Imprese che effettuano attività di intermediazione a favore di terzi, con l'assunzione e trattazione di affari altrui nel settore del pubblico incanto, prestando la propria opera a chiunque faccia richiesta. In particolare
l'attività concerne l'intermediazione nel settore del commercio con il sistema di vendita all'incanto quali: astatori, banditori, vendita all'asta di oggetti nuovi ed usati, di opere d'arte e di antichità, vendite di beni per conto del fallimento, aste fallimentari.
Legislazione:
R.D. 18/06/31, N. 773 ART 115; D. LGS 31/05/98, N. 112 ART. 163; art. 13 D.L. n. 5/2012.
Documentazione richiesta:
Tali attività sono vietate se effettuate mediante televisione o altri mezzi di telecomunicazione (D. Lgs n. 114/98 ). Comunicazione alla Questura.