTRI è così quantificato:
    - rilascio primo dispositivo per ciascuna unità locale € 16,00
    - rilascio dispositivo aggiuntivo per la stessa unità locale € 6,00
    Il pagamento va fatto sul c/c 212373 intestato alla Camera di commercio di Verona riportando come Causale: diritti di segreteria per iscrizione SISTRI
  3. Per le imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è competente la Sezione regionale o provinciale dell'Albo; i soli trasportatori devono installare sui mezzi il dispositivo Black Box con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo.

Modalità di iscrizione 

Le imprese devono aderire al sistema iscrivendosi con una delle seguenti modalità:

  • tramite il portale sistri (www.sistri.it)
  • telefonicamente al n. 800 00 38 36
  • via fax inviando il modulo di iscrizione compilato al n. 800 05 08 63
  • a mezzo posta elettronica inviando il modulo di iscrizione compilato all'indirizzo e-mail iscrizionemail@sistri.it
Nota: prima di inserire i dati necessari all'iscrizione sarebbe utile confrontarli con quelli dichiarati al registro imprese partendo da una visura camerale aggiornata dell'impresa.

I dispositivi : chiavetta USB e Black Box

Il dispositivo elettronico  USB permette l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, consente la trasmissione dei dati e permette di firmare elettronicamente le informazioni fornite e di memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascuna chiavetta può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82. Ciascun dispositivo USB contiene: l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) ed il codice di sblocco personale (PUK).

Il dispositivo elettronico  BLACK BOX, da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, ha la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale sistri.

                                                                                                             

                                                                                                                Aggiornamento 13 settembre 2012

 
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