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La Camera di Commercio svolge attività di sorveglianza sugli strumenti metrici in uso e sull'operato degli Organismi accreditati riconosciuti idonei allo svolgimento delle verifiche periodiche.

Gli strumenti metrici, infatti, pur correttamente verificati alle scadenze previste dalla legge, possono nel tempo perdere l’esatta calibrazione, o potrebbero essere utilizzati scorrettamente dagli utenti metrici oppure essere manomessi o alterati.

La sorveglianza sugli strumenti metrici consiste nella verifica della conformità ed affidabilità nel tempo degli strumenti e del rispetto delle disposizioni sulla verificazione periodica ed  in materia di omologazione e marcatura CE.

La sorveglianza sull'operato degli Organismi viene invece svolta presso gli utenti metrici, sugli strumenti da loro verificati.

Tutte le attività di sorveglianza descritte sono effettuate di norma presso le imprese e senza preavviso.

I controlli vengono svolti in base:

  • ad una programmazione interna dell'ufficio (estrazione a campione o analisi delle criticità che emergono dalle scritture);
  • a programmi di vigilanza a livello nazionale;
  • ad attività programmate con altre forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Polizie Locali, ecc...);
  • su esposto diretto del cittadino.

Sorveglianza sugli strumenti verificati dagli Organismi

Norme di riferimento criteri modalità di svolgimento
  • R.D. 23/08/1890 N. 7088

  • R.D. 12/06/1902 n. 226

  • R.D. 31/01/1909 n. 242

  • D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40 e dal D.Lgs 19 maggio 2016 n. 83;

  • D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 come modificato dal D.Lgs 19 maggio 2016 n. 84

  • D.M. 21 aprile 2017 n. 93

Viene fatta una programmazione annuale su un numero di strumenti pari al 5% del totale degli strumenti verificati da ogni laboratorio.

Gli strumenti da controllare sono scelti sulla base delle comunicazioni di eseguita verificazione periodica fatte dai diversi Organismi nei 12 mesi antecedenti quello dell’ispezione utilizzando i seguenti criteri:

  1. accorpamento territoriale (vengono scelti strumenti collocati in zone limitrofe per massimizzare l’efficienza dell’attività di sorveglianza);

  2. frequenza dei precedenti controlli sul medesimo laboratorio (in modo da effettuare i controlli sui diversi laboratori che lavorano nella provincia);

  3. criticità emerse dall’analisi della documentazione pervenuta;

  4. riverifica su Organismi che hanno evidenziato negatività nelle verifiche precedenti.

Effettuazione di prove di verifica

Sorveglianza sugli strumenti di misura legali in servizio

Norme di riferimento criteri modalità di svolgimento
  • R.D. 23/08/1890 N. 7088

  • R.D. 12/06/1902 n. 226

  • R.D. 31/01/1909 n. 242

  • D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40 e dal D.Lgs 19 maggio 2016 n. 83

  • D.M. n.179 del 28/03/2000

  • D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 come modificato dal D.Lgs. 19 maggio 2016 n. 84

  • D.M. 21 aprile 2017 n. 93

Gli strumenti e i Titolari metrici da controllare sono individuati dando precedenza a problematiche evidenziate da:

  1. segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell’ufficio;

  2. situazioni di non conformità relative all’uso di strumenti metrico-legali riscontrate nei locali dell’impresa nel corso di ispezioni su strumenti verificati dagli Organismi;

  3. criticità emerse dall’analisi della documentazione pervenuta in ufficio da parte di fabbricanti che operano in regime di autocertificazione.

In subordine, viene fatta comunque una programmazione annuale di un numero di strumenti o di imprese da controllare individuate mediante estrazione a campione in base alla tipologia di strumento.

Il controllo consiste in:

  1. verifica visiva/formale per definire lo stato di conformità rispetto all’uso di strumenti legali;
  2. effettuazione di  tutte le prove metrologiche previste per giudicare lo strumento idoneo alla verifica periodica;
  3. riscontro dell’applicazione dei sigilli apposti a protezione contro le manomissioni secondo i piani di legalizzazione approvati con decreto o omologa MID / NAWID;
  4. riscontro dell’applicazione e della validità dell’etichetta di verifica periodica.

Sorveglianza CE e vigilanza del mercato strumenti metrici NAWI e MID

Norme di riferimento criteri modalità di svolgimento
  • D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 come modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997 n. 40 e dal D.Lgs 19 maggio 2016 n. 83

  • D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 come modificato dal D.Lgs 19 maggio 2016 n. 84

  • D.M. 21 aprile 2017 n. 93

Gli strumenti da controllare sono individuati dando precedenza a problematiche evidenziate da:

  1. situazioni di non conformità relative all’uso di strumenti metrico-legali riscontrate nei locali dell’impresa nel corso di ispezioni su strumenti verificati dagli organismi;

  2. criticità emerse dall’analisi della documentazione pervenuta in ufficio da parte di fabbricanti che operano in regime di autocertificazione.

  3. In subordine, in base ad estrazione casuale tra i costruttori della provincia, presso il luogo ove gli strumenti sono depositati e prima della loro messa in servizio.

Il controllo consiste nel:

  1. controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari;
  2. prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);
  3. eventuale prelievo di strumenti da inviare al laboratorio di prova.

 

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Contenuto aggiornato al: 29 Dicembre 2020

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