Alimentari e bevande |
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| Legislazione: |
L. 283/62, art. 2; D.P.R.327/80, artt. 25 e 27;Dlgs 193/07; Delib. Giunta Reg Veneto 3710 del 20/11/2007 |
| Documentazione richiesta: |
L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari è subordinato a denuncia di inizio attività all'ULSS competente;l'attività potrà essere iniziata decorsi i 30 giorni dalla data di protocollo o quella di ricevuta di ritorno della raccomandata (se inviata per posta). |
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La denuncia inizio attività deve precisare i prodotti che l'impresa può produrre o vendere. |
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Stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento (anche produzione e commercializzazione di latte e derivati: centri di raccolta e standardizzazione, stabilimenti di trattamento e di trasformazione): denuncia di inizio attività all'ULSS competente;l'attività potrà essere iniziata decorsi i 30 giorni dalla data di protocollo o quella di ricevuta di ritorno della raccomandata (se inviata per posta). |
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richiesta all'ASL con la precisazione dei prodotti che l'impresa può produrre o vendere (iscrivibile all'AIA). Produzione di margarina: vedi Margarina Commercio al dettaglio e all'ingrosso: vedi Commercio al dettaglio in genere e Commercio all'ingrosso in genere. |
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In caso di lavorazione di prodotti alimentari presso terzi autorizzati (tale precisazione va indicata nella definizione di attività esercitata), non è necessaria la presentazione della dichiarazione di inizio attività presso la competente ULSS, ex disposizioni normative del D. Lgs. 193/2007 |
| Ultimo aggiornamento: |
11/12/2007 |
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03/09/2009 |
| Note: |
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| Rimando: |
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