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Nuovi adempimenti per le esportazioni in Egitto

06/04/2016

A seguito delle novità normative recentemente adottate dall'Egitto in tema di importazioni di specifici prodotti, si rendono note le seguenti linee informative fornite da Unioncamere.
 

Le novità normative

Il decreto n. 992 del 30 dicembre 2015 adottato dal Governo egiziano, su proposta del Ministero dell'Industria, prevede l’istituzione di un registro di imprese autorizzate ad esportare prodotti in Egitto.
I prodotti elencati in allegato al medesimo decreto non possono essere messi in circolazione, se l’impresa straniera che li produce non è ufficialmente registrata in tale registro.
Il decreto, entrato in vigore il 1 marzo 2016, è stato successivamente integrato con il decreto n. 43 del 16 gennaio 2016 che ha fornito istruzioni operative sulla registrazione.
 

Istruzioni operative

La registrazione avviene attraverso il GOIEC (General Organization for Import & Export Control). Consulta sul sito web di GOIEC la documentazione richiesta e le procedure per la registrazione.
La documentazione da produrre deve essere vistata dalle Camere di Commercio e presentata al visto dell'Ambasciata egiziana.
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare un call center, con operatori parlanti lingua inglese, operativo presso GOIEC, da domenica a giovedì, dalle 8.00 alle 13.00 (ora italiana).
Il servizio rientra nell'ambito della politica di tutela e promozione dei prodotti nazionali e si riferisce esclusivamente alla lista di merci menzionate nel citato decreto.
 

Restrizioni sul regime dei crediti documentari

In base alle informazioni avute dall'ICE locale, dal primo gennaio 2016, sono state introdotte anche alcune restrizioni sul regime dei crediti documentari, tra i quali l'obbligo della trasmissione di tutti i documenti inerenti alla spedizione dalla Banca dell'esportatore alla Banca del cliente egiziano e non direttamente dai clienti egiziani.

 

In merito agli adempimenti richiesti alle Camere di Commercio, in base alla tipologia di documenti presentati e coerentemente alle disposizioni vigenti, verranno forniti visti di deposito su atti rilasciati da soggetti ufficialmente abilitati (per es. nel caso di certificazioni di qualità o di atti ufficiali sulla registrazione dei marchi) oppure l'apposizione dei visti per la certificazione dei poteri di firma nelle dichiarazioni dell'impresa.

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