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AUTORIPARAZIONE

Agenzie di viaggio e turismo

 
Legislazione: L.R. 04/11/2002, N. 33, ARTT.65,66,72
Documentazione richiesta: Autorizzazione rilasciata dalla Provincia ove l'impresa designa la sede. L'attività deve iniziare entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. L'apertura di filiali già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la succursale è ubicata
  nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La sospensione dell'attività è prevista per un massimo di 180 giorni, soggetta a comunicazione in Provincia. Nel caso di subingresso, alla domanda di denuncia di inizio di attività va allegata copia dell'istanza presentata in Provincia con il relativo timbro di ricevuta. L'attività può essere iniziata dalla data del contratto (o di efficacia del contratto di subentro (nota della Provincia di Verona del 27/02/2006). Tale disciplina si applica anche nel caso di continuazione dell'attività in forma di impresa individuale a seguito di cancellazione della società di persone.
  APERTURA: le società si possono iscriversi alla CCIAA, ma non possono attivarsi senza l'autorizzazione della Provincia. Le ditte individuali invece, necessitano dell'autorizzazione anche per la sola iscrizione.
  APERTURA PER SUBINGRESSO:nel caso di inizio attività da parte della persona fisica o giuridica subentrante, è sufficiente copia della domanda depositata presso la Provincia con il timbro di ricevuta. Se detto cambio di autorizzazione non dovesse essere accolto dalla Provincia, questa provvederà a darne dovuta comunicazione alla CCIAA competente.
  CHIUSURA:nel caso di cessazione totale dell'attività occorre presentare la comunicazione inviata alla Provincia;
  se invece si tratta di cessione, basta indicare nelle note gli estremi del cessionario.
Ultimo aggiornamento: 24/08/2006
Note:
Rimando:
 
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