Mediazione in materia civile e commerciale
Dichiarazione di illegittimità costituzionale
Con sentenza n. 272/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12/12/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010.
Pertanto, a decorrere dal 13/12/2012 vengono a cadere le disposizioni relative alla cd. Mediazione Obbligatoria.
Rimane in vigore l'istituto della Mediazione Volontaria, della Mediazione delegata dall'Autorità Giudiziaria nonchè della Mediazione prevista da clausola negoziale (contratto/atto costitutivo/statuto societario), per cui lo Sportello di Mediazione continua a garantire la gestione del servizio.
Che cos'è lo Sportello di Mediazione?
- E' uno sportello istituito presso la Camera di Commercio per la composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti
- E' un servizio che si pone come strumento di risoluzione alternativa delle liti, in quanto:
- offre alle parti una possibilità concreta ed efficace di risolvere i loro contrasti, che è diversa rispetto al processo ordinario, ma senza sostituirlo
- sono le parti stesse a gestire interamente la procedura al fine di ricercare un accordo amichevole: il conciliatore, soggetto neutrale ed indipendente rispetto alle parti, ha la funzione di aiutarle a trovare una soluzione che ponga fine alla loro lite, anche formulando una proposta per la risoluzione della controversia
- la soluzione stessa è alternativa: essa, infatti, non si basa solo su diritti ed obblighi, ma si adatta facilmente alle effettive esigenze economiche e commerciali delle parti, che potranno anche trovare un accordo su basi innovative, discostandosi dalle posizioni originarie.
Tipologie di mediazione
Il d.lgs. 28/2010 individua tre tipi di mediazione:
- mediazione volontaria: su qualsiasi materia, la mediazione potrà sempre essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo
- mediazione negoziale: su qualsiasi materia, la mediazione potrà essere indicata in contratto/atto costitutivo/statuto societario, quale strumento di risoluzione di una futura ed eventuale controversia
- mediazione demandata dal giudice: quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d'appello, il giudice potrà valutare se formulare l'invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario.
- esonero del consumatore dal pagamento delle spese di avvio,
- esonero dall’applicazione delle maggiorazioni previste dal tariffario in caso di successo della conciliazione,
- impossibilità per il mediatore di fare una proposta conciliativa,
- il verbale di accordo ha valore di titolo esecutivo.
Tipologie di mediazione
Chi vi si puo' rivolgere
- Imprenditori
- Consumatori ed utenti
- Associazioni dei consumatori
- Privati
Per quali tipologie di controversie
- Controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili
Qual è lo scopo della mediazione
- Guidare le parti verso il raggiungimento di un accordo che le soddisfi entrambe
- Individuare soluzioni alla controversia che possono andare anche al di la' sia delle posizioni espresse sia dell'oggetto del contendere, a cui le parti potrebbero non giungere senza l'ausilio di una conciliatore
- Agevolare una soluzione amichevole della controversia
- Formulare una proposta per la risoluzione della controversia
Quali sono i vantaggi della mediazione
- Gestione del procedimento senza formalità
- Rapidità dei tempi di soluzione
- Semplicità del procedimento
- Costi contenuti e predeterminati
- Riservatezza della procedura
- Continuità dei rapporti tra le parti, non essendoci mai né vinti né vincitori
- Efficacia esecutiva: qualora l'accordo venga raggiunto, il relativo verbale può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale; in questo caso ha valore di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale
- agevolazioni fiscali:
- tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di conciliazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di euro 50.000,00
- in caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito d'imposta fino ad un massimo di euro 500,00 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà (le modalità per il riconoscimento del credito d'imposta verranno determinate con successivo decreto ministeriale)
Il d.lgs. 28/2010 (art. 8) ha introdotto alcune novità anche in merito al procedimento conciliativo, dalla presentazione della domanda alla gestione dell'incontro di mediazione:
- all'atto della presentazione della domanda, l'Organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda (termine non perentorio)
- la domanda e la data dell'incontro sono comunicate all'altra parte
- in sede di incontro, il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia. Se la mediazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore: al verbale viene allegato il testo dell'accordo raggiunto
- se, in sede di incontro, l'accordo non viene raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di mediazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta. Se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta (verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore)
- il mediatore può, altresì, dare atto, con apposito verbale, della mancata partecipazione di una parte al tentativo di mediazione
Come diventare mediatori
I requisiti minimi di qualificazione dei mediatori sono stabiliti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 180/2010.
Con riferimento alle numerose richieste di iscrizione nell'elenco dei mediatori della Camera di Commercio di Verona, si informa che l'iscrizione di nuovi mediatori nell'elenco è momentaneamente sospesa, in attesa del completamento delle procedure di accreditamento al Ministero dei mediatori attualmente iscritti nell'elenco della Camera di Commercio.
Non appena si renderà necessaria l'iscrizione di nuovi mediatori, criteri e modalità di iscrizione verranno preventivamente resi pubblici attraverso il sito internet.
E per ottenere maggiori informazioni
Sportello di Mediazione
tel. 045.8085806 / 864
fax 045.594648
E-mail: conciliazione@vr.camcom.it
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